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Ordinanza — n. 7646/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lawyer fee liquidation, ruling it exceeds statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7646/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gianluca Fontanella's appeal against the Lazio Region regarding the liquidation of litigation costs. The lower court awarded fees exceeding the statutory minimums for three distinct procedural phases, while the appellant argued for a violation of tariff parameters. The court held that the awarded amounts were legally sufficient and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. proc. civ.; Art. 75 disp. att. cod. proc. civ.; Art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55: The judge may determine lawyer fees within statutory minimum and maximum ranges without being bound by average values, provided the award exceeds the minimum threshold.

Parole chiave

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litigation costs liquidation lawyer fee tariffs statutory minimums Cassation appeal dismissal procedural costs spese legali tassazione delle spese recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 75 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR liquidato in modo omnicomprensivo i compensi dell’intero grado di giudizio, omettendone una distinzione per fasi.
Art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014, n.
Art. 15 d.lgs. 546/1992
55, del ministero della giustizia, delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art.
art. 86 c.p
: FNTGLC76T06H501U ), che rappresenta e difende sè stesso ex art. 86 c.p.c.
art. 69 d.lgs. n. 546/1992
Fontanella Gianluca propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza con la quale la CTR Lazio, all’esito di un giudizio ex art. 69 d.lgs. n. 546/1992 dal medesimo instaurato al fine di ottenere il pagamento delle spese di lite liquidategli con sentenza n.
artt. 91 cod. proc. civ
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 75 disp.
art. 15 d.lgs. 546/1992
55, del ministero della giustizia, delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021
Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021
Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018
55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018; conf.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35270 del 18/11/2021
Sez. 3, Sentenza n. 1312 del 21/01/2005
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 16007 / 20 2 2 propost i da: Avv. GIANLUCA FONTANELLA, nato a Roma il 6.12.1976 ed ivi residente, alla Via Aurelia n. 386 ( C.F. : FNTGLC76T06H501U ), che rappresenta e difende sè stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Roma , alla Via della Pineta Sacchettin. 201 , presso lo studio del medesimo ( Fax : 06.89020948; Pec:gianlucafontanella@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente - contro Regione Lazio; -intimata – - avverso l a sente nza n. 768 / 20 2 2 emessa d a l la C T P di Roma in data 25/01/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Giudizio di ottemperanza – Liquidazione spese processuali – Violazione minimi tariffari Rilevato che L’Avv. Fontanella Gianluca propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza con la quale la CTR Lazio, all’esito di un giudizio ex art. 69 d.lgs. n. 546/1992 dal medesimo instaurato al fine di ottenere il pagamento delle spese di lite liquidategli con sentenza n. 18063/2016della CTP Roma, ha, in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 13808/2020, liquidato in suo favore la somma di euro 280,00, oltre accessori di legge, per il giudizio di ottemperanza, euro 500,00, oltre accessori di legge, per il giudizio di cassazione ed euro 280,00, sempre oltre accessori, per il giudizio di rinvio.

La Regione Lazionon ha svolto difese. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 75 disp. att. cod. proc. civ. e 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55, del ministero della giustizia e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR violato, senza articolare alcuna motivazione a sostegno, la nota spese depositata dalla parte poi risultata vittoriosa e per essersi discostata, sempre senza articolare alcun supporto motivazionale, in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri di riferimento.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014, n. 55, del ministero della giustizia, delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR liquidato in modo omnicomprensivo i compensi dell’intero grado di giudizio, omettendone una distinzione per fasi. 1.1. Il ricorso è infondato. La presente controversia deve essere decisa sulla base dei seguenti principi:

1) in tema di liquidazione delle spese processuali successiva a i d d .m m . nn. 55 del 2014 e 37 del 201 8 (applicabili ratione temporis ) , non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è, invece, doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; conf.

Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella); invero, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020);

2) ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018; conf. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 35270 del 18/11/2021);

3) la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, non ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci e degli importi considerati allorquando detti minimi siano stati largamente violati senza alcuna giustificazione (Sez. 3, Sentenza n. 1312 del 21/01/2005). Orbene, considerato che il valore della causa era pari ad euro 400,00, che lo scaglione tariffario era, quindi, quello oscillante tra 0,01 e 1.100,00 euro e che i valori medi di cui all’allegata tabella (23 e 24) possono essere diminuiti fino al 50% (e fino al 70% per quanto concerne la fase di trattazione), i valori minimi intangibili sarebbero stati pari, avuto riguardo al giudizio di ottemperanza, a complessivi euro 258,20, con riferimento al giudizio di cassazione, a complessivi euro 322,50 e, in relazione al giudizio di rinvio dinanzi alla CTP, a complessivi euro 258,20.

Da ciò consegue che la CTP ha riconosciuto importi (rispettivamente, euro 280,00, euro 500 e euro 280) superiori ai minimi tariffari. In quest’ottica, il ricorso va rigettato.

3. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate –Riscossione svolto difese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, s