Cassation court allows appeal by former liquidator of dissolved company against tax authority due to five-year extinction delay rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by Studio Pianosi Progetti Immobiliari S.r.l. against a second-instance tax court judgment that had dismissed the company's claim. The lower court had rejected the former liquidator's standing to act, citing the company's dissolution, while the tax authority resisted on similar grounds. The court ruled that the five-year statutory delay for extinction effects preserves the liquidator's full substantive and procedural representation powers, granting them standing to oppose tax assessments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 comma 4 D.Lgs. 175/2014; Art. 2495 c.c.: The five-year delay in extinction effects preserves the former liquidator's full substantive and procedural representation powers, granting them standing to oppose tax assessments while partners lack such standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7189/2023 R.G. proposto da: STUDIO PIANOSI PROGETTI IMMOBILIARI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI, 74, presso lo studio dell’avvocato MIGLIORE ANDREA (MGLNDR69P29F839H) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di C GT II GRADO LOMBARDIA n. 3637/2022 depositata il26/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE LaCorte di giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello erariale contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano che aveva accolto il ricorso della società Studio Pianosi Progetti Immobiliari srl in liquidazione , cancellata dal registro delle imprese in data 20.5.2015, avverso l’avviso di accertamento n° T9B0FG04900/2017. Secondo la CTR il ricorso era inammissibile per carenza di legittimazione ad agire in capo all’ex liquidatore della società.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società che si affida ad un motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 n.
3) c.p.c., del D. Lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4, avendo la CTR errato nel ritenere il difetto di legittimazione attiva dell’ex liquidatore della società estinta, una volta previsto che l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. Il motivo è fondato. In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso (Cass. n. 36892 del 2022;
Cass. n. 18310 del 2023). La sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia Tributaria di II grado della Lombardia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglieil ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia Tributaria di II grado della Lombardia che, in diversa composizione, de