Cassation appeal dismissed for late filing; taxpayers lose appeal against tax agency due to procedural delay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeal by three taxpayers against the Italian Revenue Agency inadmissible due to the failure to deposit the petition within the statutory timeframe. The taxpayers had previously lost their appeal before the regional tax commission regarding property classification and rental income, but their attempt to challenge this via cassation was untimely. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the taxpayers to bear the litigation costs and the uniform contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 1, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if not deposited within the prescribed period, resulting in the loss of the appeal and the imposition of costs on the late filer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
oma, e dall’Avv. Giuseppe D’Agostino Trimarchi, con studio in Taormina (ME), ove elettivamente domiciliate (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche: dagostinotrimarchi@pecavvme.it), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina il 14 febbraio 2022, n. 1295/02/2022; CATASTO RICORSO NON DEPOSITATOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. RILEVATO CHE:
1. D’Agostino Federica, D’Agostino Giorgia e D’Agostino Roberta hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina il 14 febbraio 2022, n. 1295/02/2022, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale, a seguito di procedura “DOCFA”, in relazione ad immobili siti in Taormina (ME), ha rigettato l ’appello proposto dal le medesim e nei confronti d ell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina il Roma il 3 ottobre 2017, n. 5664/01/2017, con limitato riguardo al capo relativo alla statuizione di non provvedere sullespese giudiziali;
2. D’Agostino Federica, D’Agostino Giorgia e D’Agostino Roberta non si sono costituite mediante deposito del ricorso notificato alla controparte;
3. l’Agenzia delle Entrate si è costituitacon controricorso ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo. CONSIDERATO CHE:
1. si deve dichiarare l’improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte;
2. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, essendo pacifico che la costituzione della parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso per cassazione, e la circostanza che la medesima non abbia sollevato contestazioni sulla ritualitàdell'impugnazione, non ostano alla declaratoria di improcedibilitàdel ricorso stesso per tardivitàdel deposito, a norma dell'art 369, primo comma , cod.proc. civ . , ed alla conseguente condanna del ricorrente al rimborso dellespese del giudizio di Cassazione ;
3. l a pronuncia con cui la Corte di C assazione dichiara l'improcedibilitàdel ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui ilricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (da ultima: Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20621).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’ improcedibilità del ricorso; condanna l e ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 1.900,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 1 9 gennaio 2024. IL PRESIDENTE Dott. Liberato Paolitto