Cassation court quashes lower court ruling for failure to consider timely notification evidence regarding tax debt statute of limitations. Equitalia's appeal succeeds against heirs' decadence defense. The court orders remand for re-examination of the case facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision which had declared tax debts time-barred due to late notification. Equitalia argued that an acknowledgment of receipt dated June 13, 2011, proved timely service to an heir, contradicting the lower court's reliance on a 2012 notification. The court held that the lower court erred by ignoring this decisive evidence and failed to apply the principle that notification to a co-obligated heir prevents the statute of limitations from expiring.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25 DPR 602/1973; Art. 360 c.p.c.: Notification of a tax demand to a co-obligated heir prevents the expiration of the limitation period, and the cassation court must examine all relevant evidence presented in the lower judgment rather than dismissing it solely on procedural grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., incorporante Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni n. 55 presso Nava Associati Studio legale e rappresentata e difesa,per procura in calce al ricorso,dall’Avv. Alba Amatucci -ricorrente- contro CRETON MARIA GIULIANA, DI CAPUA RAFFAELE, DI CAPUA ALBERTO, DI CAPUA STEFANOe DI CAPUA MARIA ELENA, quali eredi di Di Capua Gaetano, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Vittoria Colonna n.40 presso lo studio dell’Avv.
Alberto Di Capua e rappresentatie difesi per procura a margine del controricorso, dall’Avv. Giuseppe Sangiovanni. Tributi-Cartella- decadenza -controricorrenti- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la sentenza n. 7813 / 8 / 1 6 della C ommissione T ributaria Regionale della Campania,depositata il 12 settembre 201 6. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte degli eredi di Gaetano Di Capua di cartella, portante IRPEF relativa agli anni di imposta 2007, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava non dovute le somme portate dalla cartella esattoriale impugnata; in particolare, il giudice di appello, premessa l’ammissibilità dell’eccezione di decadenza formulata nei confronti del concessionario, riteneva che la notificazione della cartella esattoriale in questione avvenuta nell’anno 2012 (13.6.2012) è certamente avvenuta oltre il triennio prescritto dall’art. 25 dpr 602/1973 ovvero ben oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2007, pacificamente effettuata con mezzo telematico il 29.9.2008.
La C.T.R. riteneva, inoltre, di non poter prendere in considerazione, perché tardivamente allegate, le relate di notifica offerte in produzione da Equitalia, del 13.6.2011, dirette solo ad alcuni degli eredi del Di Capua Gaetano, affermandone, in ogni caso, l’irrilevanza non essendovi certezza dell’effettiva consegna ai destinatari e della natura dell’atto notificato. Avverso la sentenza Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha proposto, affidandosi a sei motivi, ricorso cui resistono con controricorso gli eredi di Gaetano Di Capua, come meglio indicati in epigrafe.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria. Rilevato che: 1.con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 primo comma n.ri 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione, da parte della C.T.R. dell’art. 112 cod. proc. civ. laddove nella motivazione della sentenza impugnata non vi era traccia di autonoma valutazione delle pagine 2 e 3 dell’appello nelle quali era stata offerta la prova della notifica della cartella impugnata nei termini di legge. 1.1.
La censura è inammissibile e infondataalla luce del costante insegnamento di questa Corte (cfr., tra le altre, di recente, Cass. n. 6150 del 05/03/2021) secondo cui In tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. .
Nel caso in esame, con il mezzo di impugnazione, la ricorrente, dapprima, deduce un’omessa pronuncia con violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e , poi , una carente motivazione rilevando che della questione dibattuta non vi è traccia nella motivazione della sentenza …se non utilizzando una formula superficiale che non rende intellegibile l’iter giuridico alla base del convincimento dei Giudici di secondo grado. In ogni caso, la censura è infondata non ravvisandosi una motivazione apparente laddove la C.T.R. ha trattato espressamente della notificazione delle cartelle esponendo le plurime ragioni sottese alla sua decisione. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.23 e 58 del d.lgs. n.546 del 1992 laddove la C.T.R. aveva ritenuto inammissibile perché tardiva la produzione in grado di appello delle relate di notifica della cartella ad uno degli eredi Di Capua. 2.1.La censura è fondata.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (cfr., tra le altre di recente, Cass. n. 14567 del 26/05/2021; in precedenza, in termini , Cass. n. 12008 del 2011 . ) quello per cui Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto . 3.Con il terzo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.21 e 22, comma 2, del d.lgs. n.546 del 1992- , la ricorrente deduce l’errore perpetrato dalla C.T.R. nel non avere rilevato l’inammissibilità del ricorso, proposto solo nel mese di settembre 2012 avverso la cartella, notificata il 13 giugno 2011, ovvero oltre un anno prima dell’impugnazione, conseguente ad una nuova notifica di una cartella di pagamento notificata a due dei coeredi nonché coobbligati in solido, essendo pacifico, anche nella giurisprudenza di questa Corte che la notifica di un atto al soggetto che è coobbligato solidale ha efficacia interruttiva della prescrizione laddove intervenga entro il termine di decadenza. 4.Con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.26 del d.P.R. 602 del 1973 e degli artt. 8 e 38, secondo comma, del d.p.r.n. 655 del 1982 laddove la C.T.R. non aveva ravvisato che la ricevuta di ritorno debitamente sottoscritta per ricezione costituiva prova dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento.
