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Ordinanza — n. 7089/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment due to procedural error regarding proof of service notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7089/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's objection regarding the lack of proof of service, ruling that the mere receipt notice suffices if it shows the mailing date. The appellant argued the Regional Commission erred by rejecting the appeal solely for missing the original shipping receipt, while the tax authority contended strict adherence to dual verification was required. The court held that determining the exact receipt date is a matter of fact for the lower court, not a ground for inadmissibility, thus allowing the appeal to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 53, comma 2, e 22, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992; The absence of the original shipping receipt does not render an appeal inadmissible if the receipt notice contains a mechanical or official postal date, as the lower court must verify the actual receipt date rather than declaring the appeal inadmissible on this ground.

Parole chiave

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tax appeal admissibility proof of service notification receipt notice sufficiency procedural deadline calculation lower court fact finding produzione tardiva di documenti tempestività dell'invio postale allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992
Art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
546 del 1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 24 febbraio 1998, n. 1998
Cass., Sez. U., 24 febbraio 1998, n. 1998).
Cass., Sez. U., 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453
Cass., 11 maggio 2018, n. 11559
Cass., 5 febbraio 2020, n. 2731
11559; Cass., 5 febbraio 2020, n. 2731 e Cass., 11 agosto 2022, n.
Cass., 11 agosto 2022, n. 24726
2731 e Cass., 11 agosto 2022, n. 24726).
Cass., 21 marzo 2023, n. 8124
13452 e 13453, citate, e più di recente, Cass., 21 marzo 2023, n. 8124; cfr.
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Testo completo

nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1519/2016proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro Costruzioni e Servizis.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Francesco D’Ayala Valva ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Viale dei Parioli, n. 43, giusta delega a margine del controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CALABRIA, n. 1070/4/15, depositata in data 25 giugno 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 1 4 febbraio2024 da l C ons igliere Lunella Caradonna ;

RITENUTO CHE 1. La Commissione tributaria provinciale di C osenza , con sentenza n. 1070/4/15, del 25giugno 2015, aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuenteavverso la cartella di pagamento relativa ad Ires dell’anno 2005.

2. La Commissione tributaria regionale, adita dall’Agenzia delle Entrate ha dichiarato inammissibile l’appello per la mancanza di prova della notificazione del ricorso introduttivo, risultando allegata all’appello unicamente copia dell’avviso di ricevimento e non anche dell’avviso di spedizione, come previsto dal combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, affermando che si trattava di un termine che assolveva alla doppia funzione di potere verificare l’osservanza del termine di decadenza dell’impugnazione e la verifica della tempestiva costituzione in giudizio dell’impugnante. 3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

4. La società Costruzioni e Servizi s.r.l. resiste con controricorso e memoria. 5.L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controricorrente per la violazione del principio di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, 3 cod. proc. civ., atteso che il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e consente a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr.

Cass., Sez. U., 24 febbraio 1998, n. 1998). 2.Il primo ed unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, 22, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione tributaria regionale il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non era ancorato alla data spedizione del ricorso, ma a quella della sua ricezione da parte del destinatario e la funzione processuale della ricevuta di spedizione postale del ricorso era quella di consentire la verifica della tempestività dell’impugnazione, con la conseguenza che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso era processualmente ininfluente ove fosse stato prodotto tempestivamente, come era avvenuto nella vicenda in esame, l’avviso di ricevimento del plico.

Nello specifico, dall’avviso di ricevimento depositato in atti risultava che l’appello era stato spedito in data 24 dicembre 2012 e ricevuto in data 2 gennaio 2013 e che, pertanto, l’impugnazione era tempestiva, in quanto la sentenza di primo grado era stata depositata in data 21 maggio 2012, così come era tempestiva la costituzione in giudizio dell’Ufficio avvenuta in data 18 gennaio 2013 e, quindi, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla data di ricezione e anche da quella di spedizione. 2.1Il motivo è fondato. 2.2Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte « N el processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso(o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (Cass., Sez.

U., 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453 e, successivamente Cass., 11 maggio 2018,n. 11559; Cass., 5 febbraio 2020, n. 2731 e Cass., 11 agosto 2022, n. 24726). 2.3Le medesime sentenze delle Sezioni Unite hanno, altresì, chiarito che il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non già dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (Cass., Sez.

U., 29 maggio 2017, nn. 13452 e 13453, citate, e più di recente, Cass., 21 marzo 2023, n. 8124; cfr. anche Cass. 27 ottobre 2022, n. 31879). 2.4Il giudice di appello non si è attenuto ai superiori principi di diritto, in quanto ha errato nel ritenere l'inammissibilità dell'appello per il semplice fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale, essendo sufficiente, ai fini della ammissibilità del ricorso in appello, il deposito dell’avviso di ricevimento dal quale si possa evincere, con attestazione meccanografica ovvero con timbro datario apposto dall’ufficiale postale, la data di spedizione del plico ed ha, altresì, errato nel ritenere che la tempestività della costituzione in appello, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione, deve essere computata, in caso di notifica a mezzo posta, dalla spedizione della raccomandata e non già dalla sua ricezione, con ciò restando irrilevanti le argomentazioni spese dalla società controricorrente nella memoria in ordine al deposito dell’avviso di ricevimento avvenuto in fotocopia e parzialmente. 2.5Ciò posto, l’esame della cartolina a.r. attestante la ricezione del ricorso in appello e, in particolare, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge affinché il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata effettuata la notifica del ricorso in appello possa tenere luogo del deposito della ricevuta di spedizione, costituisce, al pari del computo della tempestività della costituzione dell’appellante a far data dalla ricezione della notifica da parte dell’appellato, un accertamento di merito che va demandato al giudice del rinvio (Cass., 11 agosto 2022, n. 24726, citata, in motivazione) 3.

Per quanto esposto, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassatae la causa va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, in