Ordinanza — n. 7232/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 20024 / 20 1 6 R.G. propost o da : Raffaele Telese (C.F. TLSRFL54P08F839J ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura specialea margine del ricorso , da gli Avvocati Guido e Giorgio Parlato, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate,in persona del Direttore pro tempore; –intimata – CARTELLA DI PAGAMENTOIRPEF r.g. n. 20024/2016a.c.2 3 /1/2024 Cons. est. Angelo Napolitano E Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7232/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Resiste con controricorso l’agente della riscossione. Il contribuente ha depositato una memoria in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 345 e 346 c.p.c.”, il contribuente ha censurato la sentenza impugnata in quanto essa non avrebbe considerato applicabilealla fattispecie in esame l’art. 183, comma 2, Tuir. Deduce il contribuente che in caso di fallimento il reddito d’impresa è quello che va dalla data di apertura del fallimento alla sua chiusura.
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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 20024 / 20 1 6 R.G. propost o da : Raffaele Telese (C.F. TLSRFL54P08F839J ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura specialea margine del ricorso , da gli Avvocati Guido e Giorgio Parlato, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate,in persona del Direttore pro tempore; –intimata – CARTELLA DI PAGAMENTOIRPEF r.g. n. 20024/2016a.c.2 3 /1/2024 Cons. est. Angelo Napolitano E Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.
Giovanni Grilletto, con domicilio digitale indicato in controricorso; -controricorrente- Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. CAMPANIA - NAPOLI , n. 478/49/16, depositatain data 25/ 1/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 23 gennaio 2024; Rilevato che: In data 13/6/2012, Equitalia Sud S.p.A. (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”) notificò a Raffaele Telese (d’ora in poi, anche “il ricorrente” o “il contribuente” ) la cartella di pagamento n. 07120120073946749000 relativa al tardivo versamento Irpef e addizionali regionali e comunali, di euro 43.376,53in relazione all’anno d’imposta 2008, in seguito a controllo automatizzato del modello Unico 2009 effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il contribuente impugnò la cartella di pagamento, deducendo che il ritardo nell’adempimento del debito fiscale per l’anno 2008 non era a lui imputabile, bensì a lungaggini nella chiusura del suo fallimento, revocato dalla Corte di Appello di Napoli nel gennaio 2008. La C.T.P. rigettò il ricorso. Su appello del contribuente, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. r.g. n. 20024/2016a.c.2 3 /1/2024 Cons. est. Angelo Napolitano L’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
Resiste con controricorso l’agente della riscossione. Il contribuente ha depositato una memoria in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 345 e 346 c.p.c.”, il contribuente ha censurato la sentenza impugnata in quanto essa non avrebbe considerato applicabilealla fattispecie in esame l’art. 183, comma 2, Tuir. Deduce il contribuente che in caso di fallimento il reddito d’impresa è quello che va dalla data di apertura del fallimento alla sua chiusura.
Durante la pendenza della procedura fallimentare il fallito è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla revoca del fallimento si applicherebbero le stesse norme che disciplinano la chiusura del fallimento. Il contribuente non avrebbe potuto procedere alla dichiarazione dei redditi e al versamento dell’Irpef fino al compimento della chiusura del fallimento. 1.1. Il motivo è in parte in ammissibile e in parte infondato. Esso non si confronta con la sentenza impugnata. Quest’ultima ha affermato, in merito al diritto di interpello all’amministrazione finanziaria di cui all’art. 10 della legge n. 212 del 2000, che “la presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria”.
Orbene, nulla ha dedotto il contribuente per contrastare in iure tale affermazione o l’applicazione della norma nel caso di specie. r.g. n. 20024/2016a.c.2 3 /1/2024 Cons. est. Angelo Napolitano Il ricorso, inoltre, manca di specificità: non sono nemmeno indicati gli atti su cui il ricorso si fonda, né il loro contenuto è stato riassunto nello sviluppo dell’unico motivo proposto. Il ricorrente si limita a contrapporre alle conclusioni della C.T.R. la propria prospettazione giuridica, in base alla quale “l’Agenzia delle Entrate ha omesso di considerare che egli, ed in particolare il curatore fallimentare…fosse esonerato dal procedere alla denuncia della formale dichiarazione dei redditi e quindi al conseguente versamento dell’imposta Irpef da essa derivante…”, senza nemmeno contestare la sentenza impugnata lì dove afferma che “nel caso che occupa la risposta all’interpello è stata comunicata al Telese il 4/9/2009, ossia prima dello scadere dei 120 giorni e prima del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi”: l’amministrazione, dunque, rispose tempestivamente all’interpello del curatore e c’era tutto il tempo per procedere all’adempimento degli oneri fiscali.
Il relativo ritardo, dunque, non può che essere imputato al soggetto passivo d’imposta, che anche in caso di fallimento resta l’odierno contribuente, peraltro tornato in bonis (in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento) nel luglio 2008, prima cioè della fine del periodo d’imposta in relazione al quale è stata notificata la cartella di pagamento. E’ ancora valido, infatti,anche nella vigenza dell’art. 5 del d.P.R. n. 322 del 1998,il principio secondo il quale i n tema di accertamento delle imposte sui redditi nei confronti di soggetto dichiarato fallito, se la disponibilità dei libri e delle scritture contabili da parte della curatela, a norma dell'art. 88 della legge fallimentare, giustifica la richiesta dell'ufficio finanziario di dati e chiarimenti di natura contabile, nonché di esibizione dei libri stessi, al curatore fallimentare, soggetto della relativa obbligazione tributaria, tuttavia, non è il curatore medesimo, ma rimane l'imprenditore fallito, tenuto all'adempimento degli obblighi r.g. n. 20024/2016a.c.2 3 /1/2024 Cons. est.
Angelo Napolitano di dichiarazione e di formazione del bilancio, a norma dell'art. 183del Tuir, e, solo, assoggettabile alle sanzioni conseguenti all'inosservanza di tali obblighi(Cass., sez. T., n. 16793/2002). 2.Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’agente della riscossione, l’unico soggetto intimato che ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Raffaele Teleseal pagamento, in favore di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaottocento per compensi , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro duecento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r