Cassation court allows appeal against tax agency for insufficient lawyer fee liquidation without specific justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially allowed Gianluca Fontanella's appeal against the Italian Revenue Agency regarding the liquidation of legal fees. Fontanella argued that the first-instance judge awarded an unreasonably low fee of €30 without providing specific justification, violating ministerial fee parameters. The Court ruled that while minimum fee tables are no longer mandatory, judges must provide adequate reasoning when awards deviate significantly from standard parameters, which was absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55; Art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: When a first-instance judgment awards legal fees significantly below ministerial parameters without specific justification, the cassation court must quash the decision and remand the case for a new liquidation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
corso iscritto al n. 7852/2022R.G., proposto DA Fontanella Gianluca, rappresentato e difeso da sé medesimo, in qualità di Avvocato, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , con sede in Roma, in persona delPresidente del Comitato di Gestione pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria provinciale di Roma il 10 dicembre 2021,n. 13765/10/2021; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 gennaio 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZARILEVATO CHE:
1. Gianluca Fontanella ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione provinciale di Roma il 10 dicembre 2021, n. 13765/10/2021, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 23 ottobre 2018, n. 17960/10/2018, nei limiti del capo relativo alla condanna dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese giudiziali in favore di Marie Jela Gashe nella misura di € 300,00 (oltre ad accessori)con distrazione a favore di Gianluca Fontanella, in qualità di difensore antistatario, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in seguito al pagamento del residuo ancora dovuto a titolo di contributo unificato nella misura di € 120,00 ed ha condannato l’Agenzia delle Entrate –Riscossione alla rifusione delle spese giudiziali in favore di Marie Jela Gashe nella misura di € 30,00;
2. l’Agenzia delle Entrate -Riscossione è rimasta intimata ; CONSIDERATO CHE:
1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nel testo novellato dall’art. 1 del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, delle tabelle 1-2 dei parametri allegati, nonché degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stati liquidati dal giudice dell’ottemperanza i compensi spettanti al difensore della contribuente, senza alcuna motivazione, nella misura di € 30,00 (oltre ad accessori), e dunque in misura inferiore agli importi minimi dei parametri tabellari in relazione al valore della controversiadi € 120,00;1.1 invero, è pacifico che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante:
Cass., Sez. 6^- 3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^- 2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37589); 1.2 s econdo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass., Sez.
Un., 12 ottobre 2012, n. 17405; vedasianche: Cass., Sez. 6^- 3, 4 luglio 2018, n. 17577 Cass., Sez. Lav., 26 ottobre 2018, n. 27233; Cass., Sez. 6^–1, 5 marzo 2020, n. 6345); solo quando il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto decreto ministeriale non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 cod.proc. civ. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass., Sez. 6^-5, 10 dicembre 2018, n. 31884); 1.3 peraltro, l'esigenza di fornire un'adeguata motivazione a sostegno della determinazione degli importi riconosciuti alla parte vittoriosa sorge soltanto a fronte del deposito, ad opera di quest'ultima, di una nota specifica recante l'indicazione delle attività svolte e delle somme richieste, dovendo il giudice spiegare le ragioni dell'eliminazione o della riduzione di alcune di esse, al fine di rendere possibile la verifica della conformità della liquidazione alle risultanze degli atti ed ai parametri ministeriali (tra le tante:
Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2017, n. 8824; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27815; Cass., Sez. 6^-1, 5 marzo 2020, n. 6345; Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 2021, n. 1076);mentre, nel ca so in cui la predetta nota non sia stata prodotta, deve ritenersi sufficiente la distinta indicazione della somma complessivamente spettante a titolo di compenso e di quelle dovute per esborsi, spese generali ed accessori di legge, incombendo alla parte che ne contesti la liquidazione l'onere di indicare analiticamente le voci e gli importi in relazione ai quali l’ importo riconosciuto deve considerarsi errato (cfr.
Cass., Sez.6^- , 21 febbraio 2017, n. 30716; Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 2021, n. 1076); 1.4 nella specie, tenendo conto delle voci corrispondenti alle varie fasi processuali (secondo la riproduzione fattane in ricorso), il giudice dell’ottemperanza si è notevolmente discostato in minus sia d ai parametri m edi ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (per un totale di € 525,00 ) , che dai parametri minimi ex d.m. 10 marzo 2014 , n. 55 (per un totale di € 280,00), nella liquidazione dei compensi del difensore in relazione al valore della controversia (fascia da € 0,00 ad € 1.100,00), limitandosi ad una liquidazione ingiustificata in misura del tutto inadeguata ed irrisoria (€ 30,00);
2. per cui, va lutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del capo relativo alla liquidazione delle spese giudiziali con rinvio alla Commissione t ributaria provinciale di Roma (ora, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di le