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Sentenza — n. 7390/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as extinguished by co-obligated party's simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7390/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following a simplified settlement agreement filed by the co-obligated party. The appellant had challenged a registration tax assessment based on the caducity of a prior judgment, but the tax authority confirmed the debt due to state participation in the settlement. The court ruled that the benefit of the co-obligated party's settlement extends to the appellant, terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 202, l. n. 197 del 2022: The simplified settlement agreement perfected by a co-obligated party extinguishes the litigation for all parties, including those for whom the controversy is no longer pending.

Parole chiave

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simplified settlement agreement co-obligated party tax appeal extinction registration tax judicial caducity differimento dell'imposizione elenco dei contribuenti accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022
La contribuente ha depositato istanza dideclaratoria di estinzione del giudizio ed invoca l’effetto estintivo della definizione agevolata perfezionata dalla coobbligataFulvia Caprara che c on istanza telematica 25/9/2023 ha chiesto, ex art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022 , pronuncia:
Art. 1, comma 202, l. n. 197 del 2022
La contribuente ha depositato istanza dideclaratoria di estinzione del giudizio ed invoca l’effetto estintivo della definizione agevolata perfezionata dalla coobbligataFulvia Caprara che c on istanza telematica 25/9/2023 ha chiesto, ex art. 1, comma 198, l.
artt. 2697 cod.civ
civ., lamenta la illegittimità e nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ., 115 e 116 cod.
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Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17482/2019 R.G. proposto da: CAPRARA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO CACCINIn. 1, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FERDINANDO BERARDI (BRRLFR70R25L738A) che lo rappresenta e difende anche disgiun tamente dall’avvocato DOMENICO DODARO. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che l a rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 10173/2018,depositata il 26/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere ORONZO DE MASI. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUISA DE RENZIS , che ha chiesto la declaratoria di estinzionedel ricorso. Uditol’avvocato Lucrezia Fiandaca. FATTI DI CAUSA Maurizio Caprara impugnava l'avviso di liquidazione d ell’ imposta di registro e bollo nonché relative sanzioni riferita ad un a sentenza di condanna emess a in suo favore dal Tribunale di Napoli, in sede di giudizio di appello venuta meno a seguito di accordo transattivo e di pronunciata cessazione della materia del contendereda parte della Corte d’Appello di Napoli.

Deduceva il contribuente, oltre alla sussistenza di vizi di forma dell’atto impositivo, la mancanza del presupposto impositivo dell’imposta di registro perché non era stata liquidata e riscossa dall’Agenzia delle entrate prima del passaggio in giudicato della sentenza di appello, cheaveva travolto e caducato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale, rimuovendone definitivamente gli effetti. L’adita CTP di Napoli disattendeva i motivi d’impugnazione del Caprara e la decisione veniva confermata dalla CTR della Campania, la quale osserva va , in particolare, che ai sensi del , "sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato" e che la disposizione prescrive , per rendere l’accordoopponibile al fisco, la partecipazione dell'Amministrazione in entrambe le ipotesi, allo scopo di impedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuentecon cinque motiv i . L’Agenzia delle entrate si è costituita resistendo con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 131 del 1986 e d educe che , ai fini della tassazione, è stata erroneamente considerata la condanna contenuta nel la sentenza di primo grado è rimasta definitivamente travolta e caducata dalla sentenza di appello che ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, passata in giudicato prima della liquidazione e riscossione dell’imposta, per cui l’Agenzia delle entrate ha chiesto con l’atto impositivo impugnato il pagamento dell’imposta di registro per un atto ormai giuridicamente inesistente, trovando il rapporto dedotto in giudizio la propria regolamentazione non più nella pronuncia di prime cure ma nella transazione intervenuta tra le parti.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 21 septies, della l. n. 241 del 1990, 7 della. 212 del 2000, 52, commi 2 e 2 bis, d.P.R. n. 131 del 1986, 24 e 111 Cost., e d educe che la CTR della Campania avrebbe dovuto rilevare la carenza di motivazione dell’atto impositivo non essendo sufficiente l’indicazione, senz’altra specificazione, degli estremi della sentenza tassata perrendere conoscibile al contribuente la pretesa impositiva. Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 bis e 52, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 21 septiesdella l. n. 241 del 1990, e d educe che la CT R avrebbe dovuto rilevare il difetto di sottoscrizionedell’atto impugnato «che deve indicare il nominativo del delegato»atteso che, nella specie, la dirigente dott.ssa Ersilia S t rumolo aveva delegato il funzionario Luigi Pasquariello,il quale aveva sottoscritto l’avviso , non risultando allegata la delegae le ragioni della stessa.Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., lamenta la illegittimità e nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ., 115 e 116 cod. proc. civ., e dei pri n cipi relativi all’onere della prova, perché la CTR avrebbe dovuto compiere una compiuta valutazione del contenuto della delega contenuta nella disposizione di servizio n. 3/2015 prodotta dalla Agenzia delle entrate nel corso del giudizio di primo grado, a firma del Direttore Provinciale dott.ssa Ersilia Strumolo.

Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., il contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 2, Cost., 132, comma secondo, n. 4cod. proc. civ., 53 bise 52 comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, 42, d.p.r. n. 600 del 1973, 21 septiesdella l. n. 241 del 1990, 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 3 l. n. 241 del 1990e dei principi relativi all’onere della prova , perché la CTR non ha verificato, dandone conto in motivazione,se Luigi Paquariello fosse un dirigente , non risultando dall’elenco depositato dall’Agenzia delle entrate, e se la dott.ssa Ersilia Strumolo fosse,all’epoca dei fatti, dirigente a seguito di regolare concorso pubblico.

La contribuente ha depositato istanza dideclaratoria di estinzione del giudizio ed invoca l’effetto estintivo della definizione agevolata perfezionata dalla coobbligataFulvia Caprara che c on istanza telematica 25/9/2023 ha chiesto, ex art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022 , pronuncia:

1) di estinzione del ricorso relativo all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro n. 2013/001/SC/000003573/0/006;

2) di estinzione del ricorso incidentale relativo al diniego della precedente istanza di definizione agevolata della litependente ex art. 6, comma 10 del D.L. n. 119 del 2018. A tal finela predetta ha allegato:

1) domanda di definizione della lite fiscale pendente presentata in data 13.09.2023;

2) ricevuta di ricezione in data 13.09.2023 della domanda di definizione della lite fiscale pendente attestante anche l’avvenuto pagamento;

3) Modello F 24 con quietanza 12.9.2023 di pagamento degli importi dovuti per la definizione, pari al 5 % del valore della causa (si verte, nella specie, di doppia soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nei gradi di merito).La Corte, con ordinanza n. 29636/2023, ha pronunciato l’estinzione di quel giudizio(spese a carico della parte che le ha anticipate ex art. 1 co. 198 cit.), tanto con riferimento al ricorso principale concernente la legittimità dell'avviso di liquidazione, quanto con riferimento al ricorso di natura accessoria ed incidentale avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di condono ai sensi del d.l. 119/18,conv. in l. 136 del 20 18.

Ai sensi dell’art. 1, co. 202, l. n. 197 del 2022, “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.” La richiesta pronuncia estintiva , quindi, va adottata anche per il presente giudizio. Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 1 co. 198 cit.).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il processo; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso nella camera di consigl