Cassation court dismisses tax appeal on prescription grounds but quashes judgment for lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the first ground regarding the statute of limitations but accepted the second ground concerning the lack of reasoning in the lower court's decision. The appellant argued that the regional tax commission failed to independently evaluate the interruption of prescription periods and merely adopted the collection agency's calculations without addressing specific counter-arguments. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new examination of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 111, comma 6 Cost.: A judgment is void if it merely adopts the reasoning of the appealed decision without providing independent motivation, rendering the 'thema decidendum' unidentifiable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14402/2017R.G. proposto da Nobili Katia, rappresentata e difes a dall’avvocato Pietro Asta presso il cui studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 163 , è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. (ora Agenzia delle entrate –Riscossione), rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Fronticelli Baldelli presso il cui studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 294, è elettivamente domiciliata , giusta procura speciale in calce al controricorso;
–controricorrente – e nei confronti di Agenzia delle entrate - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7906/15/2016, depositata il 2.12.2016. Oggetto: Tributi–Avviso di iscrizione ipotecaria Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023dal Consigliere Tania Hmeljak. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RILEVATO CHE - La CTP di Roma accoglieva i l ricors o propost o da Nobili Katia avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria per IVA e altro , in relazione agli anni di imposta 1987, 1988 e 1989 , in quanto riteneva che la pretesa tributaria si fosse prescritta in epoca antecedente al 24.10.2014 e che non vi fosse in atti la prova di atti interruttivi ritualmente notificatiall'interessata; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da Equitalia , osservando che: -l’azione esecutiva svolta dal concessionario della riscossione non era prescritta, dovendosi condividere il computo da questi effettuato, stante la regolare notificazione delle cartelle di pagamento e il periodo di sospensione della prescrizione, previsto dalla l. n. 147 del 2013; - una delle cartelle di pagamento, peraltro, era stata notificata nel dicembre 2004, mentre l’avviso di iscrizione ipotecaria era stato notificato 29.11.2014, entro il termine decennale di prescrizione; - l'agente della riscossione ha, inoltre, già proceduto alla riduzione dell'ipoteca tenendo conto della parte di pretesa prescritta; - la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, poi illustrato con memoria; - Equitalia, ora Agenzia delle entrate – Riscossione , resisteva con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate rimaneva intimata.
CONSIDERATO CHE- C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la violazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (omesso esame di un fatto decisivo del giudizio), per avere la CTR ritenuto erroneamente che la pretesa tributaria non si fosse prescritta, omettendo di calcolare “il “tempo degli anni d’imposta agli anni delle rispettive notifiche”, di distinguere il termine applicabile in relazione alla natura dei tributi, nonchéquello previsto per le sanzioni e gli interessi, di considerare che “per poter postulare l’applicabilità alla specie di causa del termine di prescrizione decennale la parte ricorrente in appello avrebbe dovuto indicare l’esistenza di un titolo definitivo a pretendere, antecedente all’emissione delle cartelle, di cui invece non è stata fornita idonea prova”, e di valutare che “la prescrizione per le cartelle esattoriali è disciplinata dall'art. 2948 c.c., ossia al decorso quinquennale, ed essendo l'oggetto della pretesa (Iva, sanzioni e interessi vari) riferiti all'anno 1987 con notifica asseritamente avvenuta nel 2002 ed agli anni 1988 e 1989 con notifica asseritamente avvenuta nel 2004, il decorso del tempo si è ampiamente realizzato”, anche se si considera la prescrizione decennale; -con il secondo motivo, lamenta la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per omessa o apparente motivazione, avendo la CTR condiviso il computo effettuato dal concessionario della riscossione, senza svolgere alcun esame delle ragioni esposte dalla contribuente e senza considerare la “natura delle cartelle esattoriali” e la “natura del fondamento della pretesa”, valutando solo la cartella notificata nel 2004 e non quella notificata nel 2002, non calcolando, ai fini della prescrizione, il lasso temporale intercorso tra il 1987 e il 2002, nonché quello intercorso tra il 1988 – 89 e il 2004, affermando in modo contraddittorio che “l’agente della riscossione ha già proceduto alla riduzione dell’ipoteca, tenendo conto della pretesa tributaria coperta da prescrizione”, senza precisare di quale prescrizione si trattava, visto che era stata esclusa la prescrizione di ogni pretesa; - il secondo motivo – che per ragioni di priorità logica va esaminato per primo –è fondato; - con riferimento specifico al processo tributario, infatti, è stato affermato che “è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lasentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "perrelationem" allasentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione dellamotivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 24452 del05/10/2018); - nella specie, la CTR si è limitata ad accogliere l’appello proposto da Equitalia attraversoil mero rimando al contenuto di quest’ultimo che contestava la decisione impugnata laddove non teneva conto della regolare notificazione delle cartelle di pagamento e del periodo di sospensione della prescrizione ex lege n. 147 del 2013, senza esplicitare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alle proprie conclusioni, anche alla luce delle controdeduzioni della contribuente; - l’accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe l’esame della prima censura, in quanto il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame dell’appello proposto dall’agente della riscossione;- in conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbit o il primo ; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese dei giudizi di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del La