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Ordinanza Interlocutoria — n. 7606/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to lower court for new hearing on procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7606/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding direct taxes and VAT for the year 2009. The lower court had dismissed the taxpayer's nullity claim due to lack of prior contradictory proceedings and rejected financial movement justifications as unproven. The Supreme Court ordered a remand to the lower court to acquire the full case files and conduct a new hearing to properly evaluate the procedural and substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 24 della l. n. 4 del 1929; Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: The court must remand the case for a new hearing when the lower court fails to evaluate specific exceptions regarding procedural violations or the lack of adequate reasoning in the administrative act.

Parole chiave

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tax appeal procedure contradictory proceedings financial movements justification remand for new hearing tax assessment nullity azione diretta contro l'assicuratore pagamento diretto fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 24 della l. n. 4 del 1929
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE -C on il primo motiv o di ricorso , il contribuente de duce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
CONSIDERATO CHE -C on il primo motiv o di ricorso , il contribuente de duce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 2697 e 2727 cod. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 24 e 53 Cost.
artt. 112 cod. proc. civ
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Testo completo

a seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 6611/2017R.G. proposto da Pizza Gennaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Rossi e Andrea Pizza, elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, via Piemonte n. 26, nello studio dell’avvocato Maria Antonella Mercurio,come da procure speciali in atti; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campanian. 11129/47/ 20 1 6, depositata il 9. 12 .201 6 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi–Ordinanza interlocutoria - La CTP di Caserta accoglieva i l ricors o propost o da Pizza G e nnaro , esercente l’attività di avvocato, av verso l ’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, in relazione all’ anno di imposta 20 09 , con il quale era stato rideterminato il suo reddito , ritenendo che l’atto impugnato fosse stato sottoscritto da un funzionario di cui non era stata provatala qualifica di dirigente; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall ’Agenzia delle entrate,osservando, per quanto ancora qui interessa, che : - l’eccezione di nullità dell’atto impositivo per vizio di sottoscrizione non era stata proposta dal contribuente con il ricorso introduttivo e il giudice di primo grado non poteva rilevarla d’ufficio; -il contraddittorio preventivo si era svolto in data 1.10.2013 e in data 31.07.2014, sebbene l’Amministrazione non avesse l’obbligo di instaurarlo, in quanto l’accertamento non era stato preceduto da “accesso, ispezione, verifica” presso la sede del contribuente, ma solo da una richiesta di acquisizione documentale ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973; -nel merito l’appello era fondato, in quanto il contribuente non aveva fornito documentazione idonea a giustificare i versamenti sui conti bancari; - le varie operazioni contestate non risultano riscontrate da fatture attestanti le prestazioni professionali asseritamente effettuate ed era rimasta priva di riscontro l’indicazione di una presunta prassi delle compagnie assicurative di disporre i pagamenti non a favore dell’effettivo beneficiario, ma del legale, mediante assegni intestati ai clienti, versati sul conto del professionista o del di lui coniuge (che non svolgeva, peraltro, alcuna attività lavorativa) e da questi pagati ai titolari dell’indennizzo;-le dichiarazioni di alcuni clienti che confermavano tale procedimento erano, in assenza di ulteriori e più precisi riscontri, privi di rilievo probatorio; - anche la giustificazione fornita per altri importi, nel senso che si trattava di restituzione di precedenti prestiti o di liberalità di parenti, non era supportata da alcuna idonea documentazione; - il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE -C on il primo motiv o di ricorso , il contribuente de duce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per violazione ed errata interpretazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’ atto di appello , proposto dall’Agenzia delle entrate, stante il mancato deposito, unitamente all’atto di appello, di copia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale con la quale l’appello era stato notificato; - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per violazione ed errata interpretazione degli artt. 27, comma 1, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, riproponendo sotto altro profilo la stessa censura indicata con il primo motivo; - con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione ed errata interpretazione degli artt. 32, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR rigettato erroneamente la censura riguardante la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, che l’Agenzia aveva l’obbligo di espletare , in quanto l’avviso di accertamento riguardava anche l’IVA, non potendosi considerare tale l’incontro con il funzionario dell’Agenzia, finalizzato alla sola produzione di documenti a seguito dell’invio di questionari, atteso che, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, non era stato redatto il verbale di chiusura della verifica fiscale, previsto dall’art. 24 della l. n. 4 del 1929, contenente la contestazione delle eventuali irregolarità riscontrate, a seguito del quale i l contribuente avrebbe potuto presentare le proprie osservazioni; -con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione ed errata interpretazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omessa valutazione e pronuncia sull’eccezione riproposta nelle controdeduzioni depositate in appello, riguardante il difetto di motivazione dell’atto impositivo, in quanto privo di adeguate repliche alle giustificazioni che il contribuente aveva fornito sulle movimentazioni finanziarie, con la memoria illustrativa prodott a in occasione della consegna dei documenti all’Agenzia; -con il quinto motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione ed errata interpretazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 24 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omessa valutazione e pronuncia sull’eccezione riproposta nelle controdeduzioni depositate in appello, riguardante la violazione del principio di progressività dell’imposizione in funzione del reale reddito conseguito e del diritto di difesa, per avere l’Ufficio imposto al contribuente di fornire una “prova diabolica” per giustificare i movimenti finanziari, senza valutare i chiarimenti e i documenti da lui forniti, senza considerare che l’onorario medio percepito dal professionista sugli indennizzi assicurativi incassati non poteva attestarsi in misura superiore al 23% degli importi di versamento ritenuti non giustificati, e senza scorporare i prelievi effettuati in relazione alle somme dovute e riversate ai propri assistiti; - con il sesto motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione ed errata interpretazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR valutato correttamente le censure mosse dal contribuente in ordine all’infondatezza della pretesa, visto che l’avviso gli accertamento si fondava solo sulle movimentazioni finanziarie, non essendo suffragato da altre prove, ed erano state fornite giustificazioni in ordine alla quasi totalità delle movimentazioni finanziarie, che non riguardavano ( o comunque la maggior parte non riguardava) compensi per l’attività professionale , non specificatamente contestate dall’Ufficio; - c iò premesso, la Corte ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire i fascicoli dei gradi di merito e, quindi, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di acquisire i