Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 7223/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses appeal on grounds of lawyer death and orders case remand for new defense.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7223/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision regarding a bankruptcy revocation. The primary procedural issue arose after the sole lawyer for the taxpayer company died, prompting a request to postpone the hearing. The court ruled that the death of a defense attorney does not interrupt the proceedings but allows for a remand to ensure the right to defense is effectively protected. Consequently, the case was remanded to a future public hearing date for the new counsel to prepare.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 comma 11 dl 119/2018; In the Court of Cassation, the death of the sole defense attorney does not interrupt the proceedings but permits the Court to remand the case to ensure the effective right to defense is guaranteed.

Parole chiave

Generato dall'IA
death of defense attorney remand for new hearing right to defense tax appeal cassation bankruptcy revocation procedural interruption legal representation esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 comma 11 dl 119/2018

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Ordinanza n. 2107 del 24 gennaio 2023
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015
altresì Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015, Rv.
Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 26856 del 14/11/2017
Cass. n.11300/2023
645916 - 01), ovvero, dovendo il nuovo difensore svolgere l’attività difensiva, anche attraverso il deposito di memorie nei termini di legge (Cass. n.11300/2023; Cass.
Cass. n. 2107/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24956/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FRULLO ENERGIA AMBIENTE SRL rappresentata e difesa dall’avvocato LOLLI ALESSANDRO (LLLLSN65C04A944T) con domicilio digitale presso la PEC dell’avv. Lolli alessandrololli@ordineavvocatibopec.it -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA - ROMAGNA n. 1279/2018depositata il 14/05/2018 .

Udita la relazione svolta nell’udienza del 13/03/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO. Uditi difensori delle parti. Udito il P.G. che ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso e comunque non si è opposto al rinvio richiesto dal difensore della società. RILEVATO CHE 1.L'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna ha accolto l'appello proposto dalla Società Frullo Energia Ambiente FEA SRL avverso la sentenza n. 340/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara di rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazione con cui l’ufficio ha applicato l’imposta di registro, con aliquota del 3% , relativa alla sentenza n. 2503/2010 emessa dal Tribunale di Ferrara in accoglimento di domanda di revocatoria fallimentare proposta nei confronti della società controricorrente e della società Riesfacotoring dalla società Frullo con contestuale ordine di pagamento di somme.

La società resiste con controricorso. In data 23 febbraio 2024 , il nuovo difensore dando atto del decesso in data 14 febbraio 2024 del prof. avv. Antonio Carullo, unico difensore di FEA , nel presente processo, ha chiesto rinvio dell’udienza per predisporre memorie difensive.In data 8 marzo 2024, la società ha depositato memoria per contestare la tardività del ricorso proposto, in quanto la sospensione dei termini ex art. 6 comma 11 dl 119/2018 non troverebbe applicazione agli atti di liquidazione. Il P.G. ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso; in ogni caso, non si oppone al rinvio richiesto dal difensore della società contribuente.

CONSIDERATO CHE Osserva il Collegio come sia stata acquisita agli atti del giudizio il certificato di morte dell’originario difensore della società, avvenuta, in data 12 febbraio 2024; ciò posto, ritiene il Collegio di dover fare applicazione, al caso di specie, dell’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel giudizio di cassazione, il decesso del difensore (così come la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell'unico difensore e, a fortiori, la relativa cancellazione dall’Albo professionale) non comporta l'interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l'effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell'ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore (v., in senso conforme, Sez. 3, Ordinanza n. 2107 del 24 gennaio 2023; cfr. altresì Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14901 del 16/07/2015, Rv. 636241 –01, nonché Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 26856 del 14/11/2017 Rv. 645916 - 01), ovvero, dovendo il nuovo difensore svolgere l’attività difensiva, anche attraverso il deposito di memorie nei termini di legge (Cass. n.11300/2023; Cass. n. 2107/2023);che, pertanto, le ragioni esplicitate determinano la necessità di rinviare la causa, dandone comunicazione al difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità dev’essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito;

P.Q.M.

Rinvia la causa all’udienza pubblica del 17 maggio 2024, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione ad entrambe le parti della fissazione della successiva nuova udienza. Così deciso in Roma