Italian tax appeal dismissed as withdrawn by client; court orders cost compensation and waives additional fee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax appeal inadmissible because the client's lawyer formally withdrew the case on December 30, 2023. Although the withdrawal declaration lacked a specific power of attorney, the court accepted it as validly representing the client's intent to abandon the merits of the dispute. Consequently, the court ordered the opposing party to compensate the litigation costs and noted the non-existence of requirements for the additional uniform contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2 c.p.c.; Art. 390, comma 3 c.p.c.: A declaration of withdrawal by counsel, even without a specific power of attorney, validly represents the client's intent to abandon the case, rendering the appeal inadmissible and triggering cost compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2 50 / 20 1 6 R.G. propost o da : Dionigi Sergio(C.F. DNGSRG56C03E472T), rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale a margine del ricorso , dall’Avv. Domenico Rosano, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF r.g. n. 250/2016a.c. 2 3 / 1 /202 4 Cons. est. Angelo Napolitano presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. L AZIO - LATINA , n. 4236/39/15, depositatain data 17/7/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 23 gennaio 2024; Rilevato che: Con atto di rinuncia depositato telematicamente, recante la data del 30 dicembre 2023, l’Avv. Rosano ha rappresentato la volontà del suo assistito di rinunciare al ricorso; Considerato che: Benché non corredata dalla procura speciale a rinunciare, ai sensi dell’art. 390, comma 2 c.p.c., la dichiarazione dell’Avv.
Rosano è idoneaa rappresentare il venir meno dell’interesse , in capo al Dionigi, alla decisione nel merito dell’odierno ricorso(cfr. Cass., n. 2259/2013; Cass., n. 14782/2018), con la conseguente inammissibilità dello stesso; la dichiarazione di rinuncia è stata ritualmente comunicata dalla cancelleria all’Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell’art. 390, comma 3 c.p.c. [come sostituito dall’art. 3, comma 28, lett. m) , n. 2 , deld.lgs. n. 149 del 2022]; sussistono giusti motivi per la compensazione delle parti delle spese del presente giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di r.g. n. 250/2016a.c. 2 3 / 1 /202 4 Cons. est.
Angelo Napolitano contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci