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Ordinanza — n. 7380/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows VAT refund claim where invoice represents penalty for breach rather than service performance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7380/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision to grant an VAT refund. The court found that the invoice in question did not represent a taxable service but rather a penalty for the contractor's failure to perform contractual obligations. Consequently, the refund was deemed inadmissible as it did not fall under the scope of deductible services.

Regesto Legislator

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Art. 2, 3 DPR 633/1972; Art. 15 DPR 633/1972: Invoices for costs incurred due to contractual breach constitute penalties for non-performance and are excluded from the VAT base as they do not represent taxable services.

Parole chiave

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VAT refund denial penalty for breach DPR 633/1972 taxable services exclusion contractual non-performance VAT deduction inadmissibility cassation ruling detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 2, 3 DPR 633/1972
Art. 15 DPR 633/1972
3 e la violazione dell'art. 15, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
633/72, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto erroneamente la rimborsabilità dell’IVA, ancorché i lavori fossero stati effettuati non in "dipendenza di un contratto d'opera o d'appalto", come richiede la normativa, ma proprio a causa dell'inadempimento di tale contratto.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26675/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO NAVALTECH S.R.L., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa d a ll’avvocato LEONETTI MASSIMILIANO (LNTMSM76M14B963X)- -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 920/2022 depositata il26/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Nell'anno 2012 la società Navaltech s.r.l. stipulava due contratti con la società Industrie Meccaniche Cimolai S.p.A., impegnandosi a eseguire lavori di assiematura, saldatura, movimentazione e carico di n. 23 paratoie, per un totale corrispettivo di € 885.000,00 oltre IVA. Con fattura n. 8 del 31 gennaio 2014, Industrie Meccaniche Cimolai s.p.a. addebitava a Navaltech s.r.l. costi per un totale imponibile di € 152.000,00 e IVA per € 33.440,00 per la seguente causale "Addebito costi da noi sostenuti per lavorazioni affidatevi da Voi non eseguite".

Nel rigo VX3 del Modello IVA 2018 per il periodo d'imposta 2017, la Navaltech chiedeva il rimborso dell’IVA pagata sulla fattura sopra esposta, emessa dalla società Industrie Meccaniche Cimolai s.p.a. Con provvedimento notificato in data 28 marzo 2019, l'Ufficio denegava il rimborso chiesto in dichiarazione sulla base del rilievo che la fattura ricevuta in data 31/01/2014 dalla società Industrie Meccaniche Cimolai s.p.a. non dà diritto alla detrazione dell'IVA in quanto non è relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi e quindi non ricorre il presupposto oggettivo indicato dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. 633/1972.

Avverso il provvedimento di diniego del rimborso IVA, il Fallimento Navaltech s.r.l. proponeva ricorso, che veniva respinto dalla CTP di Venezia. La CTR del Veneto, con la decisione n. 920/3/2022, accoglieva l’appello, ritenendo che l'importo esposto non potesse essere qualificato come "penalità per inadempimento”, dichiarando dovuto il rimborso richiesto nella misura esposta in fattura di € 33.440,00. Il ricorso dell’Agenzia è affidato ad un solo motivo. Resiste la curatela del fallimento di Navaltech con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la falsa applicazione dell'art. 3 e la violazione dell'art. 15, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/72, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto erroneamente la rimborsabilità dell’IVA, ancorché i lavori fossero stati effettuati non in "dipendenza di un contratto d'opera o d'appalto", come richiede la normativa, ma proprio a causa dell'inadempimento di tale contratto.

Il motivo è fondato e va accolto. Non ci si trova al cospetto di prestazioni di servizi di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, a mente del quale “ Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. Nella specie, non constano prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera ovvero appalto, bensì un recupero di costi incontrovertibilmente correlato ad un inadempimento dei contratti stessi.

Le lavorazioni elencate nella fattura n. 8/2014 emessa dalla Industrie Meccaniche Cimolai S.p.A. sono state, infatti, effettuate, diversamente da quanto pattuito fra le parti, non dal soggetto contrattualmente obbligato, bensì dal committente. La fattura si colloca al di fuori dell’alveo contrattuale, dal momento che, non avendo la Navaltech s.r.l. posto in essere determinate prestazioni che avrebbe dovuto eseguire in virtù dei patti negoziali stipulati inter partes, la Industrie Meccaniche Cimolai S.p.A. ha dovuto sostenere dei costi aggiuntivi a causa dell’inadempimento subito, ricorrendo a terzi per definizione estranei ai contratti intercorsi fra le pari, limitandosi a chiedere successivamente alla controparte inadempiente il ristoro delle spese occorse.

Per il disposto dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA - che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonché a titolo di interessi moratori,penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali. Il pagamento effettuato dalla ricorrente, in quanto slegato, in definitiva, dall’adempimento in senso tecnico di una prestazione contrattuale, s’iscrive a chiaro titolo entro il paradigma della “penalità per inadempimento”.

Emerge, infatti, perspicuamente che con la fattura summenzionata la committente non abbia fatturato una prestazione contrattuale, bensì richiesto un risarcimento danni correlato alla misura dei lavori non eseguiti –di contro – dalla appaltatrice. La circostanza che i pagamenti eseguiti dalla società Cimolai per colmare la mancata esecuzione di prestazioni contrattuali da parte di Novaltech siano stati regolarmente fatturati, che l’IVA dovuta sia stata pagata dalla committente e che, in quanto tale, fosse in linea di principio detraibile non muta il quadro compendiato.

L’IVA costituiva, infatti, soltanto una voce di specificazione delle spese sostenute dalla committente e non mutava la connotazione risarcitoria dell’importo complessivamente fatturato nei confronti dell’appaltatrice. Pertanto, l’appaltatrice inadempiente al più sarebbe stata, in linea di principio, facoltizzata in sede civile a contraddire nei confronti della committente la debenza dell’IVA, incaricandosi di provare la circostanza dell’avvenuta detrazione (detraibilità) da parte di quest’ultima dell’IVA passiva pagata al terzo in relazione ai lavori.

Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza d’appello va, per l’effetto, cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura esposta in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, ch