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Ordinanza Interlocutoria — n. 7195/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding validity of tax notice notification and potential cure of defects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7195/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal, ruling that the case requires public hearing due to evolving jurisprudence on tax notice validity. Equitalia argued the prior notification was invalid because it targeted the legal representative's residence instead of the company's seat, while the Regional Tax Commission had previously annulled the payment order based on this defect. The Court decided to remand the matter rather than rule on the merits, noting that recent legal developments regarding notification cures and the relationship between prodromic and subsequent acts necessitate a full public trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380 bis, comma 1 c.p.c.: When jurisprudence on the validity of tax notice notifications and the possibility of curing defects has evolved significantly since the filing of the appeal, the case must be remanded for public hearing to ensure a comprehensive examination of the legal issues.

Parole chiave

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tax notice notification cure of defects prodromic act validity interlocutory appeal dismissal remittal to public hearing recupero di crediti credito di restituzione statale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n.3 cod.proc.civ.
Art. 145 cod. proc.civ.
Art. 26 del d.pr. 602/73
Art. 60 del d.P.R. 600/73
Art. 26, comma quarto, del d.p.r. 602 del 1973
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Testo completo

a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via Premuda n. 1/A presso lo studio dell’Avv. Roberto Diddoro e rappresentat a e difes a , per procura in calce al ricorso, dall’Avv. ta Tiziana Pane che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro PULSAR ALBERGHI E TURISMO S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Cantillo e Guglielmo Cantillo, per procura a margine del controricorso e con loro elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere dei Mellini n.17 -controricorrente- e nei confronti di Tributi-intimazione di pagamento-cartella- credito di imposta.AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliataex lege. -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 9840 / 12 / 15 della Co mmissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, depositata il 10 novembre 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.

Rilevato che: la Pulsar Alberghi e Turismo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, propo se ricorso avverso l’intimazione di pagamento conseguente a cartella esattoriale (con la quale si procedeva al recupero di un credito di imposta relativo all’anno 2005 ritenuto indebitamente compensato) e avverso il successivo atto di pignoramento presso terzi. La Società deduceva di essere venuta a conoscenza della cartella solo con la notifica della predetta intimazione. La Commissione tributaria provinciale, previa declaratoria della insussistenza della giurisdizione per le doglianze riguardanti il pignoramento presso terzi, rigettò il ricorso, nel merito, rilevando la legittimità del recupero del credito di imposta, non avendo la Società indicato il credito maturato nella dichiarazione dei redditi,trattandosi, peraltro, di un credito afferente altro investimento già riconosciutole con contestuale applicazione del beneficio ex art.8 della legge 388 del 2000.

L’appello, proposto avverso la decisione dalla Società, veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, il Giudice di appello annullòl’intimazione di pagamento ritenendo che la prodromica cartella di pagamento non fosse stata ritualmente notificata alla Società a causa del mancato deposito della cartolina verde, attestante l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la cassazione della sentenza propone ricorso, su quattro motivi, Equitalia Sud S.p.a.

Pulsar Alberghi e Turismo resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso e ricorso incidentale adesivo. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art. 380 bis .1 cod.proc. civ. , in camera di consiglio . Considerato che: 1 con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ. che la sentenza impugnata nel decretare l’illegittimità della notifica della cartella presupposta dall’intimazione impugnata abbia fatto mal governo dell’art.145 cod. proc.civ., dell’art.26 del d.pr. 602/73 e dell’art.60 del d.P.R. 600/73.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la Commissione tributaria regionale avrebbe errato a non ritenere validamente notificata la cartella in quanto la notificazione effettuata presso la residenza del legale rappresentante della stessa costituiva una procedura ultronea, atteso che, in precedenza , il messo aveva effettuato una precedente notificazione, secondo il rito degli irreperibili presso la sede della società; 2.con il secondo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza per avere violato l’art.26, comma quarto, del d.p.r. 602 del 1973 essendo la sentenza della Corte Costituzionale n.258 del 2012 intervenuta allorquando la cartella era già stata notificata e quindi in presenza di un rapporto esaurito; 3.la ricorrente, con il terzo motivo proposto in via gradata , deduce che la C.T.R. nell’avere ricollegato l’invalidità della cartella ai vizi della sua notifica avrebbe violato i principi generali in forza dei quali la notificazione non è elemento costitutivo dell’atto giuridico per cui l’invalidità o l’inesistenza della prima non poteva comportare l’invalidità o l’inesistenza della secondae con il quarto motivo, l’illegittimità della sentenza per non avere il Giudice di appello ricollegato alla proposizione del ricorso in primo grado l’effetto di avere sanato la nullità della notificazione non avendo la contribuente eccepito la decadenza dalla potestà impositiva; le questioni sollevate con il ricorso, attinenti alla valida notificazione di atto prodromico all’atto impugnato e alla possibile sanatoria della notificazione, eventualmente viziata, del primo atto, risultano variamente affrontate e risolte con giurisprudenza in parte successiva alla data di proposizione del ricorso, onde, anche per il valore della controversia, appare opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo disponendo la rimessione della causa alla trattazione in pubblica