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Ordinanza — n. 7629/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax credit omission in correct year declaration causes loss of benefit; late filing alone insufficient for penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7629/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's argument that late filing alone triggered tax loss, ruling instead that the credit must be declared in the specific year it was granted. The Administrative Agency successfully argued that the taxpayer failed to report the credit in the 2003 tax return, whereas lower courts incorrectly treated the omission as merely formal. Consequently, the lower court's judgment was quashed and remanded to apply the correct statutory requirement regarding the timing of credit declaration.

Regesto Legislator

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Art. 11 L. 317/1991; Art. 11 L. 449/1997: Tax credits must be indicated in the tax return of the year they are granted or the following year; failure to do so causes loss of benefit, while mere late filing without omission in the correct year does not.

Parole chiave

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tax credit declaration omission penalty tax return timing fiscal benefit loss administrative error dichiarazione fiscale tardiva sgravio fiscale successivo dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 11 of Law No. 317/1991
CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 11 della legge 27.12.1997 n.
Art. 11 of Law No. 449/1997
CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 11 della legge 27.12.1997 n.
Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
317 e al principio di libera emendabilità della dichiarazione fiscale in parametro all’art. 360, co.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
A seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio procedeva però allo sgravio dell’atto esecutivo avendo riconosciuto il corretto utilizzo del credito concesso con determinazione del 14.11.2003 per euro 10.010,88 euro.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30 June 2021, no. 18378
Cass. 12 January 2021, no. 250
Cass. 12 January 2018, no. 610
Cass. 31 January 2017, no. 2395
Cass. V, 698/2022
Cass. V, 698/2022). 2.2 La CTR non ha fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Corte essendo incontroverso, nella fattispecie in esame, che il credito d’imposta non sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi relativa anno (2003) in cui il beneficio è stato concesso.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22715/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – Contro Ristorante Pizzeria e Bar Happy Days di Uva Pantaleo C. s.n.c. -intimata- Oggetto: tributi 21– 22715 - 2016 – 06/03 /2024 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Puglia, Bari, n. 446/05/2016, pronunciata il 17 settembre 2015e depositata il 24 febbraio 2016,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 marzo 2024 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La società contribuente veniva attinta da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2004 ed avente ad oggetto il recupero del credito d’imposta per incentivi fiscali del settore commercio e turismo per la Regione Puglia. A seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio procedeva però allo sgravio dell’atto esecutivo avendo riconosciuto il corretto utilizzo del credito concesso con determinazione del 14.11.2003 per euro 10.010,88 euro.

2. Tuttavia , l’Ufficio procedeva successivamente all’emissione di una nuova cartella, avendo accertato che la contribuente aveva utilizzato il suddetto credito senza compilare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui tale credito era stato concesso (anno d’imposta 2003), il quadro RU per l’anno 2003 (per euro 2.070,00) e per l’anno 2004 (per euro 7.941,00).

3. I due gradi di merito esitavano in favore della contribuente. Tanto la CTP quanto la CTR ritenevano infatti che la mancata indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione costituisse solo un errore formale, dal quale non poteva derivare alcuna decadenza. La CTR stigmatizzava altresì l’operato altalenante dell’Ufficio e la circostanza che, a mente di quanto previsto dalla l. n. 449/97, la decadenza doveva intendersi conseguente alla sola mancata indicazione del credito nella dichiarazione e non alla sua tardività.

4. Invoca la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria che svolge un unico motivo di ricorso. Rimane intimata la contribuente. CONSIDERATO 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 11 della legge 27.12.1997 n. 449 e all’art. 11 della 21– 22715 - 2016 – 06/03 /2024 MMF legge 05.10.1991 n. 317 e al principio di libera emendabilità della dichiarazione fiscale in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. 1.1 In sostanza afferma che il bando da cui promana il credito d’imposta oggetto del presente giudizio prevedeva, al suo punto 4.2, l’applicazione dell’art. 11 L. n. 317/1991, richiamato a sua volta anche dall’art. 11 L. n. 449/1997.

Precisa che, a terminidel citato art. 11 L. n. 317/1991, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stato concesso il beneficio, pena la sua decadenza. La CTR avrebbe dunque errato nel dare rilievo alla natura “formale” dell’errore omissivo commesso, essendo incontroversa la circostanza di fatto per cui la contribuente aveva omesso di compilare il relativo quadro RU nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2003. Soggiunge che la CTR sarebbe incorsa in un ulteriore errore laddove aveva ritenuto meramente tardiva la presentazione della dichiarazione fiscale, difettando agli atti dell’ufficio financo la sua stessa trasmissione, mancandoinvero anche il protocollo di trasmissione, mai fornito dalla contribuente.

2. Il motivo è fondato per quanto di ragione. 2.1 È stato invero affermato che la “L. n. 317 del 1991, art. 11,prevede, al comma 3, che “il credito d’imposta di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all’art. 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; – dall’esame congiunto di tali disposizioni emerge che il credito d’imposta in oggetto deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è accordato o in quella successiva, (così,Cass. 30 giugno 2021, n. 18378;

Cass. 12 gennaio 2021, n. 250;Cass. 12 gennaio 2018, n. 610; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2395); – infatti, come evidenziato nella richiamata pronuncia n. 610 del 2018, la decadenza è connaturata alla struttura dell’istituto, in quanto è coerente con la scelta di accordare il beneficio in relazione all’esercizio fiscale nel corso del quale si sia proceduto all’acquisto dei 21– 22715 - 2016 – 06/03 /2024 MMF beni strumentali idonei a rispondere all’obiettivo della riqualificazione della rete distributiva; – la mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta legislativamente indicato, ne impedisce il riconoscimento in diminuzione dell’imposta altrimenti dovuta, mentre l’allegazione alla dichiarazione della comunicazione ministeriale di concessione del credito d’imposta non assume rilevanza a tale fine, essendo strumentale all’espletamento delle verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria” (Cfr.

Cass. V, 698/2022). 2.2 La CTR non ha fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Corte essendo incontroverso, nella fattispecie in esame, che il credito d’imposta non sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi relativa anno (2003) in cui il beneficio è stato concesso.

3. Non può invece nulla statuirsi in ordine alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per assenza del protocollo di trasmissione, non avendo la parte ricorrente riprodotto in atti la relativa documentazione in ossequio al principio di autosufficienza.

4. In conclusioneil ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione , la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado perché rinnovi il suo giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Puglia, Bari, i n diversa composizione, cui dem