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Ordinanza — n. 7649/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of interest following debt restructuring agreement homologation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7649/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the liquidator of the bankrupt company had previously submitted a request for withdrawal based on the homologation of a debt restructuring agreement. The court held that without certainty of satisfactory fulfillment of the financial administration's claims, the matter ceased to exist, leaving the appellant with no legitimate interest in the decision. Consequently, the appeal was rejected as lacking standing, and litigation costs were compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: When a party withdraws a claim due to the homologation of a debt restructuring agreement, the court must declare the appeal inadmissible if there is no certainty of satisfactory fulfillment of the financial administration's claims, as the matter ceases to exist.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility debt restructuring agreement lack of legitimate interest liquidator withdrawal request homologation of transaction cessation of matter compensation of costs arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.c.
Art. 103 c.p.c.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13313/2019R.G. proposto da FER s.cons.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio degli avv.ti Nicola Lucariello e Marco Paganuzzi, giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 7338/16/18, depositata il 23ottobre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 7338/10/18del 23/10/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello Oggetto: Tributi -Accordo di ristrutturazione omologato - Rinuncia.Cons. est. G.M. Nonno proposto da FER s.cons.p.a.in liquidazione (di seguito FER) avverso la sentenza n. 14411/49/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di pagamento concernente le accise sulla cessione di energia elettrica relativa alla Provincia di Roma e agli anni d’imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013; 1.1. la CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE riconoscendo dovuta l’imposta, ma non anche le sanzioni e gli interessi in ragione dell’affidamento incolpevole della società contribuente;

2. avverso la sentenza di appello FER proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi;

3. AE resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che con atto del 15/05/2023 il liquidatore della società contribuente depositava istanza di rinuncia al giudizio motivata da omologazione e adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale; 1.1. in assenza della certezza dell’adempimento satisfattivo delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria, va dichiarata non già la cessazione della materia del contendere ma l’inammissibilità del ricorso in ragione della manifestata carenza di interesse della ricorrente alla decisione della causa;

2. sussistono giusti motivi, in assenza di specifiche richieste delle parti in causa, per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del