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Ordinanza — n. 7371/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to late filing after direct mail notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7371/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the lower court correctly found the filing late. The taxpayer argued that direct mail notification by a collection agent was invalid, but the court ruled this method is legally effective for tax debts. Consequently, the appeal was rejected, and all other substantive arguments were absorbed by the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973; Art. 54-bis d.P.R. n. 600/1973: Direct notification by a collection agent to a taxpayer is valid, and a subsequent appeal filed beyond the statutory deadline is inadmissible.

Parole chiave

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tax collection notification direct mail validity inadmissible appeal late filing deadline collection agent authority procedural absorption tax debt enforcement validità della notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 54-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
civ., viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 360 bis cod. proc. civ
Il primo motivo è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ., con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi.
art. 2700 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6-5, ord. 19 novembre 2018, n. 29710
890/1982 (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 novembre 2018, n. 29710;
Cass. sez. 6-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8086
Cass. sez. 6-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8086; Cass.
Cass. sez. 6-5, ord. 21 febbraio 2018, n. 4275
8086; Cass. sez. 6-5, ord. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass.
Cass. sez. 5, 13 luglio 2017, n. 17248
29022; Cass. sez. 5, 13 luglio 2017, n. 17248; Cass.
Cass. sez. 5, 21 febbraio 2017, n. 4376
17248; Cass. sez. 5, 21 febbraio 2017, n. 4376; Cass.
Cass. sez. 5, 19 gennaio 2017, n. 1304
4376; Cass. sez. 5, 19 gennaio 2017, n. 1304; Cass.
Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511
1304; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; Cass.
Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949
12083; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass.
Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395
16949; Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass.
Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708
6395; Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708).
Corte Costituzionale, sent. 23 luglio 2018, n. 175
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27324‒2016 R.G. proposto da: PARISI Giovanni Tommaso,rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Marco SANGALLI , ( pec : marco.sangalli@lecco.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via tagliamento, n. 10, presso lo studio legale dell’avv. Maria Elena CASTALDO; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -resistente - Oggetto: Tributi – avverso la sentenza n. 2305/27/2016 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 18/04/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2024dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, della dichiarazione reddituale presentata da Giovanni Tommaso Parisi per l’anno d’imposta 2009, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia respingeva l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto. Sosteneva la CTR che la notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo raccomandata postale internazionale, si era perfezionata per compiuta giacenza in data 13 gennaio 2014 e pertanto il ricorso proposto il 18 marzo 2014 era tardivo.

2. Avverso tale statuizione ilcontribuente propone ricorso per cassazione affidato aquattro motiv i , cui l ’ intimat a non replica per iscritto.Il ricorrente deposita note conclusive. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto valida la notifica diretta a mezzo raccomandata postale effettuata dal concessionario della riscossione benché tale modalità di notifica fosse riservata esclusivamente agli ufficiali per la riscossione e agli altri soggetti abilitati.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dagli artt.- 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000. Sostiene che la CTR aveva omesso di pronunciare sul motivo di ricorso con cui aveva dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale pe omessa comunicazione da parte dell’Ufficio del cd. avviso bonario.

3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990. Sostiene il ricorrente che la cartella di pagamento impugnata doveva considerarsi nulla in quanto priva di adeguata motivazione.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, che «dimostravano l’erronea ricostruzione effettuata dall’Agenzia delle Entrate circa il tardivo versamento dell’IVA ed il disconoscimento del credito IRPEF» (ricorrente, pag. 9).

5. Il primo motivo è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ., con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi.

6. Invero, la censura in esame si pone in evidente difformità al consolidato indirizzo espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte relativamente al principio secondo il quale «In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890/1982 (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 novembre 2018, n. 29710;

Cass. sez. 6-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8086; Cass. sez. 6-5, ord. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass. sez. 6-5,ord. 21 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass. sez. 5, 13 luglio 2017, n. 17248; Cass. sez. 5, 21 febbraio 2017, n. 4376; Cass. sez. 5, 19 gennaio 2017, n. 1304; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; Cass. sez. 6- 5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708). 6.1. Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza 23 luglio 2018, n. 175, ha riconosciuto la legittimità costituzionale di detta disposizione ed ha osservato, al riguardo, «come il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica», affermando che «la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011).

In questo contesto, l'agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo. È questa particolare funzione svolta dall'agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione "diretta" delle cartelle di pagamento».

7. All’inammissibilità del primo motivo di ricorso e al rilievo che ilricorrente non ha censurato la statuizione d’appello di conferma di quella di primo grado di inammissibilità dell’originario ricorso perché tardivamente proposto, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato, consegue l’assorbimento di tutte le questioni di merito, non rilevabili d’ufficio, poste con gli altri motivi di ricorso.

8. Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimata svolto difese scritte.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico