Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7127/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished per renunciation under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7127/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit before the final judgment. The appellant had previously agreed to a simplified tax settlement with the tax agency, which was fully fulfilled, leading to the withdrawal. Consequently, the court ruled that the procedural examination of the tax merits was no longer necessary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished by the appellant's renunciation, rendering the examination of substantive grounds superfluous and requiring compensation of litigation costs between the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinguishment voluntary renunciation of suit tax dispute withdrawal simplified tax settlement compensation of litigation costs valore venale dell'immobile stima di immobili esteri deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Va dichiarata, infatti, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con ordinanza, l’estinzione del giudizio per effetto della rinuncia depositata in atti, sottoscritta personalmente dal ricorrente ed autenticata dal difensore del medesimo avv.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello ste
d.l. n. 193/2016
l. n. 225/2016
193/2016, convertito, con modificazioni, in l. n. 225/2016, col versamento degli importi previsti, essendo stato l’accordo regolarmente adempiuto.
art. 391 cod. proc. civ
Va dichiarata, infatti, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con ordinanza, l’estinzione del giudizio per effetto della rinuncia depositata in atti, sottoscritta personalmente dal ricorrente ed autenticata dal difensore del medesimo avv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 10293/2017, proposto da RAGGIO MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Corrado Magnani, Lorenzo Magnani e Maria Antonelli, che hanno indicato i rispettivi indirizzi PEC, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Gondar, n. 22, presso lo studio dell’avv. Maria Antonelli, giusta procura speciale in calce al ricorso –ricorrente – contro Oggetto: Estinzione per rinuncia AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

–controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1184/2016, pronunciata il 25 maggio 2016 e depositata il 14 ottobre 2016, non notificata Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2024 dal Consigliere dott. Lucio Napolitano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli , che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta rinuncia; udito, per l’Avvocatura Generale dello Stato l’avv.

Giammario Rocchitta, che ha dichiarato l’accettazione di detta rinuncia. FATTI DI CAUSA Con avviso di accertamento n. R4G01T100576/2009 l’Ufficio di Rapallo dell’Agenzia delle entrate riprese a tassazione, ai fini IRPEF ed addizionale regionale, ai sensi degli artt. 9 e 81, nel testo applicabile ratione temporis, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) nei confronti del sig. Maurizio Raggio, plusvalenza non dichiarata, ritenuta dall’Amministrazione finanziaria derivante dal conferimento delle quote di partecipazione, pari al 40% del capitale sociale, detenute dal Raggio nella società D.M.C.

Immobiliare S.r.l. nella società di diritto inglese Ellemby Ltd. La misura di detta partecipazione era stata determinata nella quota del 40% per effetto di atto transattivo intervenuto, contestualmente al conferimento delle quote, col sig. Chazaro Tirzo, che ne diveniva titolare nel restante 60%, nell’ambito delle vicende della successione testamentaria della contessa Francesca Vacca Augusta Graffagli, deceduta l’8 gennaio 2001, il cui patrimonio comprendeva altresì le quote della predetta società italiana, proprietaria del prestigioso immobile denominato Villa Altachiara in Portofino.

L’Amministrazione -disattesa perizia di parte di stima delle quote di partecipazione nella D.M.C. Immobiliare, il cui valore complessivo era stato in detta perizia determinato in euro 9.200.000,00, sulla base di incarico di mediazione per la cessione dell’immobile reperito nel corso di accesso domiciliare presso la suddetta villa, per il prezzo di euro 31.000.000,00 – aveva quantificato la plusvalenza in euro 11.992.830, importo ottenuto sottraendo al presunto valore di euro 31.000.000,00 il costo di acquisto della partecipazione anzidetta di euro 1.017,924, come da denuncia di successione e ragguagliando il risultato alla quota del 40% detenuta dal Raggio.

Dall’impugnazione del suddetto atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Genova ebbe origine altro contenzioso, pervenuto infine all’esame di questa Corte sul ricorso proposto dal Raggio iscritto al n. RG 437/2016, parimenti definito in data odierna con declaratoria di estinzione per rinuncia. Il succitato avviso di accertamento fu, peraltro, oggetto anche di domanda da parte del Raggio di annullamento in autotutela al pari di altro avviso di accertamento, recante il n. 5621105658/1999, relativo ad IRPEF -ILOR per l’anno 1993 in punto di sanzioni per la contestata violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dal c.d. monitoraggio fiscale.

Il contribuente impugnò, quindi, il diniego espresso di annullamento in autotutela su entrambi gli atti impositivi, emesso dall’Amministrazione finanziaria, dinanzi alla CTP di Genova, che dichiarò inammissibile il ricorso avverso il diniego di annullamento dell’atto n. 5621105658/1999, rigettando nel resto il ricorso.Avverso la sentenza del giudice di primo grado ad esso sfavorevole il Raggio propose appello dinanzi alla CTR della Liguria che, con sentenza n. 1184/2016, depositata il 14 ottobre 2016, non notificata, respinse il gravame. Avverso detta pronuncia il contribuente ricorre per cassazione in forza di tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Parte ricorrente ha successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che tra essa (oltre ad altre parti) e l’Agenzia delle entrate era stato concluso un accordo per effetto del quale il contribuente si era impegnato a definire le proprie pendenze tributarie mediante la definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, in l. n. 225/2016, col versamento degli importi previsti, essendo stato l’accordo regolarmente adempiuto. Il menzionato Sostituto Procuratore Generale , che aveva depositato in prossimità dell’udienza memoria chiedendo il rigetto del ricorso, ha reso quindi le conclusioni definitive come trascritte in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente rende superflua la puntuale indicazione dei motivi del ricorso medesimo, restandone preclusa la disamina. Va dichiarata, infatti, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con ordinanza, l’estinzione del giudizio per effetto della rinuncia depositata in atti, sottoscritta personalmente dal ricorrente ed autenticata dal difensore del medesimo avv. Lorenzo Magnani, avendo altresì confermato l’Avvocato dello Stato presente in udienza la relativa accettazione, in presenza della quale ricorrono le condizioni per disporre la compensazione tra le parti del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensate le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello ste