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Ordinanza — n. 7087/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of interest when tax process extinction only affects Cassation phase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7087/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the taxpayers lacked a substantive interest in the outcome. Although the taxpayers argued that the extinction of the Cassation proceedings caused a grave prejudice by making tax orders definitive, the court found that only the Cassation phase was extinguished, not the entire case. Since the Regional Commission's decision confirming the annulment of the tax order had already become final, the taxpayers suffered no actual prejudice as they had not themselves appealed to the Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 393 c.p.c.: An appeal for revocation against a decision declaring the extinction of a Cassation proceeding is inadmissible for lack of interest when the extinction only affects the Cassation phase and the lower court's decision remains final and binding for the parties.

Parole chiave

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lack of substantive interest extinction of Cassation proceedings finality of lower decision appeal for revocation inadmissibility tax litigation finality successione fiscale dichiarazione fiscale tardiva omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
Il ricorso in cassazione era stato proposto dall’Agenzia delle entrate con unico motivo (violazione di legge, art. 360, primo comma, cod.
Art. 393 c.p.c.
L’estinzione del processo in sede di rinvio, invece,comporta ex art. 393, cod.
Art. 6, comma decimo, d. l. n. 119 del 2018
La Corte di Cassazione con decisione del 13 gennaio 2022, pubblicata il 22 febbraio 2022 dichiarava estinto il processo in quanto non era stata presentata l’istanza di trattazione nel termine del 31 dicembre 2020, in relazione all’art. 6, comma decimo, d. l. n. 119 del 2018 (definizione della lite).
Art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 32270 del 21/11/2023, Rv. 669386 -01
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18263/2022 R.G. proposto da : TERRAGNI ELISABETTA MARIA, TERRAGNI ARNALDO, TERRAGNI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliati in MILANO CORSO PORTA VITTORIA 54, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI ISIDORO (DGVSDR60D14F943E)– PEC -che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERNARDUZZI MARCELLO (BRNMCL67L29A940K) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimata- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 19657/2013depositata il 22/02/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che:

1. La Corte di Cassazione con decisione del 13 gennaio 2022, pubblicata il 22 febbraio 2022 dichiarava estinto il processo in quanto non era stata presentata l’istanza di trattazione nel termine del 31 dicembre 2020, in relazione all’art. 6, comma decimo, d. l. n. 119 del 2018 (definizione della lite). Istanza, invero, regolarmente presentata e non vista per evidente errore di fatto.

2. Il ricorso in cassazione era stato proposto dall’Agenzia delle entrate con unico motivo (violazione di legge, art. 360, primo comma, cod. proc. civ., per mancata considerazione del giudicato). La sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 12 marzo 2013 aveva deciso in sede di rinvio (per annullamento della decisione da parte della Cassazione con sentenza n. 2710 del 2011), confermando l’annullamento della cartella di pagamento per imposta di successione ed accessori disposta dalla sentenza di primo grado, su ricorso dei contribuenti.

3. I ricorrenti nel presente giudizio di revocazione nel procedimento concluso con la sentenza, di cui si richiede la revocazione, depositavano controricorso nel quale chiedevano l’inammissibilità o il rigetto del ricorso dell’agenzia. Considerato che: 1.Per impugnare per revocazione la decisione di estinzione del giudizio in cassazione deve sussistere un interesse al gravame, ovvero la sussistenza di un pregiudizio sostanziale, specificamente indicato («Il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale venga dichiarata l'inammissibilità della revocazione della sentenza d'appello, nel caso in cui venga previamente accolto il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello oggetto del predetto ricorso per revocazione, è inammissibile per difetto d'interesse, stante l'intervenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere, salvo che il ricorrente faccia valere una pretesa specifica sul capo relativo alle spese invocando e giustificando, ad esempio, la possibilità di pervenire ad una compensazione delle stesse malgrado la declaratoria di inammissibilità» (Sez. 2 - , Ordinanza n. 32270 del 21/11/2023, Rv. 669386 -01).

I ricorrenti individuano, nel ricorso in cassazione per revocazione, il loro interesse: «considerato il grave pregiudizio derivante dall’estinzione del processo e dalla emergente definitività dei provvedimenti impositivi oggetto di contenzioso». Invero, l’estinzione del processo in Cassazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, impugnata in cassazione solo dall’Agenzia delle entrate e non anche dagli odierni ricorrenti. L’estinzione del processo in sede di rinvio, invece,comporta ex art. 393, cod. proc. civ. l’estinzione dell’intero processo.

L’estinzione nel caso in giudizio è solo del processo in cassazione, in quanto la fase del giudizio di rinvio è stata conclusa con la sentenza impugnata in cassazione. Non sussiste, pertanto nessun pregiudizio dei ricorrenti , che – si ripete - non hanno proposto ricorso in cassazione, neanche incidentale. La decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, infatti, confermava l’annullamento dell’atto impugnato, come disposto dalladecisione di primo grado. Il ricorso, conseguentemente, risulta inammissibile. Nulla per le spese, in considerazione dell’assenza delle altre parti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a n