Italian court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing by December 31, 2020. The plaintiff, GE Water Process Technologies, argued for a simplified tax definition, while the opposing party contended the process should continue. The court ruled that without a formal request for a hearing within the specified period, the legal process automatically terminated under the relevant decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing, unless the parties explicitly request its scheduling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16093/2015R.G. proposto da GE Water Process Technologies Italy SRL s.u.,in qualità di società incorporante la GE BETZ Srl,rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Ciavarella e Rita Imbrioscia, con domicilio elettoin Roma, Via Beethoven n. 52, pres so lo studio di quest’ultima ; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, Sez.
Stacc. Latina n. 7641/39/14,pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. RC103T301814/2009 . Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P