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Ordinanza — n. 7648/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court order rejecting enforcement due to case remand.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7648/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Gianluca Fontanella's appeal against a Regional Tax Commission decision that dismissed his request for enforcement of court costs. Fontanella argued the lower court erred by ignoring the annulment of the first-instance judgment and failing to suspend proceedings, but the court found these claims unfounded. The court ruled that the annulment of the underlying judgment rendered the enforcement request moot, thereby validating the lower court's decision to reject the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 38 D.Lgs. 546/1992: The annulment of the judgment establishing the title for enforcement extinguishes the prerequisite for an enforcement proceeding, justifying the rejection of the appeal without needing to suspend the process.

Parole chiave

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enforcement proceeding annulment of judgment tax court costs remittal to first instance rejection of appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first comma, no. 4, c.p.c.
546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, first comma, no. 3, c.p.c.
546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 101-115, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
Art. 39, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
Art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
546; 2.2siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 15del d.lgs.
Art. 38, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
546, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste dall’art. 38del d.lgs.
Art. 59, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
di Roma ex art. 59 del D.Lgs.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n.
art. 86 cod. proc. civ
27827/2021R.G., proposto DA Fontanella Gianluca, rappresentato e difeso da sé medesimo, in qualità di Avvocato, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, ai sensi dell’art. 86 cod.
art. 282 cod. proc. civ
546, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo; si è esteso così al processo tributario il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11286

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Testo completo

corso iscritto al n. 27827/2021R.G., proposto DA Fontanella Gianluca, rappresentato e difeso da sé medesimo, in qualità di Avvocato, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.; RICORRENTE CONTRO il Comune di Arcinazzo Romano (RM), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale delLazio il 26 luglio 2021, n. 3725/01/2021; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 gennaio 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZARILEVATO CHE:

1. Gianluca Fontanella ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 26 luglio 2021, n. 3725/01/2021, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma l’1 luglio 2020, n. 6926/39/2020, nei limiti del capo relativo alla condanna del Comune di Arcinazzo Romano (RM) alla rifusione delle spese giudiziali in favore di Laura Proietti con distrazione a favore di Gianluca Fontanella, in qualità di difensore antistatario, ha rigettato il ricorso in conseguenza della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 26 luglio 2021, n. 3724/01/2021, la quale, pronunziandosi sull’appello proposto dalComune di Arcinazzo Romano (RM) nei confronti di Laura Proietti avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma l’1 luglio 2020, n. 6926/39/2020, ha riformato quest’ultima ed ha rimesso la causa al primo giudice per l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione; 2.il Comune di Arcinazzo Romano (RM) è rimast o intimat o ;

CONSIDERATO CHE:

1. il ricorso è affidato a due motivi; 1.1. c on il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 101-115 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto d al giudice dell’ottemperanza che nessuna delle parti aveva dedotto né documentato l’annullamento della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al giudice di prime cure per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice dell’ottemperanza di sospendere il procedimento in attesa dell’esito della prosecuzione del giudizio di merito dopo la rimessione al giudice di prime cure;

2. i suddetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta da parte del collegio - sono infondati; 2.1 dopo la novella di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 12, comma 1, con decorre nza da l 10 giugno 2016, le sentenze recanti la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo; si è esteso così al processo tributario il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi dell'art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste dall’art. 38del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede l’art. 69, comma 4, in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede - di regola - l'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 2.2siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 15del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , può procedere alla riscossione «mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»; 2.3 pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'amministrazione finanziaria nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento; pur restando nella facoltà dell'amministrazione finanziaria procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo(in termini:

Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11286); 2.4 nella specie, la sentenza impugnata ha correttamente rigettato il ricorso sull’ottemperanza in conseguenza dell’annullamento da parte del giudice di appello della decisione contenente la statuizione sulle spese giudiziali che era stata posta in esecuzione dal difensore antistatario («Avendo il Collegio rimesso la causa alla C.T.P. di Roma ex art. 59 del D.Lgs. 546/92, lett. b), per integrazione del contraddittorio, il ricorso non può essere accolto»); 2.5 in definitiva, la caducazione della sentenza messa in esecuzione fa venir meno il presupposto dello stesso giudizio di ottemperanza, per cui il preliminare rilievo ex officiodi tale sopravvenienza da parte dello stesso giudice che ha contestualmente pronunziato sull’appello in separato processo –oltre ad essere doveroso - non arreca alcun pregiudizio alle prerogative difensive delle parti, prescindendo dalle relative allegazioni e produzioni; 2.6 a tale riguardo, è opportuno evidenziare come, nonostante la contestuali tà sul piano cronologico, la sentenza resa sull’appello sia antecedente sul piano logico rispetto alla sentenza sull’ottemperanza; 2.7 né rileva l’eventuale proposizione medio tempore del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, non giustificandosi la sospensione del giudizio di ottemperanza dopo la caducazione della sentenza posta in esecuzione;

3. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato;

4. nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, giacché la parte vittoriosa è rimasta intimata;

5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ric