Italian Supreme Court quashes tax appeal judgments for failing to explicitly evaluate taxpayer observations under Art. 12 L. 212/2000.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court quashed two appeal judgments issued by the Regional Tax Commission against the taxpayer Mario De Martino and the company Foto-ottica di Lernia. The taxpayers argued that the lower courts violated tax law by failing to explicitly state their evaluation of the documents and observations submitted during the administrative procedure. The Court ruled that while the tax authority must evaluate taxpayer observations, it is not legally required to explicitly articulate this evaluation in the final tax assessment notice. Consequently, the judgments were annulled and remitted to the appellate court for a new examination based on these clarified principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 7 della L. n. 212 del 2000; Art. 39 comma 1 n. 1 lett. D) del d.P.R. n. 600 del 1973: The tax authority's failure to explicitly evaluate taxpayer observations in the tax assessment notice does not render the act null and void, as the obligation to evaluate exists without the requirement for explicit expression in the final act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 24901 /20 21 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – contro MARIODE MARTINO rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva ( PEC: francescodayalavalva@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Licia Fiorentini(PEC: liciafiorentini@ordineavvocatiroma.org ) - controricorrent i – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Calabrian. 651 / 0 1 / 21 depositata i n data 03 / 0 3 /20 21 ; e sulricorso iscritto al n. R.G. 24904/2021 proposto da :
Oggetto:osservazioni del contribuente al PVC – obbligodimotivazione Cons.Est. Roberto Succio - 2 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – contro FOTO-OTTICA DI LERNIA s.a.s. di ANTONIO SELVAGGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, ANTONIO SELVAGGI e MARIO DE MARTINO tutti rappresentati e difesi come da procura speciale in atti dall’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva (PEC: francescodayalavalva@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv.
Licia Fiorentini(PEC: liciafiorentini@ordineavvocatiroma.org ) - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabrian. 650/ 01 / 21 depositata in data 03 / 03 /20 21; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 14 / 0 2 /202 4 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - De Martino Mario , quale socio accomandante della società F oto ottica di L ernia s . a . s . di Antonio S elvaggi impugnava l'avviso di accertamentonotificato dall' A mministrazione finanziaria a seguito diverifica svolta dalla Guardia di finanza di Sibari che accertava unmaggior reddito di impresa in capo alla società derivante dalle risultanzedi indagini finanziarie e conseguentemente accertava ex art.5 TUIR una maggiore IRPEF in capo ai soci della stessa ; - i l giudice di primo grado rigettava i l ricors o ; - a ppellava il contribuente; - con la pronuncia gravata nel giudizio n. R.G. 24901/2021 la CTR haritenuto fondato l'appello proposto dal De Martino non avendo l'Amministrazione finanziaria considerato la memoria de l contribuenteconseguente alla notificazione del PVC osservando in particolare che alcuni documenti non sono stati nemmeno nominati dall' U fficio finanziario e che lo stesso si è dichiarato Cons.Est.
Roberto Succio - 3 disponibile a definire la vertenza con un accordo conciliativo ritenendo valide le giustificazioni contabili fornite per tutta una seriedi operazioni contestate; - r icorre a questa Corte l’ Agenzia delle entrate co n at t o affidato a duemotivi; - resiste il contribuente con controricorso , illustrato da memoria; - separatamente, in autonomo giudizio , la società Foto ottica di Lernias.a.s. di Antonio Selvaggi e i soci impugnava no sia l'avviso diaccertamento notificato alla società a seguito di verifica fiscale della Guardia di finanza per l'anno 2010 con il quale si rideterminava il reddito di impresa in forza delle risultanze di indaginifinanziarie, sia gli avvisi di accertamento notificati ai soci conriferimento alla conseguente maggiore IRPEF accertata ex art. 5TUIR; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; appellav ano i contribuenti; - con la pronuncia impugnata nel giudizio iscritto al n. R.G. 24904/2021 qui riunito la CTR ha accolto l'appello e annullato l'atto impugnato in quanto l' A mministrazione finanziaria non ha valutatole memorie difensive depositate d ai contribuent i ; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle entrate con atto affidato a due motiv i; r esist ono i contribuenti con unico controricorso , illustratoda memoria ;
Consideratoche: - va preliminarmente rilevato che alla luce delle verifiche operate neifascicoli di merito non si pone un profilo di violazione dell’art. 14del d. Lgs. n. 546 del 1992 (in termini la nota Cass. SS. UU. n. 14815/2008);deve poi disporsi ex art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992la riunione del giudizio n. R.G . 24904/20 21 di fronte a questa Corte; - l’autonomo giudizio n. R.G . 24904/20 21 che viene riunito al presentegiudizio n. R.G. 24901/2021, è stato infatti originato dal medesimocontrollo nel quale sono parti sia la società Foto ottica Cons.Est.
