Tax appeal dismissed due to settlement; court declares process extinct per withdrawal agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax appeal process extinct following a settlement agreement reached between the appellant and the municipality. The appellant, Agricola Paolucci Srl, had initially challenged a payment order issued by Equitalia for Tarsu 2011 but subsequently withdrew the appeal on February 15, 2024. Consequently, the court dismissed all procedural arguments without addressing the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; When a party voluntarily withdraws an appeal or reaches a settlement agreement, the court declares the process extinct and no further proceedings are necessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.23103/2017 R.G. proposto da : AGRICOLA PAOLUCCI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA, 414, presso lo studio dell’avvocato PAOLUCCI PAOLO (PLCPLA68E08H501F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 897/2017 depositata il 28/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA STALLA. udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’estinzione.
Fatti rilevanti di causa e motivi della decisione. § 1. Agricola Paolucci srl ha proposto sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale il 21.6.2012 da Equitalia, per conto del Comune di Anguillara Sabazia, per Tarsu 2011. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la società contribuente non aveva contestato la sussistenza del presupposto impositivo, costituito dalla detenzione di un'area produttiva di rifiuti perché adibita alla vendita ed al deposito di prodotti agricoli, a nulla rilevando che essa si rivolgesse ad un operatore privato per lo smaltimento; - la cartella era motivata secondo quanto prescritto dalla legge e dai decreti ministeriali in materia; - essa non richiedeva la notifica di alcun previo avviso di accertamento, anche considerato che la società non aveva mai denunciato variazioni né richiesto esenzioni o riduzioni dell'imposta; - l'esecutività del ruolo nello stesso anno di imposta non incideva sul diritto del comune a pretendere il pagamento.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalle parti intimate. § 2. In data 15.2.24 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito e per effetto di raggiunto accordo transattivo con il Comune. Ne segue pertanto la dichiarazione di estinzione del processo ex art. 390 cod.proc.civ.. Nulla si provvede sulle spese del presente giudizio, non avendo le parti in esso evocate svolto attività difensiva alcuna. Visto l’esito abdicativo del giudizio, neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
- dichiara estinto il processo. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,