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Ordinanza — n. 7124/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses case after taxpayers prove voluntary simplified tax settlement payment. Court declares proceedings extinguished per new law. Tax authority retains right to object.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7124/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayers' proof of a voluntary simplified tax settlement. The taxpayers submitted a request for simplified definition and payment proof, arguing the procedure ended under new regulations. The court ruled that depositing this proof without prior notification to the tax authority legally terminates the proceedings under the cited law.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 198 della legge 197 del 2022; Art. 372 comma 2 cod. proc. civ.: The deposit of a request for simplified tax definition and payment proof, accompanied by proof of payment within terms, extinguishes the judicial proceedings without prior notification to the tax authority, though the authority retains the right to object.

Parole chiave

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simplified tax definition judicial proceedings extinction voluntary tax settlement tax authority objection payment proof deposit procedural notification rule tax litigation termination contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 198 della legge 197 del 2022
149, applicabile alla fattispecie in base al principio tempus regit actum, determina l’estinzione del giudizio dell’art. 1 comma 198 della legge 197 del 2022, ferma restando la facoltà da parte dell’Agenzia di opporre il diniego, con le conseguenze di legge; che il comma 198 cit.
Art. 372 comma 2 cod. proc. civ.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
civ., nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile alla fattispecie in base al principio tempus regit actum, determina l’estinzione del giudizio dell’art.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23965/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CONFALONE ALTOMARE, CONFALONE GIANLUCA e SERVICE RESTAURANT SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CIPOLLA MARIA (CPLGPP64B14G273Y) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO DI TERLIZZI (DTRDNC46M28A883R) -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PUGLIA n. 1863/2016 depositata il 13/07/2016. Udita la relazione svolta all’udienza del 06/03/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Udito il Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, come da richiesta dei controricorrenti e con adesione della Difesa erariale. Rilevato che: L’Agenzia delle Entrate ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza in epigrafe, in controversia avente ad oggetto gli atti di accertamento emessi, ad esito di complessa attività investigativa, nei confronti della società Service Restaurant SRL e dei soci della stessa Gianluca Confalone e Altomare Confalone; la difesa dei contribuenti ha depositato istanza con cui, premettendo che la società ed i soci hanno aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. ex art. 1 legge 197 del 2022, con allegata copia della domanda di definizione e attestazione di pagamento dell’importo dovuto in relazione a tutti gli atti impugnati, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere; ritenuto che: la prova del deposito della domanda di definizione agevolata unitamente a quella del versamento nei termini ed alle condizioni previste, non soggetta a notifica alla controparte ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile alla fattispecie in base al principio tempus regit actum, determina l’estinzione del giudizio dell’art. 1 comma 198 della legge 197 del 2022, ferma restando la facoltà da parte dell’Agenzia di opporre il diniego, con le conseguenze di legge; che il comma 198 cit. prevede inoltre che le spese del processo restino a carico della parte che le ha anticipate; che non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 1 com