Roberto Succio - 4 di Lernia s.a.s. di Antonio Selvaggi e il socio accomandatario Antonio Selvaggi, sia il socio De Martino Mario; le due vicende processualiandavano per vero riunit e sin dal primo grado ; - nondimeno, detto giudizio risulta esser stato (sia di fronte alla CTP di Cosenza, sia di fronte alla CTR della Calabria) trattato dal medesimo Collegio giudicante in identica composizione e deciso alla medesima udienza con pronuncia di identico contenuto a quellaoggetto del presente giudizio ; - come questa Corte ha precisato ( in argomento Cass.
Sez.5, Ordinanza n. 26648 del 10/11/2017 ) i n tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di personee di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, penala nullità assoluta del giudizio stesso.
Qualora, però, l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un'identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale perla prima volta sia stata sollevata la questione della violazione dell'art.14 del d. L gs. n. 546 del 1992, può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva exart. 274 c.p.c., piuttosto che l'annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la "ratio" dellitisconsorzio necessario e sussistente una sorta di litisconsorzio“sostanziale”; - possono quindi scrutinarsi i motivi di impugnazione;
Cons.Est. Roberto Succio - 5 - il primo motivo di ricorso nel giudizio n. R.G. 24901/2021 deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 c. 7 della L. n. 212 del2000 nonché degli art. 39 c. 1 n. 1 lett. D) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. p er avere la sentenza di appello erroneamente imposto all' U fficio di esplicitare le proprie valutazioniin ordine alla memoria prodott a dai contribuenti; - il motivo è fondato; - come questa Corte ha più volte chiarito in tema di imposte sui redditie sul valore aggiunto, ̀ valido l'avviso di accertamento che nonmen zioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullit à̀ consegue solo alle irregolarit à̀ per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici dirittio garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo» ( ex plurimis , Cass. 03/05/2022, n. 1398, in motivazione;
Cass. 10/05/2021, n. 12268, in motivazione; Cass.31/03/2017,n. 8378; Cass. 24/02/2016, n. 3583); - a lla luce della decisione sul motivo che precede il successivo mezzo di impugnazione nel medesimo giudizio n. R.G. 24904/2021 – con il quale l’Amministrazione ricorrente si duole della illogicità della sentenza, in termini di nullità, ribadendo nuovamenteche l’Ufficio avrebbe esaminato i documenti di parte per escluderne o ammetterne la rilevanza ai fini della giustificazionedel maggior reddito - r isulta assorbito; - conclusivamente , accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo , la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell'appelloche si uniformerà ai principi di diritto sopra illustrat i ; - venendo ora all’esame dei motivi di ricorso nel giudizio n. R.G. 24904/2021,il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazionedell'art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 nonché degli art.39 c. 1 n. 1 lett. D) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 Cons.Est.
Roberto Succio - 6 c.c. per avere la sentenza di appello erroneamente imposto all'Ufficiodi esplicitare le proprie valutazioni in ordine alla memoria prodottidai contribuenti; - il motivo è fondato , per le medesime ragioni esposte in precedenza; - alla luce della decisione sul motivo che precede il successivo mezzodi impugnazione , ancora nel giudizio n. R.G. n. 24904/2021 –con il quale l’Amministrazione ricorrente si duole della illogicità della sentenza, in termini di nullità, ribadendo nuovamente che l’Ufficioavrebbe esaminato i documenti di parte per escluderne o ammetterne la rilevanza ai fini della giustificazione del maggior reddito- r isulta assorbito così come il secondo motivo del ricorso nelgiudizio n. R.G. 24901/2021 ; - conclusivamente, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il primo, in ciascuno dei giudizi riuniti, l e sentenz e oggetto di impugnazione sono entrambe cassat e con rinvio al giudice dell'appello che provvederà a nuovo esame del merito uniformandosiai principi di diritto sopra illustrat i ; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso del giudizio n. R.G. 24901/2021 e del giudizion.
R.G. 24904/2021