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Ordinanza — n. 7576/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling burden of proof for tax fraud lies with the administration, not the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7576/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal's rejection of a taxpayer's VAT fraud defense. The agency argued the tribunal erred by placing the burden of proving the taxpayer's subjective awareness of fraud on the administration. The court held that while the administration must prove the objective futility of the transaction, the taxpayer bears the burden of proving they lacked subjective awareness of the fraud. Since the administration failed to provide specific evidence of the taxpayer's knowledge, the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code; Art. 2697, 2727, 2729 of the Civil Code; Art. 39, para. 1, lett. d) of D.P.R. 600/1973; The tax administration bears the burden of proving the taxpayer's subjective awareness of participating in tax fraud, which cannot be satisfied merely by demonstrating the objective futility of the transaction.

Parole chiave

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tax fraud burden of proof subjective awareness of evasion VAT carousel fraud administrative burden of proof taxpayer subjective knowledge Cassation dismissal fictitious transactions indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code
Con l’unicomotivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2697 of the Civil Code
Art. 2727 of the Civil Code
Art. 2729 of the Civil Code
Art. 39, para. 1, lett. d) of D.P.R. 600/1973
civ., dell’art. 39, primo comma, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9851/2018
Cass. n. 11873/2018
Cass. n. 17619/2018
Cass. n. 21104/2018
Cass. n. 27555/2018
Cass. n. 27566/2018
Cass. n. 5873/2019
Cass. n. 15369/2020
Cass. n. 28628/2021
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 342/2018R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Aster.it s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1321/03/17, depositata il 27 settembre 2017 e notificata in data 17 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 202 3 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1321/03/17 del 27 / 0 9 /20 17 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 575/10/15 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Aster.it s.r.l. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Operazioni soggettivamente inesistenti.Cons. est. G.M. Nonno avversoun avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2011. 1.1.

C ome si evince dalla sentenza impugnata, la ripresa conseguiva all’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. 1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da AE evidenziando che non era evincibile agli atti alcun elemento che, a fronte dell’avvenuta consegna della merce ed in assenza di anomalie della transazione commerciale, potesse indurre a ritenere il coinvolgimento in una frode o, comunque, la consapevolezza di Aster.it di parteciparvi.

2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso p er cassazione affidato a un unico motivo.

3. Aster.it non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unicomotivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 19, 21 e 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la CTR erroneamente ritenuto che gravasse sull’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire la prova della mala fede di Aster.it o quanto meno della consapevolezza di partecipare ad una frode. 1.1.

Il motivo èin parte infondato e in parte inammissibile . 1.2. Invero, «l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietàdel fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con Cons. est.

G.M. Nonno l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018;

Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020). 1.2.1. Grava, invece, sul contribuente l’onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo (anche in questo caso) tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 28628 del 18/10/2021). 1.3.

Nel caso di specie, la CTR ha correttamente applicato i superiori principi di diritto, evidenziando essenzialmente che grava su AE la prova della consapevolezza della partecipazione ad una frode da parte di Aster.it, prova che si assume non fornita. 1.4. Spettava, dunque, allaricorrente fornire la prova dell’elemento soggettivo, attraverso l’indicazione di elementi indiziari diversi dalla semplice fittizietà del contraente Platinum; prova che non risulta sia Cons. est. G.M. Nonno stata in ipotesi fornita; e ciò anche in ragione della mancata trascrizione degli elementi su cui l’Amministrazione finanziaria ha fondato il proprio avviso di accertamento (con palese difetto di specificità del motivo in parte qua).

2. In conclusione, il ricorso va rigettato. 2.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in