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Ordinanza Interlocutoria — n. 7319/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on tax assessment due to lack of interest after settlement agreement. The court orders a new hearing to verify if the taxpayer still has standing to appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7319/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court granted a 60-day deadline to the opposing party to declare whether they still have an interest in the decision regarding the tax appeal. The taxpayer argued that the matter was moot because he had adhered to a simplified settlement agreement and made payments to avoid forced execution. However, the court found no evidence of full payment under the agreement and noted uncertainty about whether the settlement covered the specific tax years in dispute. Consequently, the court suspended the proceedings to interloque with the tax authority and verify the persistence of the legal interest before ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.l. n. 193/2016; The court must verify the persistence of the interest in the decision when a taxpayer claims the matter is moot due to a settlement agreement, as partial payment or adherence to a rate plan does not automatically extinguish the right to appeal if the full amount remains unpaid or the scope of the agreement is unclear.

Parole chiave

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Italian tax appeal simplified settlement agreement persistence of interest tax assessment dispute forced execution avoidance interlocutory order tax authority standing ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.l. n. 193/2016
D’Aquino avvalso,illo tempore, della definizione agevolata di cui all’art. 3 d.l.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24850/2016R.G. proposto da: DI MEGLIO Avv. GIUSEPPE (C.F. DMGGPP52P23A617O), in proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - c ontroricorrente – Oggetto: tributi –accertamento N.24850/16 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del la Campania, n. 2647/15/16, depositata in data 18 marzo 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2014 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO CHE Il contribuente DI MEGLIO GIUSEPPE ha separatamente impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007 con cui –a seguito di verifica e di PCV – si procedeva al la rettifica del reddito da attività professionale del contribuente per effetto dell’accertamento di compensi non contabilizzati, con conseguente recupero di maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori; che la CTP di Napoli ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti; che la CTR del la Campania , con sentenza qui impugnata , ha parzialmente accolto l’appello del contribuente in relazione alla contabilizzazione di alcune fatture (dieci), nonché per la ripresa IRAP, rigettandolo nel resto; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a sei motivi, uno dei quali ulteriormente subarticolato, cui resiste l’Ufficio con controricorso; che il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE Che il ricorrente ha chiesto con memoria preliminarmente dichiararsi la cessazione dellamateria del contendere per « effetto della adesione concordata ed i versamenti operati nel frattempo», in considerazione del fatto che «il ricorrente si è avvalso delledisposizioni in ordine all’adeguamento dei versamenti onde non subire la esecuzione forzata e, quindi, ha corrisposto l'importo dell'accertamento»; che dalla documentazione ritualmente allegata (benché genericamente richiamata in memoria), risulta che il contribuente si è N.24850/16 R.G.

Est. F. D’Aquino avvalso,illo tempore, della definizione agevolata di cui all’art. 3 d.l. n. 193/2016, i cui piani di rateazione risultano conclusi; che, oltre a non esservi prova dell’integrale pagamento degli importiin esecuzione della definizione agevolata, non emerge dagli atti se la definizione agevolata alla quale ha aderito l’odierno ricorrente si riferisca al contenzioso in essere, relativo ai due avvisi di accertamento dei periodi di imposta 2006 e 2007; che appare opportuno interloquire con il controricorrente al fine di verificare se persiste interesse alla decisione;

P. Q. M. LaCorte concede termine al controricorrente di sessanta giorni dalla presente ordinanza perché dichiari se persiste l’interesse alla decisione del ricorso in oggetto e dispone rinvio a nuovo r