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Ordinanza — n. 7542/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal claiming lack of biennial income deviation and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7542/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giancarlo De Matteis's appeal against the Liguria Regional Tax Commission's confirmation of a 2007 income assessment. The taxpayer argued that the tax authority failed to apply the biennial income deviation rule and ignored a prior judgment regarding 2008, while also claiming the lower court lacked proper reasoning. The court dismissed these claims because the 2008 assessment was not annulled in a final judgment and the lower court adequately addressed the taxpayer's indexed assets.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; Art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ.; The tax authority's power to apply the biennial income deviation rule requires a final, binding judgment annulling the prior year's assessment, which is absent here, and the lower court's brief mention of available assets constitutes sufficient motivation.

Parole chiave

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biennial income deviation tax assessment procedure final binding judgment insufficient reasoning indexed assets income tax appeal tax authority power reddito determinante

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
TL5010201831/2012 , notificato in data 27 ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Imperia procedeva ad accertamento sintetico ex art. 38, commi4 e 5 , d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
600/1973, n relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
600/1973, n relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 132, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 cod.
Art. 112, cod. proc. civ.
Il ricorrente, infatti, deduce la mancanza di motivazione della sentenza, ma nello stesso tempo fonda tale censura sull’omesso esame di un motivo di gravame, e quindi non si comprende se esso denunci un vizio di motivazione, o la violazione dell’art. 112 cod.
Art. 370, cod. proc. civ.
L’Agenzia delle Entratesi è costituita in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 cod.
art. 132 cod. proc. civ
Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per omessa pronuncia e/o totale mancanza dimotivazione.
art. 112 cod. proc. civ
Il ricorrente, infatti, deduce la mancanza di motivazione della sentenza, ma nello stesso tempo fonda tale censura sull’omesso esame di un motivo di gravame, e quindi non si comprende se esso denunci un vizio di motivazione, o la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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C.T.R. della Liguria n. 1189/01/2015
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11682/2016R.G. proposto da: DE MATTEIS GIANCARLO, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 187, presso lo studio dell’avv. Pasquale Landolfi, rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Battistotti in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1188 / 01/ 201 5 , depositata il 10 novembre 2015; AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF 2007. R.G. N.11682/2016 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30novembre 2023 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. TL5010201831/2012 , notificato in data 27 ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Imperia procedeva ad accertamento sintetico ex art. 38, commi4 e 5 , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti di De Matteis Giancarlo, rideterminando il reddito per l’anno 2007 in € 109.668,00, con conseguente determinazione di maggiori IRPEF, relative addizionali e sanzioni. In seguito al contraddittorio formatosi sull’istanza di ammissione alla procedura di accertamento con adesione, l’Ufficio – riconoscendo che i veicoli targati CD793KY e CV865BS erano beni strumentali all’attività di impresa svolta dal contribuente, e che le polizze assicurative stipulate erano parimenti relative alla medesima attività d’impresa –riduceva il reddito sintetico, rideterminandolo in € 76.090,00.

2. Avverso tale avviso di accertamento De Matteis Giancarlo proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Imperia la quale, con sentenza n. 106/01/2013, depositata il 31 ottobre 2013, lo accoglieva parzialmente, rideterminando il reddito complessivo, per l’anno d’imposta in oggetto, in € 50.000,00.

3. Interposto gravame dal contribuente, nonché appello incidentale dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello principale, mentre accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Ufficio, R.G. N.11682/2016 Cons. est. Valentino Lenoci confermando l’accertamento del reddito del contribuente pe l’anno 2007 in € 76.090,00.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione De Matteis Giancarlo, sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entratesi è costituita in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 30 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo De Matteis Giancarlo eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art 38 del d.P.R. n. 600/1973, n relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, il ricorrente che, nella specie, il reddito dichiarato era risultato incongruo per un solo periodo d’imposta (2007), nel mentre per l’altro anno oggetto di accertamento (2008) il relativo reddito era stato ritenuto congruo con sentenza della C.T.R. della Liguria n. 1189/01/2015, passata in giudicato, e quindi non ricorreva lo scostamento reddituale previsto dalla legge (due o più periodi d’imposta). 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ. R.G. N.11682/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Deduce, in particolare che la C.T.R. non aveva esaminato la sentenza n. 1189/01/2015 della stessa Corte territoriale, passata in giudicato, che aveva annullato il relativo accertamento per l’anno 2008. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per omessa pronuncia e/o totale mancanza dimotivazione.

2. Così riassunti i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati. Ed invero, per quel che riguarda il profilo riguardante il mancato scostamento biennale del reddito dichiarato rispetto a quello ritenuto congruo (ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis), va rilevato che non risulta che l’avviso di accertamento per l’anno 2008 sia stato annullato con sentenza passata in giudicato; inoltre, nessun elemento il contribuente ha fornito per dimostrare che in tale ultima annualità non vi fosse lo scostamento rilevato dall’Ufficio.

Il terzo motivo invece, riguardante il profilo della motivazione della sentenza impugnata, deve ritenersi inammissibile. Il ricorrente, infatti, deduce la mancanza di motivazione della sentenza, ma nello stesso tempo fonda tale censura sull’omesso esame di un motivo di gravame, e quindi non si comprende se esso denunci un vizio di motivazione, o la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. R.G. N.11682/2016 Cons. est. Valentino Lenoci La sentenzaimpugnata, in ogni caso, seppur succintamente, dà conto della sussistenza della disponibilità, in capo al contribuente, di specifici beni-indice (imbarcazione depositata presso i suoi locali, casa di abitazione e spese personali costituite dalla stipula di svariate assicurazioni).

3. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la p