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Ordinanza — n. 7262/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, citing procedural rules on unilateral renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7262/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The underlying dispute involved a property tax assessment where the municipality had previously won the lower court proceedings. The court ruled that the withdrawal, properly notified, legally terminated the litigation without requiring the opposing party's acceptance.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 3; Art. 391 cod. proc. civ.: The withdrawal of a cassation appeal is a unilateral act that extinguishes the proceeding upon proper notification, thereby ending the legal interest to contest the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings unilateral renunciation judicial interest termination notification formalities surrogazione delle Comunità lettera di garanzia ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.
L’istanza è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munitodi specifico potere in forza della procura ad litem(art.
Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munitodi specifico potere in forza della procura ad litem(art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).
Art. 391 cod. proc. civ.
Ove, dunque, siaeffettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 391 cod. proc. civ
Ove, dunque, siaeffettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n.
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732;
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35133
La rinuncia al ricorso per cassazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40727
35133; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036
40727; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036;
Cass., Sez. 5, 14 aprile 2022, n. 12131
Cass., Sez. 5, 14 aprile 2022, n. 12131).
Cass., Sez. U -, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023
Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560
La stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12688/2022R.G. proposto da Lifi s.r.l. (già Lippiello Finanziaria s.r.l.) , in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difes a dall’Avv . Elisabetta Pistis e dall’Avv. Ele nia Cerchi , elettivamente domiciliat a presso il loro studio Orsingher Ortu Avvocati Associati, in Roma, Foro Traiano, n. 1 A –ricorrente – contro Comune di Guidonia Montecelio , in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’Avv. Cicerchia, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio telematico,renato@pec.studiocicerchia.com –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 32150/2021 pubblicata il 5 novembre 2021;

Oggetto: Revocazione Ici udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 15 febbraio 2024 dal Consigliere Stefania Billi; RITENUTO CHE Lacontroversia ha ad oggetto la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione, in epigrafe indicatacon cui è stato accolto il ricorso del Comune di Guidonia Montecelio (d’ora in poi controricorrente) e rigettato l’originario ricorso di Lippiello Finanziaria s.r.l., oggi Lifi s.r.l. (d’ora in poiricorrente). Il contenzioso trae origine dall’impugnazione di avvisi di accertamento da parte dell’odierna ricorrente con cui l’odierno controricorrente ha chiesto il pagamento dell’ICI relativa agli anni 2002, 2003 e 2004per l’importo di complessivi di € 217.411,88.

La CTP ha accolto il ricorso. La CTR,confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l’appello dell’odierno controricorrente. La sentenza della S.C., oggi impugnata ha accolto il ricorso dell’odierno controricorrente. La ricorrent e ha proposto ricorso fondato su tre motivi e depositato atto di rinuncia al ricorso, il controricorrente si è costituito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. La ricorrente ha presentato istanza di estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.

2. L’istanza è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munitodi specifico potere in forza della procura ad litem(art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Il procedimento deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che, se pure non esige per la sua operatività, l'accettazione della controparte, pur semprepossiede il carattere ricettizio, poiché la norma richiede che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto.

Ove, dunque, siaeffettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732;

Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia al ricorso per cassazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036;

Cass., Sez. 5, 14 aprile 2022, n. 12131). Nella specie il controricorrenteha accettato la rinuncia aderendo alla compensazione integrale delle spese di lite. L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione,in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez.

U -, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 (Rv. 668224 -02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. La stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2023, n. 12456).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinz