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Ordinanza — n. 7668/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding late payment notice validity and administrative self-correction powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7668/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Vincenzo Cattenari's cassation appeal against a regional tax commission decision upholding a final payment notice for unpaid taxes. The taxpayer argued the notice was invalid due to improper service and requested the tax authority to annul the debt ex officio, but the court found the service valid and the tax claim time-barred. Consequently, the court ruled that the administration lacks the discretionary power to annul a definitive tax assessment merely because the underlying debt is unproven.

Regesto Legislator

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Art. 26 DPR 602/1973; Art. 45 D.Lgs. 112/1999: The tax administration cannot annul a definitive payment notice solely due to the lack of proof of the underlying tax claim, as this would constitute an impermissible judicial substitution of administrative discretion.

Parole chiave

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tax payment notice validity improper service of documents administrative self-correction definitive tax assessment ex officio annulment power tax prescription defense judicial substitution of administration dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 26 DPR 29 settembre 1973, n. 602
Con il primo motivo di ricorso Vincenzo Cattenari deduce omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R.
Art. 45 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112
602e dell’art. 45 del d.lgs.
Art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.
14916 del 20/07/2016), ben potendo l’Agente della riscossione utilizzare un messo notificatore dalla stessa nominato; e la notificazione ha , comunque,raggiunto il suo scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., avendo consentito la tempestiva impugnazione.Cons.
Art. 97 Cost.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt.
Artt. 2 e 2 quater del d.m. n. 37 del 1997
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
art. 24 Cost
Con il secondo motivo di ricorso si contesta omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., degli artt.
art. 139 cod. proc. civ
600 e dell’art. 139 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’inesistenza o la nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento per mancato inoltro della raccomandata informativa.
art. 97 Cost
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016
Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016), ben potendo l’Agente della riscossione utilizzare un messo notificatore dalla stessa nominato; e la notificazione ha , comunque,raggiunto il suo scopo ex art.
Cass. n. 25659 del 04/09/2023
Cass. n. 31063 del 02/11/2021
25659 del 04/09/2023; Cass. n. 31063 del 02/11/2021; Cass.
Cass. n. 5332 del 22/02/2019
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22327/2016R.G. proposto da Cattenari Vincenzo, elettivamente domiciliatoin Roma, via M. Dionigi n. 43, presso lo studio dell’avv. Marco Pilia (studiolegaleassociato.marcopilia@pec.giuffre.it), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Equitalia Centro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sassari, via Roma n. 40, presso lo studio dell’avv. Niccolò Lucchi Clemente (studiolegalelucchi@pec.giuffre.it), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

–controricorrente – e contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Oggetto: Tributi -Cartella di pagamento.Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna - Sezione staccata di Sassari n. 43 / 08 /1 6 , depositata il 24 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 202 3 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 43 / 08 /1 6 del 24 / 02 /201 6 la Commissione tributaria regionale della Sardegna - Sezione staccata di Sassari (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Vincenzo Cattenari avverso la sentenza n. 146 /0 3 / 1 3 della Commissione tributaria provinciale di Sassari (di seguito CTP), la quale aveva respintoil ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relativeagli anni d’imposta 200 1 , 2002 e 2003 . 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata notificata in data 27/12/2010 a seguito della mancata impugnazione di tre avvisi di accertamento, divenuti pertanto definitivi. 1.2.

La CTR respingeval’appello del contribuente evidenziandoche quest’ultimo poteva emendare la dichiarazione erronea non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e, nel caso di specie, la dichiarazione correttiva era intervenuta tardivamente.

2. Avverso la sentenza della CTR Vincenzo Cattenari proponeva ricorso per cassazione affidato a tremotivi .

3. AE ed Equitalia Centro s.p.a. (di seguito Equitalia) resistevano in giudizio con separati controricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Vincenzo Cattenari deduce omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602e dell’art. 45 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, Cons. est. G.M. Nonno per non avere la CTR rilevato l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento; detta cartella sarebbe stata notificata da soggetto non identificato, né identificabile in ragione dell’assoluta incompetenza ad effettuare la notificazione e dell’illegibilità della sottoscrizione. 1.1.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60, lett. b-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 139 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’inesistenza o la nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento per mancato inoltro della raccomandata informativa.

2. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili e, comunque, infondati. 2.1. È vero che la CTR, pur avendo esposto,nella parte in fatto, il contenuto delle censur e propost e dal ricorrente con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento, non motiva specificamente in ordine alle ragioni del rigetto dellestesse. 2.2. Tuttavia, da un lato, ai fini dell’ammissibilità dei vizi dedotti era assolutamente necessaria la trascrizione integrale della relata di notificazione della cartella di pagamento, onde consentire a questa Corte di avere contezza ex actis dell e doglianz e propost e (Cass. n. 1150 del 17/01/2019;

Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 16010 del 29/07/2015). 2.3. Dall’altro lato, i vizi lamentatiattengono alla nullità e non già alla inesistenza della notificazione (cfr. Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016), ben potendo l’Agente della riscossione utilizzare un messo notificatore dalla stessa nominato; e la notificazione ha , comunque,raggiunto il suo scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., avendo consentito la tempestiva impugnazione.Cons. est. G.M. Nonno 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 2 e 2 quater del d.m. n. 37 del 1997, per non avere la CTR considerato che AE avrebbe dovuto procedere obbligatoriamente – in considerazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, nonché del diritto del contribuente ad una imposizione equa – all’annullamento d’ufficio della cartella di pagamento in ragione della infondatezza della pretesa creditoria,anche per la prescrizione dei crediti dalla stessa recati. 3.1.

Il motivo è infondato. 3.2. È pacifico che gli avvisi di accertamento sono divenuti incontestabili a seguito della mancata impugnazione, sicché il ricorrente non può ragionevolmente chiedere di discutere nuovamente della pretesa impositiva in sede di impugnazione della cartella di pagamento, rientrando l’annullamento dell’atto in autotutela nei poteri discrezionali dell’Amministrazione finanziaria, esercitabili , solo per ragioni di rilevante interesse generale (Cass. n. 25659 del 04/09/2023; Cass. n. 31063 del 02/11/2021; Cass. n. 5332 del 22/02/2019); e non rientrano tra queste la valutazione della semplice fond atezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. 4.1. Il ricorrente va condannato al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 191.694,72. 4.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti Cons. est. G.M. Nonno processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore dell’Agenzia delle entrate, in euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito, e, in favore di Equitalia Centro s.p.a., in euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del c