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Ordinanza — n. 7607/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing; court orders double judicial fee due to respondent's role entry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7607/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the document was never physically filed with the registry, despite the opposing agency's counter-appeal being entered into the docket. The taxpayer argued for procedural leniency, but the court relied on established precedent that the opposing party's action triggers the automatic declaration of inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the taxpayer was ordered to pay the full process costs and the doubled judicial fee required by the Supreme Court's recent ruling.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: When a cassation appeal is declared inadmissible due to non-filing after the opposing party's counter-appeal is entered into the docket, the court must attest to the conditions for the double judicial fee, as the initial fee obligation remains a prerequisite for the supplementary payment.

Parole chiave

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non-filing of appeal double judicial fee controricorso entry improcedibility declaration contributo unificato Corte di Cassazione taxpayer appeal legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 cod.proc.civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
2482 del 2023 del 27/01/2023 la Sezione Sesta Tributaria disponeva la trasmissione alla Sezione Tributaria ordinaria nelle more della decisione delle Sezioni unite sulla questione inerente alla sussistenza dei presuppostidi cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
art. 369 cod.proc.civ
Il ricorso per cassazione è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 cod.proc.civ.
art. 369 c.p
Il ricorso per cassazione è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31693 del 2022
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (Cass. n. 31693 del 2022).
Sezioni Unite Cass. n. 20621 del 2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4962/2022 proposto da: BONCI MASSIMO; -ricorrente non costituito - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3657/01/21 della Commissione tributaria Regionale de l la Sicilia, depositata il 21/04/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024dal Consigliere Dott. Stefano Pepe. Oggetto: , Ritenuto che 1. La Commissione tributaria regionale (CTR) del la Sicilia , con sentenza n. 3657/01/21, depositata il 21 / 04 / 2021 , rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso il diniego di variazione del classamento da parte dell’ex agenzia del territorio.

2. Avverso tale sentenza ilcontribuente proponeva ricorso in cassazione ma non provvedeva a depositarlo, mentre l’agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

3. Con ordinanza interlocutoria n. 2482 del 2023 del 27/01/2023 la Sezione Sesta Tributaria disponeva la trasmissione alla Sezione Tributaria ordinaria nelle more della decisione delle Sezioni unite sulla questione inerente alla sussistenza dei presuppostidi cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), comma introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), nell’ipotesi, quale quella di causa, in cui alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso, notificato ma non depositato, consegua alla iscrizione a ruolo del processo di cassazione operata dal controricorrente. Considerato che 1. Il ricorso per cassazione è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 cod.proc.civ. ed essendo stato iscritto a ruolo il (solo) controricorso.

2. Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (Cass. n. 31693 del 2022).

3. Le spese seguono la soccombenza.

4. Deve darsi atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato. In proposito, le Sezioni unite con sentenza n. 20621 del 2023, Rv. 668224-01 e 668224-02 hanno pronunciato i seguenti principi di diritto:«La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma»;

«Il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l’obbligo di versamento del “primo” contributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale, assolvendo all’ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie». L’intervento delle Sezioni Unite ̀ stato richiesto dalla Sesta Sezione civile Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 33271 del 18 ottobre 2022, per la risoluzione della questione «Se, nel caso in cui il ricorso in cassazione viene dichiarato improcedibile, per omesso suo deposito presso la cancelleria e in assenza della sua iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, si applichi il disposto di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai sensi del quale, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis».

Le Sezioni Unite, nel rispondere alla questione a loro sottoposta hanno, preliminarmente, rilevato che il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario che presuppone l’obbligo di versare il “primo” contributo unificato e quindi partecipa della natura di esso e assolve alla funzione di ristorare l’amministrazione della Giustizia dall’aver dovuto impegnare le limitate risorse dell’apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento.

Precisata nei termini sopra indicati la natura del cd. doppio contributo, le Sezioni Unite hanno affermato che la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.

Rilevano, infatti, le Sezioni Unite che in tal caso non può dirsi escluso dalla legge l’obbligo di versare il contributo unificato iniziale - presupposto sostanziale dell’obbligo del «raddoppio» ex art 13, comma 1-quater cit. - né rileva, peraltro, che esso non sia stato in concreto versato dal ricorrente, avendo comunque provveduto al pagamento (o, eventualmente, prenotato a debito il relativo importo, nei casi di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 115 del 2002) il controricorrente “diligente”. P. Q. M. La Corte - Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del le spese processuali che liquida, in favore della controricorrente,in €. 4.305,00 oltre le spese prenotate a debito. -Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo