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Ordinanza — n. 7557/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court ruled withdrawal extinguishes proceedings without acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7557/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision extinguished following the appellant's formal withdrawal. The Diocese of Porto Santa Rufina had initially challenged a partial ruling regarding ICI tax exemptions for ecclesiastical properties but withdrew the case shortly before the hearing after a partial administrative annulment of the underlying tax notice. The court held that such a withdrawal is effective without the opposing party's acceptance and extinguishes the entire proceedings, though the withdrawing party remains liable for litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, second and third paragraphs, cod. proc. civ.; Art. 391, second paragraph, cod. proc. civ.: A withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without requiring acceptance by the opposing party, as the act is not conditional upon such consent.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal ecclesiastical tax exemption litigation costs allocation

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second paragraph, cod. proc. civ.
civ., il consigliere estensore della proposta di decisione accelerata possa entrare a comporre, con la veste di relatore, la rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 390, third paragraph, cod. proc. civ.
civ., il consigliere estensore della proposta di decisione accelerata possa entrare a comporre, con la veste di relatore, la rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 391, second paragraph, cod. proc. civ.
per quanto riguardale spese di lite, il disposto dell'art. 391, secondo comma, cod.
Art. 92, second paragraph, cod. proc. civ.
civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere coordinato con l’art. 92, secondo comma, cod.
Art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
(nonché con l’art. 15, comma 2, del d.lgs.
Art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
11091/46/2018, con compensazione dellespese giudiziali; 2.il giudice di appello ha parzialmente riformato l a decisione di prime cure - che aveva accolto i l ricorso originario - sul rilievo chei presupposti per il riconosc imento all a contribuente dell’esenzione daICI, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett.
art. 380-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133
Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727
35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036
40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131
10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131);
Cass., Sez. 6^- 5, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).

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Testo completo

. 1302/1987 del registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Piccioli, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale delLazio il 20 gennaio 2022, n. 284/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. ICI IMU ESENZIONE ENTE ECCLESIASTICORILEVATO CHE:

1. la “Diocesi Suburbicaria di Porto Santa Rufina” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale delLazio il 20 gennaio 2022, n. 284/04/2022, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 45503/2016 per l’I CI relativa all’anno 2011, per l’importo complessivo d i € 84.703,03 , in relazione atrentuno immobili ubicat i in Roma , ha parzialmente accolto l’appello proposto daRoma Capitale nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Roma il 25 maggio 2018, n. 11091/46/2018, con compensazione dellespese giudiziali; 2.il giudice di appello ha parzialmente riformato l a decisione di prime cure - che aveva accolto i l ricorso originario - sul rilievo chei presupposti per il riconosc imento all a contribuente dell’esenzione daICI, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (nel testo modificato dall’art. 7, comma 2-bis, del d.l.30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, quale sostituito dall’art. 39 del d.l.4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l egge 4 agosto 2006 , n. 248) ] , sussistessero soltanto per alcuni immobili;

3. Roma Capitale è rimasta intimata;

4. il consigliere delegato allo spoglio (Dott.ssa Milena Balsamo) ha formulato proposta di definizione accelerata sul presupposto della ravvisata inammissibilità del ricorso per carente specificità dei motivi;

5. tale proposta è stata comunicata al difensore della ricorrente, che ha presentato istanza per la decisione nel termine di legge;6. ad ogni modo, in prossimità dell’adunanza camerale, a seguito di parziale annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento e di conseguente pagamento del residuo ancora dovuto a titolo di ICI per l’anno 2011, la “Diocesi Suburbicaria di Porto Santa Rufina” ha depositato rinuncia al ricorso. CONSIDERATO CHE:

1. i l ricorso è affidato a d un unico motivo, con il quale si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504(nel testo modificato dall’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, quale sostituito dall’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006,n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente disconosciuta dal giudice di secondo grado alla contribuente l’esenzione da ICI per immobili destinati ad attività pastorale, di religione e di culto, omettendo di considerare la documentazione prodotta in giudizio;

2. premesso che la mera partecipazione (non in veste di relatore) alla composizione dell’odierno collegio non costituisce motivo di incompatibilità per il consigliere delegato, anche alla luce del provvedimento reso dalla Prima Presidente di questa Corte il 19 settembre 2023, che ha rimesso alle Sezioni Unite la diversa questione se, nel procedimento ai sensi del nuovo testo dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il consigliere estensore della proposta di decisione accelerata possa entrare a comporre, con la veste di relatore, la rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore abilitato della ricorrente ed è stata notificata alla controparte (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinunciaal ricorso;

3. la rinunciaal ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio(tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131);

4. per quanto riguardale spese di lite, il disposto dell'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere coordinato con l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nonché con l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), essendo, comunque, consentita la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali; nella specie, quindi, il parziale annullamento in autotutela dell’atto impositivo in pendenza del presente procedimento costitui rebbe giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziali; ad ogni modo, essendo rimasta intimata la controparte, non si deve provvedere al riguardo;

5. infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma17 , della Legge24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo(Cass., Sez. 6^- 5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Cortedichiara l’estinzione del giudizioper rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio 2024. IL PRESIDENTE Dott.Liberato Paolitto