5. Con il quinto motivo si evidenzia la violazione dell’art.25 del d.P.R. n. 602 del 1973 laddove la notificazione della cartella di pagamento era avvenuta, il 13 giugno 2011, e quindi entro il termine previsto dalla norma dedotta come violata.
6. Infine, con il sesto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio laddove la C.T.R. aveva radicalmente omesso di valutare l’effettiva documentazione inerente la notifica effettuata al coerede e coobbligato in solido avvenuta il 13 giugno 2011.
7. I motivi, vertendo sulla medesima questione, possono trattarsi congiuntamente, dovendosi respingere l’eccezione di giudicato interno sollevata dai controricorrenti sul presupposto che non sarebbe stata impugnata l’autonoma ratio decidendi costituita da tale passaggio motivazionale: in ogni caso esse risultano anche irrilevanti non essendovi alcuna certezza dell’effettiva consegna ai destinatari e della natura dell’atto notificato. Dalla lettura integrale del ricorso emerge, infatti, che anche tale argomentazione è stata fatta oggetto di impugnazione negli ultimi quattro motivi di ricorso.7.1 Ciò posto, il terzo, quarto e sesto motivo sono fondati, nei termini di cui si dirà infra, con assorbimento del quinto motivo. 7.2 Va, infatti, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti per difetto di specificità ed autosufficienza e, in particolare, per non avere la ricorrente fornito elementi per consentire alla Corte di verificare,alla luce del ricorso , i documenti di cui essa assumeva la tempestiva produzione in giudizio e l’illegittima omessa considerazione con riferimento ai singoli appellanti odierni controricorrenti, non specificando quali sarebbero le relate di notifica effettivamente prodotte né tanto meno indicando in quali atti del processo fossero stati allegate o trascrivendone il contenuto.
Dalla giurisprudenza della Corte EDU si trae, infatti, il monito ad ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità (Omar vs. Francia; Beller vs. Francia), chiarezza e prevedibilità (Faltejsek vs.Rep. Ceca) e, dunque a far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale (Adreyev vs. Estonia; Reklous Davourlis vs. Grecia; Efstathiou et autres vs. Grecia), senza enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile nei dati convenzionali di riferimento dell'art. 6 CEDU (conf. Cass. n. 7645 del 2014).
Alla luce di detti principi e anche di quelli contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, l e Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 hanno statuito che Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v., in senso conforme, Cass.n.12259 del 14.04.2022).
Nel caso in esame, la ricorrente, nell’enucleare i motivi di ricorso, ha fatto specifico riferimento all’avviso di ricevimento attestante la notifica della cartella avvenuta, il 13 giugno 2011, a mani di uno degli eredi di Capua (Raffaele Di Capua), individuandola in modo sufficientemente chiaro, riportandone in parte il contenuto e segnalandone la presenza agli atti del giudizio di appello (v. pag.7 del ricorso). D’altronde che tale documento fosse stato allegato in atti emerge anche dalla sentenza impugnata che ne ha (erroneamente come detto sopra) dichiarato l’inammissibilità della produzione perché tardiva e, peraltro, lo stesso avviso di ricevimento risulta oggi esaminabile da questa Corte perché allegato in atti dagli stessi controricorrenti, sicché, in tale contesto, una declaratoria di inammissibilità del ricorso verrebbe a ledere i principi espressi in materia dalla giurisprudenza della CEDU, come sopra indicati. 7.3.Ciò posto, sono fondat i il quarto e il sesto motivo di ricorso laddove la C.T.R. ha omesso di esaminare il fatto, decisivo, rinveniente dal suddetto avviso di ricevimento, costituito dall’avvenuta notificazione della cartella a Raffaele Di Capua, nella qualità di erede di Gaetano Di Capua. 7.4 Ugualmente fondatoè poi il terzo motivo, con assorbimento del quinto.
Va, infatti, condiviso il principio, enunciato di recente, da questa Corte (cfr. Cass. 10 agosto 2022 n.24582), secondo cui: In tema di riscossione coattiva, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento a uno dei predetti destinatari impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 . In conclusione, in accoglimento del secondo, terzo , quarto e sesto motivo del ricorso, rigettato il primo e assorbito il quinto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito, il quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi e regolerà le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del secondo, terzo, quartoe sesto motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata , nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia di second o grado della Campania-Sezione di Napoli,