Italian Court dismisses tax appeal declaring litigation extinguished by simplified settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a simplified settlement agreement between the tax authority and the bank. Both parties submitted proof of payment and adherence to the new law's requirements for early dispute resolution. Consequently, the court ruled that no further judicial proceedings were necessary, dismissing the appeal against the regional commission's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e ss. della l. n. 197/2022; Art. 197 e 198 della l. n. 197/2022: When parties to a tax dispute agree to a simplified settlement and fulfill payment obligations, the court must declare the litigation extinguished and cease the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.13349/2018 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – contro THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (ora NATWEST MARKETS PLC MILAN BRANCH), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Oggetto: estinzione per definizione agevolata della lite rappresentata e difes a dall’avv. Roberto Tieghi e dall’avv.
Francesco Nanetti,elettivamente domiciliat a in Roma, presso il loro studio, alla Via Sicilia n. 66,giusta procura speciale in atti –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4386/2017, pronunciata il 9 ottobre 2017, depositata il 31 ottobre 2017, non notificata Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2024 dal Consigliere dott. Lucio Napolitano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli , che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022; udito, per l’Avvocatura Generale dello Stato l’avv.
Giammario Rocchitta; uditol’avv. Roberto Tieghi per la contro ricorrent e ; FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione in forza di un unico motivo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia di cui in epigrafe che- pronunciando sugli appelli riuniti avverso quattro sentenze pronunciate dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, la n. 10237/17/2015, la n. 10238/17/2015, la n. 10239/2015, depositate il 17 dicembre 2015, e la n. 87/17/2016, depositata l’8 gennaio 2016, le quali avevano accolto i ricorsi proposti da The Royal Bank of Scotland Plc, subentrata a The Royal Bank of Scotland N.V., avverso avvisi di accertamento con i quali, per gli anni 2008 e 2009, erano state riprese a tassazione ai fini IRES ed IRAP le commissioni pagate dalla stabile organizzazione nazionale di The Royal Bank of Scotland N.V. alla propria casa madre per le garanzie da lei prestate al fine di coprire il rischio d’inadempimento delle controllate italiane di aziende internazionali finanziate a medio termine dalla branch italiana –respinse gli appelli dell’Amministrazione finanziaria, confermando le sentenze impugnate.
Resiste con controricorso The Royal Bank of Scotland (ora Natwest Markets P.L.C.). In pendenza di giudizio la controricorrente ha depositato documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata della controversia corredata dalle quietanze di versamento di quanto dovuto a tal fine in relazione a ciascuno dei quattro avvisi di accertamento che hanno dato origine a ciascuna controversia, tutte poi riunite in grado d’appello. La ricorrente ha depositato a sua volta istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere, allegando nota della Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate attestante la regolarità dell’intervenuta definizione agevolata in relazione a ciascuno degli avvisi di accertamento dalla cui impugnazione ha avuto origine il presente giudizio.
In prossimità dell’odierna udienza pubblica fissata per la discussione il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, preso atto di quanto sopra, ha depositato conclusioni scritte così come riportate in epigrafe, alle quali si è riportato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109 TUIR, nonché del paragrafo 2, dell’art. 7 del Modello di Convenzione OCSE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ritenendo errata in diritto la statuizione con la quale la sentenza impugnata ha affermato che la stabile organizzazione in Italia, ai fini tributari, costituisce un autonomo centro di formazione del reddito imponibile e che non ha rilevanza l’unicità del soggetto estero al quale sono attribuiti gli effetti economici delle scelte imprenditoriali compiute dalla stabile organizzazione.
Preliminarmente deve darsi atto che le parti hanno concordemente attestato l’intervenuta regolare definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197/2022. Segnatamente parte controricorrente ha allegato tempestive domande di definizione agevolata in relazione: all’avviso di accertamento n. TMB037O00923/2014 per IRES 2008; all’avviso di accertamento n. TMB037O00926/2014 per IRAP 2008; all’avviso di accertamento n. TMB036R00577/2014 per IRES 2009; all’avviso di accertamento n. TMB0C6R00578/2014 per IRAP 2009.
Con riferimento a ciascuno di detti avvisi ha quindi allegato le quietanze di pagamento di quanto dovuto ai fini della definizione agevolata. I medesimi avvisi di accertamento risultano inoltre indicat i nell’elenco di cui all’art. 40, comma 3, del d.l. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, ove è dato atto della regolarità della definizione agevolata riferita a ciascuna originaria controversia in relazione al pagamento del dovuto. Ricorrono dunque i presupposti, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della citata l. n. 197/2022, per dichiarare estinto, con ordinanza ai sensi del successivo comma 198, il giudizio e cessata la materia del contendere.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.In ragione della definizione agevolata della controversia, non sussistono i presuppostiprocessuali per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. sez. 5, ord.18gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. S