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Ordinanza — n. 7126/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to timely withdrawal by the taxpayer, extinguishing the litigation without substantive review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7126/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the case. Although the Regional Tax Commission had partially upheld the taxpayer's appeal regarding market value estimation, the taxpayer voluntarily abandoned the proceedings before the final judgment. The court ruled that this withdrawal rendered the examination of the four legal grounds moot and unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002: A timely withdrawal by the appellant extinguishes the litigation, precluding the court from examining the merits of the appeal grounds.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal extinction of litigation Cassation procedure taxpayer rights procedural dismissal imposta sugli utili immobiliari stima di immobili esteri valore venale dell'immobile

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Va dichiarata, infatti, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con ordinanza, l’estinzione del giudizio per effetto della rinuncia depositata in atti, sottoscritta personalmente dal ricorrente ed autenticata dal difensore del medesimo avv.
Art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso art
art. 391 cod. proc. civ
Va dichiarata, infatti, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con ordinanza, l’estinzione del giudizio per effetto della rinuncia depositata in atti, sottoscritta personalmente dal ricorrente ed autenticata dal difensore del medesimo avv.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 437/2016, proposto da RAGGIO MAURIZIO, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Corrado Magnani, Lorenzo Magnani e Maria Antonelli, che hanno indicato i rispettivi indirizzi PEC, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Gondar, n.22, presso lo studio dell’avv. Maria Antonelli, giusta procura speciale in calce al ricorso –ricorrente – contro Oggetto: Estinzione per rinuncia AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

–controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria,n. 612/2015 , pronunciata il 7 maggio 2015 e depositata il 21 maggio 2015, non notificata Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2024 dal Consigliere dott. Lucio Napolitano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli , che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta rinuncia; udito, per l’Avvocatura Generale dello Stato l’avv.

Giammario Rocchitta, che ha dichiarato l’accettazione di detta rinuncia. FATTI DI CAUSA Con avviso di accertamento n. R4G01T100576/2009 l’Ufficio di Rapallo dell’Agenzia delle entrate riprese a tassazione, ai fini IRPEF ed addizionale regionale, ai sensi degli artt. 9 e 81, nel testo applicabile ratione temporis, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) nei confronti del sig. Maurizio Raggio, plusvalenza non dichiarata, ritenuta dall’Amministrazione finanziaria derivante dal conferimento delle quote di partecipazione, pari al 40% del capitale sociale, detenute dal Raggio nella società D.M.C.

Immobiliare S.r.l. nella società di diritto inglese Ellemby Ltd. La misura di detta partecipazione era stata determinata nella quota del 40% per effetto di atto transattivo intervenuto, contestualmente al conferimento delle quote, col sig. Chazaro Tirzo, che ne diveniva titolare nel restante 60%, nell’ambito delle vicende della successione testamentaria della contessa Francesca Vacca Augusta Graffagli, deceduta l’8 gennaio 2001, il cui patrimonio comprendeva altresì le quote della predetta società italiana, proprietaria del prestigioso immobile denominato Villa Altachiara in Portofino.

L’Amministrazione -disattesa perizia di parte di stima delle quote di partecipazione nella D.M.C. Immobiliare, il cui valore complessivo era stato in detta perizia determinato in euro 9.200.000,00, sulla base di incarico di mediazione per la cessione dell’immobile reperito nel corso di accesso domiciliare presso la suddetta villa, per il prezzo di euro 31.000.000,00 – aveva quantificato la plusvalenza in euro 11.992.830, importo ottenuto sottraendo al presunto valore di euro 31.000.000,00 il costo di acquisto della partecipazione anzidetta di euro 1.017,924, come da denuncia di successione e ragguagliando il risultato alla quota del 40% detenuta dal Raggio.

Quest’ultimo impugnò l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Genova, che respinse il ricorso. Avverso detta sentenza il Raggio propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Liguria che, con sentenza n. 612/2015, depositata il 21 maggio 2015, non notificata, accolse solo parzialmente il gravame, limitatamente alla domanda di riconoscimento dell’aliquota del 27% ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, ritenendo corretta la stima del valore di mercato del bene, respingendo nel resto l’appello.

Segnatamente, per quanto qui di rilievo, la CTR ritenne corretta la determinazione del valore di mercato delle quote societarie sulla base del valore dell’immobile desunto dal suddetto incarico di mediazione, ritenendo inattendibile il valore viceversa indicato dal contribuente sulla base della perizia a firma del rag. Costa, in quanto (così testualmente la pronuncia in esame) «stima assolutamente di parte e priva di ogni requisito formale per poterla altrimenti considerare».La CTR disattese anche l’appello nella parte in cui il contribuente, nella determinazione della plusvalenza non dichiarata contestata, chiedeva riconoscersi le passività gravanti sull’asse ereditario della contessa Vacca Augusta Graffagli.

Avverso detta sentenza della CTR della Liguria il contribuente ricorre per cassazione in forza di quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dell’avverso ricorso per tardività. In prossimità dell’odierna udienza pubblica fissata per la discussione il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto delricorso. Parte ricorrente ha successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che tra essa (oltre ad altre parti) e l’Agenzia delle entrate era stato concluso un accordo per effetto del quale il contribuente si era impegnato a definire le proprie pendenze tributarie mediante la definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, in l. n. 225/2016, col versamento degli importi previsti, essendo stato l’accordo regolarmente adempiuto.

Il menzionato Sostituto Procuratore Generale ha reso quindi in udienzale conclusioni definitive come trascritte in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente rende superflua la puntuale indicazione dei motivi del ricorso medesimo , restandone preclusa la disamina. Va dichiarata, infatti, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con ordinanza, l’estinzione del giudizio per effetto della rinuncia depositata in atti, sottoscritta personalmente dal ricorrente ed autenticata dal difensore del medesimo avv.

Lorenzo Magnani, avendo altresì confermato l’Avvocato dello Stato presente in udienza la relativa accettazione, in presenza della quale ricorrono le condizioni per disporre la compensazione tra le parti del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensate le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso art