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Ordinanza — n. 7263/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects material error in order designating wrong court and omitting inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7263/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted an application to correct a material error in a previous order regarding the designation of the appellate court and the omission of an inadmissibility ruling. The appellant argued that the order incorrectly named the Sicilian court instead of the Lazio court and failed to declare the incidental appeal inadmissible as stated in the reasoning. The Court accepted the correction because the error was purely material and the procedural hearing allowed parties to submit memorials without filing a separate appeal.

Regesto Legislator

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Art. 288 cod. proc. civ.; Art. 391 bis cod. proc. civ.: The Court of Cassation may correct material errors in its own orders d'ufficio upon application, provided the error does not affect the substance of the decision and parties are given the opportunity to comment.

Parole chiave

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material error correction Cassation order amendment incidental appeal inadmissibility wrong court designation contributo unificato double fee impugnabilità della decisione di rinvio risarcimento per errore giudiziario trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 288 cod. proc. civ.
giustifica, quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno cosìla possibilità di depositare memorie (e non anche di proporre controricorso; cfr.
Art. 391 bis cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002
art. 380 bis cod. proc. civ
civ.; il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 288 cod. proc. civ
giustifica, quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno cosìla possibilità di depositare memorie (e non anche di proporre controricorso; cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30651 del 25/11/2019
Cass. n. 30651 del 25/11/2019); considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza, alla pag.
Cass. n. 15738 del 23/7/2020
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 21788-2023R.G. proposto da: BUZZI UNICEM S.P.A ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, rappresentata e difesa dagli avvocati ELIANA RIZZI e GIUSEPPE VANZ giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro TRE ESSE ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentata e difesa dall'Avvocato RENATO CICERCHIA giusta procura speciale in atti -resistente- e COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza n. 28036/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 4/10/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/3/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE con istanza del 31/10/2023, Buzzi Unicem S.p.A., parte ricorrente nel procedimento RG n. 13491/2020, definito con l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso principale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5971/2019, relativa ad avviso di accertamento ICI 2010, proposto dalla medesima società avverso il Comune di Guidonia di Montecelio e Tre Esse Italia S.r.L., e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto da quest’ultima, cassando con rinvio la sentenza impugnata, evidenzia che, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza in oggetto, è stata indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, quale Giudice di rinvio, ed è stato omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso incidentale, dianzi indicato, come riportato in motivazione;

Tre Esse Italia S.r.L., nonostante la ritualità della notifica dell’udienza camerale, non ha depositato memorie, il Comune è rimasto intimato; in primo luogo, va evidenziato che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza, ritualmente notificata dalla Cancelleria alle parti, volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 biscod. proc. civ.; il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 380 bis cod. proc. civ. giustifica, quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno cosìla possibilità di depositare memorie (e non anche di proporre controricorso; cfr.

Cass. n. 30651 del 25/11/2019); considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza, alla pag. 27, è stata indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in luogo di quella del Lazio, ed è stato omesso di dichiarare inammissibile il ricorso incidentale condizionato di Tre Esse Italia S.r.L., come riportato in motivazione, alle pagg. 7-8, con la relativa statuizione in ordine alla debenza del c.d. «raddoppio» del contributo unificato per atti giudizi ari , quale effetto automatico e conseguente del dispositivo di rigetto o inammissibilità del gravame(cfr.

Cass. n. 15738 del 23/7/ 2020)

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 28036/2023 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 4/10/2023, e dispone che nel dispositivo, a pag. 27, rigo 22, in luogo di «Sicilia» si inserisca, al suo posto, la parola «Lazio», e a pag. 27, rigo 23, dopo le parole «in diversa composizione», si inseriscano le parole «dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato di Tre Esse Italia S.r.L.», nonché le parole «Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto », mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da