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Ordinanza — n. 7564/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to settlement via simplified definition under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7564/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the taxpayer's acceptance of a simplified settlement procedure. The original case involved challenges to income tax assessments regarding property transfers, where the lower court partially accepted arguments about unpaid purchase prices. The court ruled that because the taxpayer fully paid the owed amounts and agreed to the simplified definition, the litigation was legally terminated.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193; Art. 6 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193: When a taxpayer accepts a simplified definition and pays the full amount owed, the judicial proceeding is extinguished.

Parole chiave

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simplified definition procedure tax dispute extinguishment full payment settlement Cassation dismissal tax administrative litigation adeguamento del reddito deduzione dal reddito computabile valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolataai sensi dell’art. 6 del d.l.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27104/2015R.G. proposto da: AMEGLIO GIAN PIERO, elettivamente in Roma, via dei Monti Parioli n. 48 presso lo studio del prof. avv. Giuseppe Marini, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. Ernestina Pollarolo e dal prof. avv. Claudio Sacchetto in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 371 / 31/ 201 5 , depositata il 9 aprile 2015 ; AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF 2007. R.G. N.27104/2015 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30novembre 2023 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. T7J01N203816/2011, notificato in data 23 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Alessandria procedeva ad accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti di Ameglio Gian Piero, rideterminando il reddito per l’anno 2006 in € 42.518,00, con conseguente accertamento di maggiori imposte IRPEF e relative addizionali. In pari data veniva notificati al medesimo contribuente i seguenti ulteriori avvisi di accertamento: i ) n. T7J01N203817/2011, con il quale veniva rideterminato il reddito imponibile per l’anno 2007 in € 39.910,00, con conseguente accertamento di maggiori imposte IRPEF e relative addizionali; ii) n. T7J01N203818/2011, con il quale veniva rideterminato il reddito imponibile per l’anno 2008 in € 38.580,00, con conseguente accertamento di maggiori imposte IRPEF e relative addizionali.

Con atti prot. n. 37152 e n. 37153 del 20 aprile 2012, l’Ufficio procedeva all’annullamento, in sede di autotutela, degli avvisi di accertamento n. T7J01N203817/2011 e n. n. T7J01N203818/2011, emettendo in sostituzione due nuovi avvisi di accertamento:

i) n. T7J01N201910/2012, notificato il 28 settembre 2012, con il quale veniva rideterminato il reddito per l’anno 2007 in € 98.134,00, con accertamento di maggiori IRPEF e relative addizionali dovute; ii) n. T7J01N201911/2012, R.G. N.27104/2015 Cons. est. Valentino Lenoci con il quale veniva rideterminato il reddito per l’anno 2008 in e 84.014,00, con accertamento di maggiori IRPEF e relative addizionali dovute.

2. Avverso tali avvisi di accertamento Ameglio Gian Piero proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria la quale, con sentenza n. 85/2013 depositata il 22 ottobre 2013, previa riunione degli stessi li accoglieva parzialmente; in particolare, la C.T.P. rigettava le censure avanzate dal contribuente con specifico riferimento «alle spese incrementative sostenute per l’acquisto dei terreni, € 13.444,00 ed € 6.500,00, ed in conferimento di € 280.000,00 nella costituenda società F.lli Ameglio s.s. società agricola», accogliendo invece le censure del contribuente in relazione alla «somma di € 63.950,00 indicata in atto come pagata a mezzo assegno per l’acquisto dell’unità immobiliare dei genitori del contribuente», in quanto il sig. Ameglio avrebbe «prodotto indizi e documenti sufficienti a fornire la prova che non vi è stato alcun pagamento del prezzo e che, in effetti, si è trattato di trasferimento a titolo gratuito».

3. Interposto gravame dal contribuente, nonché appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado e compensando integralmente le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Ameglio Gian Piero, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 30 novembre R.G. N.27104/2015 Cons. est. Valentino Lenoci 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolataai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ed invero, il contribuente ha aderito alla suddetta definizione agevolata, e, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, ha versato integralmente le somme dovute; conseguentemente, il giudizio deve essere dichiarato estinto. Spese a carico di chi le ha anticipate P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione