Cassation court dismisses tax appeal and orders process extinction due to taxpayer's acceptance of simplified dispute resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer formally accepted the simplified dispute resolution procedure under Law 197/2022. The taxpayer submitted the necessary request and proof of full payment to the tax agency, triggering the statutory mechanism for case termination. Consequently, the court dismissed the taxpayer's cassation appeal without addressing the substantive tax arguments, as the procedural extinction precluded any further examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 197 e 198 della legge n. 197 del 2022; When a taxpayer in a pending tax dispute with the Revenue Agency accepts the simplified resolution procedure and pays the full amount, the process is declared extinguished, barring further appeals on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13995‒2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro TOSCANO Giuseppe, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dell’avv. Guglielmo CANTILLO (pec: avv.guglielmocantillo@leglamail.it) e Oreste CANTILLO (pec: orestecantillo@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studio legale del secondo difensore -controricorrente - Oggetto: Tributi – estinzione del processo avverso la sentenza n. 10890/52/20 15 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 3 dicembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2024dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamentoex art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993 di un maggior reddito d’impresa commercialeemesso nei confronti di Giuseppe Toscano per l’anno d’imposta 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR(ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo.
2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entratepropone ricorso per cassazione affidato a quattro motiv i , cui replica l ’ intimat o con controricorso.
3. Con istanza de positata in data 10 ottobre 2023 il controricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022, allegando la relativa documentazione. Considerato che:
1. Il controricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo dando atto di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, allegando la domanda all’uopo presentata all’Agenzia delle entrate e la quietanza relativa al pagamento dell’intero importo dovuto.
2. Orbene, l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
3. Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».
4. Deve, quindi, disporsi in conformità alla richiestadichiarandosi l’estinzione del processo con spese a carico della parte che le ha sostenute.
5. La declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso propostidall’a difesa erariale.
6. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo e pone le spese a carico della parte che