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Ordinanza Interlocutoria — n. 7639/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal due to pending debt settlement agreement with tax collection agency.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7639/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding VAT and IRAP assessments. The appellant argued for violations of procedural laws concerning tax assessment deadlines and the burden of proof regarding simulated contracts. The court granted the suspension request because the appellant formally applied to join a debt settlement program with the tax collection agency, which legally mandates the stay of related judicial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 236 della legge n. 197 del 2022; When a debtor applies to join a debt settlement program with the tax collection agency, the court must suspend the related judicial proceedings pending the effective completion of the settlement.

Parole chiave

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tax appeal suspension debt settlement program tax collection agency judicial stay order VAT and IRAP assessment tassazione dell'IVA recupero dei costi imposta indiretta

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 236 della legge n. 197 del 2022
La Corte sospendeil giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, della l.
Art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 331 cod. proc. pen.
Art. 1 commi 130 131 e 132 della l. n. 208 del 2015
La Corte sospendeil giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, della l.
Art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29508/2017R.G. proposto da Castelli Costruzioni s.r.l. , rappresentat a e difes a da gli avvocat i Luigi Ferrajoli e Giuseppe Fischioni, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo i n Roma , via Della Giuliana n. 32 , giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardia –sezione staccata di Brescia n. 3612 / 25 / 20 1 7 , depositata il 14.09.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi–Ordinanza interlocutoria - La CTP di Bergamo rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla Castelli Costruzioni s.r.l. av verso distinti avvis i di accertamento per IVA e IRAP, in relazione a gli ann i di imposta 20 0 7 e 2008 , con i qual i era stato rideterminato il reddito dichiarato, a seguito di recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili, in quanto afferenti ad operazioni considerate soggettivamente inesistenti; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla contribuente; - la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, 331 cod. proc. pen. e 1, commi 130, 131 e 132 della l. n. 208 del 2015, per non avere la CTR affermato la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, non avendo l’Ufficio dimostrato la sussistenza dei presupposti per procedere alla denuncia per un reato tributario, non essendo sufficiente il mero dato formale di detta denuncia, non allegata all’atto impositivo e non presentata nei termini ordinari di decadenza; - con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere nuovo il motivo di appello inerente l’applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento, in presenza di obbligo di denuncia penale per un reato tributario, anche in materia di IRAP, avendo conseguentemente omesso di pronunciarsi al riguardo;-con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per non avere la CTR affermato che gravava sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di dimostrare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, la contestata simulazione del contratto di appalto di manodopera, limitandosi ad avallare le affermazioni apodittiche dell’Ufficio; - successivamente, la ricorrente ha depositato in data 20.07.2023 , con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'1.01.2023), dichiarando di avere presentato in data 24.02.2023 domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 –252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater), anche per il pagamento del debito riferito agli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio; -l 'art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevede che nella domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione “il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”;- poiché all’istanza di sospensione del giudizio è stata allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti affidati all’Agente della riscossione, presentata dalla Castelli Costruzioni s.r.l., l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicché il giudizio va sospeso e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospendeil giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così d