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Ordinanza — n. 7388/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to payment of simplified settlement sum under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7388/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax appeal extinguished following the payment of a simplified settlement sum by the taxpayer. The lower court had rejected the taxpayer's claim that the tax authority's payment order was invalid due to lack of notification and the five-year prescription of the debt. The court ruled that the payment of the specific settlement amount automatically extinguished the pending litigation and waived procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 197 e 198 della L. 197/2022; The payment of the simplified settlement sum by the taxpayer automatically extinguishes the pending litigation and compensates for all procedural expenses.

Parole chiave

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simplified settlement payment tax litigation extinction Law 197/2022 provisions procedural expenses waiver tax debt prescription tassa di bollo non pagata tardivo pagamento delle spese notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 197 e 198 della L. 197/2022
Art. 1 commi 168 – 202 della L. 197/2022
Art. 50 D.P.R. n. 602/1973
FATTI DI CAUSA Il contribuente Costa Mario proponeva ricorso avanti la CTP di Catania avverso un’intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti ai sensi dell’art. 50 D.P.R. n. 602/1973, chiedendo disporsene l’annullamento unitamente alla sottesa cartella di pagamento, a suo dire mai notificata.
Art. 2948, co. 1, n. 4, c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. e dell’art 20, co.
Art 20, co. 3, D.Lgs 472/1997
e dell’art 20, co. 3, D.Lgs 472/1997, in relazione all’art 360 comma 1 n.
art. 50 D.P.R. n. 602/1973
FATTI DI CAUSA Il contribuente Costa Mario proponeva ricorso avanti la CTP di Catania avverso un’intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti ai sensi dell’art. 50 D.P.R. n. 602/1973, chiedendo disporsene l’annullamento unitamente alla sottesa cartella di pagamento, a suo dire mai notificata.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28613/2022 R.G. proposto da : COSTA MARIO, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA A. COSTA, 11, presso lo studio dell’avvocato BARBAGALLO VENERANDO (BRBVRN66E01C351Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 3540/2022depositata il 22/04/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Il contribuente Costa Mario proponeva ricorso avanti la CTP di Catania avverso un’intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti ai sensi dell’art. 50 D.P.R. n. 602/1973, chiedendo disporsene l’annullamento unitamente alla sottesa cartella di pagamento, a suo dire mai notificata. La CTP ha rigettato il ricorso. Non miglior sorte ha assistito l’appello del contribuente, del pari respinto. Il ricorso del contribuente è affidato ad un solo motivo.

Resiste l’Agenzia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. e dell’art 20, co. 3, D.Lgs 472/1997, in relazione all’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza sotto il profilo della violazione di legge per non avere la Commissione Tributaria Regionale accolto la censura di prescrizione quinquennale del credito portato da sanzioni ed interessi. Con nota del 6 settembre 2023, la difesa del ricorrente ha documentato la presentazione di domanda di definizione della lite pendente ai sensi del’art 1 commi 168 – 202 della L. 197/2022, producendo contestualmente certificazione dell’eseguito versamento della somma dovuta per la definizione agevolata in unica soluzione.

Ne deriva ai sensi dell’art 1, commi 197 e 198, della L. 197/2022 la declaratoria di estinzione del presente giudizio, con compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giud