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Decreto — n. 7295/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to procedural extinction after payment and term lapse.

Numero d'incarto Decreto — n. 7295/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished following the expiration of a statutory deadline for filing a simplified settlement request. Computer Associates had already paid the assessed taxes, yet the process remained suspended until the deadline passed without a formal request to resume. Consequently, the court ruled the case closed by law, leaving procedural costs on the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 10, D.L. n. 50/2017; Art. 391 c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically upon the lapse of the term for filing a simplified settlement request, and the costs incurred remain the responsibility of the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement request statutory deadline lapse procedural costs allocation payment of assessed taxes Corte di Cassazione tributary litigation inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 10, D.L. n. 50/2017
Art. 391 c.p.c.
e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

guente DECRETO Sul ricorso iscritto al n. 6221/2017 R.G. proposto da Computer Associates , rappresentata e difesa dagli Avv. Gianfranco Di Garbo, Giuliana Polacco e Guido Brocchieri, domiciliata ai fini del procedimento in Roma, via di Villa Massimo, n. 57, presso lo studio di quest’ultimo; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 4597/33/2016 della Commissione Tributaria Regionale del la Lombardia, pronunciata con riferimento agli avvisi di accertamento n n. T9B03EV01001/2013- T9B03EV01005/2013 - T9B03EV01037/2013 - T9B03EV01013/2013 - T9B03EV01030/2013 - T9B03EV01036/2013 - T9B03EV01038/2013; vistal’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata da ll a partee corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato,altresì,che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l’istanza di trattazione di cui al comma 10 dell’art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l’art. 391 cod. proc. civ.;

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Si comu