Cassation court allows appeal on judicial costs due to flawed virtual loser reasoning but dismisses claim on res judicata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the first ground alleging a violation of res judicata regarding the enforcement judgment but allowed the second ground concerning judicial costs. The applicant argued that the lower court failed to address the prior judgment and improperly compensated costs without valid reasoning on the virtual loser status. The court found the lower court's justification based on the timing of a 'messa in mora' legally erroneous and insufficient to support cost compensation under the principle of virtual loser.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 d.lgs. 31/1992 n. 546; Art. 360 c.p.c.: The principle of virtual loser applies when a judgment declares the cessation of the subject matter of the dispute; a cassation appeal on costs is admissible only if it verifies the correctness of the attribution of the losing party status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
corso iscritto al n. 12476/2020R.G., proposto DA Fontanella Gianluca, rappresentato e difeso da sé medesimo, in qualità di Avvocato, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , con sede in Roma, in persona delPresidente del Comitato di Gestione pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale delLazio il 7 novembre 2019, n. 6218/08/2019; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. RILEVATO CHE:
1. Gianluca Fontanella ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale del Lazio il 7 novembre 2019, n. 6218/08/2019, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZAdalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 27 febbraio 2017, n. 847/08/2017, avente ad oggetto l’accoglimento dell’appello proposto da Gianluca Fontanella, in qualità di difensore di Civita Prosciutto, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma col n. 209/2013, nel senso di condannare l’agente della riscossione alla rifusione delle spese giudiziali nella misura liquidata in € 900,00 in favore della contribuente con distrazione a favore del medesimo difensore, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in seguito al pagamento a tale titolo della somma di € 1.138,29 a mezzo di assegno circolare del 27 febbraio 2018 ed ha compensato le spese giudiziali;
2. l’Agenzia delle Entrate -Riscossione è rimasta intimata . CONSIDERATO CHE:
1. il ricorso è affidato a due motivi; 1.1. c on il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale del Lazio il 27 febbraio 2017, n. 847/08/2017, e, comunque, di accertare la soccombenza virtuale dell’agente della riscossione; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata dispostadal giudice di secondo grado la compensazione delle spese giudiziali senza alcuna motivazione sulla soccombenza virtuale.
2. il primo motivo è ictu oculiinfondato; 2.1 difatti, il giudice dell’ottemperanza ha disposto la compensazione delle spese giudiziali sulla base di una chiara e precisa valutazione della soccombenza virtuale (salvo il successivo apprezzamento della relativa legittimità) in relazione all’improponibilità del ricorso ex art. 70, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a causa della notifica antecedente al decorso del termine minimo di trenta giorni dalla costituzione in mora dell’agente della riscossione;
3. di contro, il secondo motivo è fondato; 3.1 dopo la novella di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 12, comma 1, con decorre nza da l 10 giugno 2016, le sentenze recanti la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo; si è esteso così al processo tributario il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi dell'art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste dall’art. 38del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede l’art. 69, comma 4, in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede - di regola - l'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 3.2siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 15del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , può procedere alla riscossione «mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»; 3.3 pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'amministrazione finanziaria nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento; pur restando nella facoltà dell'amministrazione finanziaria procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo(in termini:
Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11286); 3.4 ciò considerato, spetta certamente al giudice del merito, nel caso in cui dichiari la cessa zione del la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero per decidere se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei ( tra le tante:
Cass., Sez. 1^, 31 agosto 2020, n. 18128; Cass., Sez. 3^, 20 giugno 2023, n. 17614; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2024, n. 860), in totale coerenza con l’orientamento di questa Corte sul tema generale della compensazione delle spese giudiziali, secondo cui nel processo tributario le «gravi ed eccezionali ragioni» indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^ - 5, 9 settembre 2021, n. 24365;
Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2022, n.3915); 3.5 i n materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio dellasoccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della c.d.
“ soccombenza virtuale ” (da ultime: Cass., Sez. 1^, 31 agosto 2020, n. 18128; Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2022, n. 37857); 3.6 q uando, pertanto, un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comprensiva di condanna alle spese giudiziali a carico di una delle parti,è ammissibile il ricorso per cassazione sul capo della decisione concernente le spese giudiziali soltanto se il suo oggetto sia limitato alla verifica della correttezza dell'attribuzione della qualità di parte soccombente, attraverso il riscontro dell'astratta fondatezza delle ragioni delle difese spiegate dal ricorrente per cassazione (Cass.
Sez. 3^, 14luglio 2003, n. 10998; Cass., Sez. 2^, 28 dicembre 2022, n. 37857); 3.7secondo la sentenza impugnata: «Considerato comunque che le spese di giudizio possono essere compensate per la presente fase, in quanto l’atto di messa in mora è stato notificato il 14 dicembre 2017 successivamente alla notifica del ricorso per l’ottemperanza avvenuta l’antecedente 11 dicembre» 2017; 3.8ne deriva, alla luce dei principi enunciati, che, stante la superfluità della messa in mora, una motivazione fondata sulla sua postergazione rispetto all’instaurazione del giudizio per l’ottemperanza è assolutamente erronea in punto di diritto ed inidonea a giustificare la compensazione delle spese giudiziali secondo i parametri della soccombenza virtuale;
4. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza del primo motivo e la fondatezza del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corteaccoglie il secondo motivo e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,