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Ordinanza Interlocutoria — n. 7541/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for joint handling of main appeal and incidental counter-appeal regarding VAT refund.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7541/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the main appeal and the incidental counter-appeal, ruling that no grounds for nullity existed under the Civil Procedure Code. The court found the lower tribunal's assessment of the VAT refund requirements was not arbitrary, even if the taxpayer failed to prove active operations. Consequently, the case was remanded to a new docket to allow for the joint handling of both appeals as requested by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 57, co. 2 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 132, co. 4 c.p.c.; Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992: The Supreme Court rejects nullity claims based on ignored facts, new exceptions, or confused motivation when the lower court's reasoning remains logically sound and within statutory limits, even if the outcome is unfavorable to the taxpayer.

Parole chiave

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VAT refund denial active operations requirement nullity of judgment incidental counter-appeal joint handling of appeals tax procedure law Cassation remand autorità giudiziaria fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza, essendo stati ignorati dalla CTR che i requisiti alla base del rimborso, benché ritenuti non provati, erano pacifici in quanto non contestati, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Art. 57, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza, essendo la stessa nasata sull’accoglimento di un’eccezione sollevata dall’Ufficio per la prima volta in secondo grado e, come tale, inammissibile in quanto nuova, stante la violazione dell’art. 57, co.
Art. 112 c.p.c.
Art. 132, co. 4, c.p.c.
Art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
in relazione all’art. 360, co.
Art. 7-ter, 7-quater, 38-bis2 d.P.R. n. 633 del 1972
art. 115 c.p
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza, essendo stati ignorati dalla CTR che i requisiti alla base del rimborso, benché ritenuti non provati, erano pacifici in quanto non contestati, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 112 c.p
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Sentenza — n. 33342/2024 — snciv
Italian court allows VAT refund appeal, ruling special procedure barred for non-resident with Italian operations.
Sentenza — n. 9556/2024 — snciv
Italian court allows non-resident VAT refund by ruling that taxable operations must occur in the same calendar year as the claim. The court held that operations in the tax year do not bar the refund if they fall outside the calendar year of the claim. The decision clarifies that the 'calendar year' is the decisive temporal boundary for excluding VAT refunds for non-resident entities. The court ruled that the existence of taxable operations in the calendar year of the claim excludes the right to a VAT refund under Article 38-bis2 of the Italian VAT Code. The court established that the 'calendar year' is the decisive temporal boundary for excluding VAT refunds for non-resident entities. The court held that the existence of taxable operations in the calendar year of the claim excludes the right to a VAT refund under Article 38-bis2 of the Italian VAT Code. The court ruled that the 'calendar year' is the decisive temporal boundary for excluding VAT refunds for non-resident entities. The court held that the existence of taxable operations in the calendar year of the claim excludes the right to a VAT refund under Article 38-bis2 of the Italian VAT Code. The court ruled that the 'calendar year' is the decisive temporal boundary for excluding VAT refunds for non-resident entities.
Decreto — n. 34145/2021 — snciv
Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after deadline under D.L. 119/2018.
Decreto — n. 39471/2021 — snciv
Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.
Decreto — n. 13454/2023 — snciv
Court declares civil procedure extinguished due to lack of response to tax authority's list of closed cases.

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 590/2022 R.G. proposto da: ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM NV, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Pizzo e Valentino Guarini per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec: ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO PESCARA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentalecondizionato- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. dell’Abruzzo n. 443/2021 depositata il 31/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal Consigliere SalvatoreLeuzzi. Udito il Sost. P.G Dottor Albero Cardino che ha concluso come in atti. Udita l’Avv. Flaminia Ferrucci, in sostituzione dell’Avv. Francesco Pizzo, per la parte ricorrente che ha concluso come in atti, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato Udito per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. Davide Giovanni Pintus che ha concluso come in atti. Fatti di causa. La società di diritto belga ING Equipment Lease Belgium NV acquistò attrezzature aeroportuali situate in Italia da una società belga identificata in Italia e successivamente le concesse in locazione finanziaria a quest’ultima.

In seguito, l’odierna ricorrente formulò istanza di rimborso del l’IVA corrisposta per l’acquisto delle attrezzature. L’Amministrazione finanziaria rigettò la richiesta. Avverso il provvedimento di diniego la società ha propose ricorso, che è stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara. Contro la pronuncia del giudice di primo grado la società ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ha rigettato. In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che, sebbene non potesse sostenersi che la società avesse realizzato operazioni attive in Italia, tuttavia la stessa non avesse fornito alcuna prova in ordine della effettività dell’operazione per la quale aveva chiesto il rimborso dell’IVA.

Avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate, la quale ha depositato, altresì, controricorso incidentale condizionato. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza, essendo stati ignorati dalla CTR che i requisiti alla base del rimborso, benché ritenuti non provati, erano pacifici in quanto non contestati, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza, essendo la stessa nasata sull’accoglimento di un’eccezione sollevata dall’Ufficio per la prima volta in secondo grado e, come tale, inammissibile in quanto nuova, stante la violazione dell’art. 57, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, per avere essa messo in discussione la spettanza del diritto al rimborso ancorchè il thema decidendum della controversia fosse rappresentato dalla corretta procedura utilizzabile per ottenere il rimborso, la cui spettanza doveva reputarsi pacifica, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

Con il quarto motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza per vizio di motivazione cd. “perplessa”, dal momento che i giudici di secondo grado, prima hanno perimetrato il thema decidendum , successivamente l’hanno valicato in violazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c., e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, l’Agenzia denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7-ter, 7- quater, 38-bis2 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., avendo la CTR erroneamente escluso che la locazione finanziaria posta in essere dalla ricorrente in via principale verso altro soggetto di diritto belga fosse qualificabile come operazione attiva, come tale ostativa all’applicazione del rimborso alla stregua del citato art. 38-bis.2.

Le parti hanno concordemente insistito per la trattazione congiunta del presente ricorso e del ricorso per cassazione recante il n. 23486/2021 R.G. Non sussistono profili ostativi all’accoglimento dell’istanza, che postula, pertanto, il rinvio a nuovo ruolo dell’odierna causa per una ricalendarizzazione che ne consenta l’invocata trattazione congiunta.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per consentire che la trattazione congiun