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Ordinanza — n. 7583/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding virtual loss of costs in tax enforcement proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7583/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Gianluca Fontanella against a tax enforcement judgment declaring the subject matter extinguished. Fontanella argued that the lower court's decision to offset litigation costs lacked specific reasoning on the virtual loss of the opposing party. The Court ruled that the lower court properly exercised its discretion to offset costs based on the negligible time gap between the demand for payment and the actual transfer of funds, finding no violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. 31/1992 n. 546; Art. 132 c.p.c.: In tax enforcement proceedings, the court may offset litigation costs based on the virtual loss of the opposing party without explicit detailed reasoning, provided the decision is not illogical.

Parole chiave

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tax enforcement proceedings virtual loss of costs offset of litigation expenses lack of specific motivation Cassation appeal dismissal

Disposizioni normative citate

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Art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
546; 2.2siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 15del d.lgs.
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di secondo grado la compensazione delle spese giudiziali senza alcuna motivazione sulla soccombenza virtuale.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
ilmotivo è infondato 2.1 dopo la novella di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n.
art. 86 cod. proc. civ
7922/2022R.G., proposto DA Fontanella Gianluca, rappresentato e difeso da sé medesimo, in qualità di Avvocato, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, ai sensi dell’art. 86 cod.
art. 282 cod. proc. civ
546, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo; si è esteso così al processo tributario il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1^, 31 agosto 2020, n. 18128
Cass., Sez. 1^, 31 agosto 2020, n. 18128; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2022, n. 37857
Cass., Sez. 6^-5, 9 settembre 2021, n. 24365
Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535
Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2022, n. 3915
Cass. Sez. 3^, 14 luglio 2003, n. 10998
Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11286

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Testo completo

corso iscritto al n. 7922/2022R.G., proposto DA Fontanella Gianluca, rappresentato e difeso da sé medesimo, in qualità di Avvocato, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.; RICORRENTE CONTRO la Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Ciotola, con studio in Roma (presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale), ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria provinciale di Roma il 10 gennaio 2022, n. 114/40/2022; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 gennaio 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZARILEVATO CHE:

1. Gianluca Fontanella ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione tributaria provinciale di Roma il 10 gennaio 2022, n. 114/40/2022, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Comm issione tributaria provinciale di Roma il 18 dicembre 2019, n. 18039/40/2019, nei limiti del capo relativo alla condanna della Regione Lazio alla rifusione delle spese giudiziali in favore di Edoardo Bizzarri nella misura di € 300,00 con distrazione a favore di Gianluca Fontanella, in qualità di difensore antistatario, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in seguito al pagamento a tale titolo della somma di € 748,68, ed ha compensato le spese giudiziali;

2. la Regione Lazio ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. il ricorso è affidato adun unico motivo, col quale si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di secondo grado la compensazione delle spese giudiziali senza alcuna motivazione sulla soccombenza virtuale.

2. ilmotivo è infondato 2.1 dopo la novella di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 12, comma 1, con decorre nza da l 10 giugno 2016, le sentenze recanti la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo; si è esteso così al processo tributario il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi dell'art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste dall’art. 38del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede l’art. 69, comma 4, in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede - di regola - l'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 2.2siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 15del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , può procedere alla riscossione «mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»; 2.3 pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'amministrazione finanziaria nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento; pur restando nella facoltà dell'amministrazione finanziaria procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo(in termini:

Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11286); 2.4 nella specie, la sentenza impugnata ha correttamente dichiarato la cessazione della materia del contendere sul presupposto del pagamento sopravvenuto dei compensi spettanti al difensore antistatario del contribuente da parte dell’ente impositore, essendo venuto meno ogni interesse ad una specifica pronunzia sulla domanda di ottemperanza; 2.5 ciò considerato, spetta certamente al giudice del merito, nel caso in cui dichiari la cessa zione del la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero per decidere se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei (tra le tante:

Cass., Sez. 1^, 31 agosto 2020, n. 18128; Cass., Sez. 3^, 20 giugno 2023, n. 17614; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2024, n. 860), cosa che non si evince nel caso di specie; 2.6 in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza , ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della c.d.

“ soccombenza virtuale ” (da ultime: Cass., Sez. 1^, 31 agosto 2020, n. 18128; Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2022, n. 37857), in totale coerenza con l’orientamento di questa Corte sul tema generale della compensazione delle spese giudiziali, secondo cui nel processo tributario le «gravi ed eccezionali ragioni» indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^- 5, 9 settembre 2021, n. 24365;

Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2022, n. 3915); 2.7 quando, pertanto, un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comprensiva di condanna alle spese giudiziali a carico di una delle parti,è ammissibile il ricorso per cassazione sul capo della decisione concernente le spese giudiziali soltanto se il suo oggetto sia limitato alla verifica della correttezza dell'attribuzione della qualità di parte soccombente, attraverso il riscontro dell'astratta fondatezza delle ragioni delle difese spiegate dal ricorrente per cassazione (Cass.

Sez. 3^, 14luglio 2003, n. 10998; Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2022, n. 37857); 2.8 tuttavia, nella vicenda in disamina, il giudice dell’ottemperanza ha disposto la compensazione delle spese giudiziali sulla base di una chiara, precisa ed univoca valutazione della soccombenza virtuale in relazione all’apprezzamento del breve intervallo («un lasso di tempo del tutto trascurabile») tra la messa in mora (2 novembre 2020) – per quanto non necessaria ai fini dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza (così: Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11286) - e il pagamento della somma dovuta (21 gennaio 2021) « in relazione all’adempimento dei necessari obblighi contabili», senza possibilità di alcun sindacato in sede di legittimità;

3. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza delmotivo dedott o , il ricorso deve essere rigettato;

4. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;

5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 550,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, a carico delricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q