Italian tax court dismisses appeal as untimely filed, noting service date does not reset one-year deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible due to the expiration of the one-year filing deadline. Although the taxpayer claimed she only learned of the appellate judgment on January 20, 2016, the court ruled that the deadline runs from the deposit date in the registry, regardless of actual notification. Consequently, the appeal was rejected, and the taxpayer was ordered to pay the agency's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; The one-year deadline for filing an appeal against a second-instance judgment runs from its deposit in the registry, not from its communication to the parties, and cannot be extended by late notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 17179 / 20 1 6 R.G. propost o da : Serenella Giacché(C.F. GCCSNL57L42G157C), rappresentata e difes a , in virtù di procura specialea margine del ricorso , dall’Avv. Luca Zoppi , con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, CARTELLA DI PAGAMENTOIRPEF r.g. n. 17179/2016a.c.2 3 /1/2024 Cons. est. Angelo Napolitano presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. MARCHE , n. 424 /3/1 4 , depositatain data 16/12/2014; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 23 gennaio 2024; Rilevato che: A seguito di un controllo fiscale nei confronti della società Edilsider s.r.l., di cui erano soci l’odierna ricorrente (Serenella Giacché, d’ora in poi anche “la contribuente”) e suo marito Valter Pirani, in relazione all’anno d’imposta 1992, furono accertati costi fittizi per operazioni inesistenti per 1.298.473.396 di vecchie liree ricavi non contabilizzati per 2.142.256.269 di vecchie lire, con un recupero a tassazione dell’importo di lire 3.440.729.665, imputato ai soci in proporzione alle loro rispettive partecipazioni sociali, trattandosi di società a ristretta base partecipativa.
Avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti , la contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Ancona, che lo accolse. Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello nella parte in cui quest’ultima ritenne che in presenza di un esercizio negativo di gestione non fosse possibile riconoscere l’operare della presunzione di distribuzione ai soci di una società a ristretta base partecipativa di utili extracontabili non dichiarati. r.g. n. 17179/2016a.c.2 3 /1/2024 Cons. est.
Angelo Napolitano La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6197/2007, accolse il ricorso dell’Agenzia e cassò con rinvio la sentenza impugnata, ma l’intero processo si estinse per la mancata riassunzione dinanzi al giudice del rinvio. L’agente della riscossione, pertanto, notificò all’odierna ricorrente la cartella di pagamento n. 00320080010421360, che la contribuente impugnò dinanzi alla C.T.P. di Ancona, sostenendo che la pretesa fiscale avrebbe dovuto essere rideterminata sulla base del giudicato interno formatosi in seguito alla mancata impugnazione, da parte dell’Agenzia delle Entratenel corso del processo estinto, della sentenza della C.T.R. nella parte in cui aveva rideterminato in 418.000.000 di vecchie lire i costi fittizi sos tenuti dalla società nel periodo di riferimento dell’accertamento.
La C.T.P. respinse il ricorso. La C.T.R. delle Marche, su appello della contribuente, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso , eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso. Considerato che: 1.Anche a voler considerare la nullità della notificazione del ricorso , avvenuta mediante deposito dello stesso presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Ancona in data 13/7/2016, sanata dalla costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato(conformemente a Cass., sez. 6-5, n. 26704/2014, a differenza diCass., sez.
T., n. 21866/2016, che ricostruisce il vizio della notificazione del ricorso per cassazione mediantedeposito “ diretto” presso l’ufficio periferico dell’Agenzia delle r.g. n. 17179/2016a.c.2 3 /1/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Entrate in termini di radicale inesistenza), esso è inammissibile perché tardivo. Il ricorso, infatti,è stato proposto dopo la scadenza del termine lungo (un anno dal deposito della sentenza d’appello, avvenuto in data 16/12/2014: si applica il testo del primo comma dell’art. 327 c.p.c. precedente alla novella di cui alla legge n. 69 del 2009, essendo stato il ricorso di primo grado proposto prima del 4 luglio 2009).
La stessa ricorrente tenta di sottrarsi alla dichiarazione di inammissibilità affermando di non avere avuto comunicazione né notificazione della sentenza impugnata e di aver avuto conoscenza della stessa solo il 20/1/2016. Senonché, è consolidato e deve essere ribadito il principio per il quale il termine lungo per l’impugnazione delle sentenze decorre dal loro deposito in cancelleria, non dalla loro comunicazione(ex multis, Cass., sez. T.,n. 36369/2023) ed a prescindere dall’effettuazione della stessa da parte degli uffici di cancelleria/segreteria.
2. Consegue all’inammissibilità dell’odierno ricorso la condanna della contribuente al pagamento de lle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. r.g. n. 17179/2016a.c.2 3 /1/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Condanna Serenella Giacché al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro undicimilaper compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma