Cassation appeal dismissed; tax court judgment extinguished by voluntary settlement agreement and first payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the extinction of the proceedings due to the parties' voluntary settlement. The taxpayer submitted a request for a simplified dispute resolution and paid the initial installment, while the tax authority did not object within the statutory deadline. Consequently, the lower court's judgment was rendered void by the completion of the agreed settlement terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. 23.10.2018, n. 119; When a taxpayer requests a simplified dispute resolution and pays the first installment without the authority objecting within the deadline, the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29637/2015 R.G. proposto da: SAIS SANTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA, 278, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO ANTONIO CABRAS (CBRFPP75R20D612Q) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI ANGELO CABRAS (CBRGNN46H24I452T) -ricorrente- GENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2795/2015 depositata il 19/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Santa Sais ricorreva, con quattro motivi, avverso la sentenza in epigrafe, resa in sede di rinvio dalla cassazione, in controversia relativa alla ripresa a tassazione di utili derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa.
2. L’Amministrazione depositava foglio di costituzione per l’eventuale discussione del ricorso in pubblica udienza.
3. In prossimità dell’adunanza, la contribuente depositava memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, corredata di copia sia della domanda di adesione alla definizione agevolata della lite in esame, proposta, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23.10.2018, n. 119, sia dell’attestazione di avvenuto pagamento della prima rata del dovuto importo mediante Mod. F24. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Vista la documentazione allegata dalla contribuente, relativa alla presentazione della domanda di definizione agevolata ed al conseguente pagamento della prima rata del dovuto importo e considerato che nessuna delle parti interessate ha presentato, entro la data del 31.12.2020, l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 dell’art. 6 del citato d.l., né risulta intervenuto diniego della definizione da parte dell’Amministrazione, sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per il perfezionamento della definizione agevolata. Le spese restano a carico delle parti che le abbiano anticipate, come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara