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Ordinanza — n. 6956/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal due to client's voluntary withdrawal after administrative settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6956/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the revocation appeal extinguished following the client's formal withdrawal of the request. The client had previously argued that the tax authority failed to examine the luxury status of the property, but later acknowledged a definitive lower court ruling confirming the property was not luxurious and accepted a partial tax reduction based on this finding. Consequently, the court ruled that the litigation lost its subject matter, rendering the revocation procedure unnecessary and terminating the case.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.; When a party voluntarily withdraws a revocation appeal after the subject matter has been definitively settled or the grounds for revocation are no longer valid, the judgment declaring the appeal extinguished terminates the proceedings without further examination.

Parole chiave

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revocation appeal withdrawal of appeal extinguishment of proceedings tax benefits first home luxury property status attribuzione dell'abitazione familiare abitazione individuale reddito immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
ritenuto, quanto ad Alessi Carlo, che l’accertamento della lussuosità o meno della res non avrebbe potuto incidere favorevolmente sulla sua posizione, il medesimo ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. sulla base di un solo motivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater
115 del 2002, art. 13, c.
Legge 29 dicembre 2022 n. 197
1, commi 231 e ss., della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (cd.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 12092 / 20 21 propost i da: Avv. Carlo Alessi, nato a Caltanissetta il 28.4.1959 ed ivi residente, alla Via Luigi Monaco n. 38 (C.F.: LSSCRL59D28B429I), rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Roberto Pignatone (C.F.: PGNRRT58E13H501B) ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Gaetano Alessi, in Roma alla Via Monte Zebio n. 28, come da procura in calce al ricorso (fax: 091-323083; pec: studiopignatone@pec.it); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Decadenza agevolazioni prima casa – Rinuncia ricorso - avverso l a sente nza n. 2 4542 / 20 20 emessa d a l la Corte di Cassazione in data 04/11/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. Alessi Carlo, Barbagallo Alessandra e Alessi Paolo impugnavano dinanzi alla CTP di Caltanisetta un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva loro contestato la decadenza dalle agevolazioni cd. prima casa in relazione all’acquisto (l’ultimo per la nuda proprietà e i primi due per l’usufrutto congiuntivo e vitalizio nella misura del 50% ciascuno) di un immobile ad uso abitativo, sostenendo che si trattasse di un immobile di lusso e, limitatamente ad Alessi Carlo, che non avesse trasferito nei diciotto mesi successivi all’acquisto la propria residenza nel Comune in cui era sito l’immobile.

2. La CTP accoglieva il ricorso, non esaminando, per l’effetto, la domanda proposta in via subordinata da Alessi Carlo con la quale questi aveva chiesto l’applicazione dell’aliquota del 10%, in luogo di quella del 20%, trattandosi di abitazione non di lusso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia, la CTR Sicilia accoglieva il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che lo studio professionale dell’avvocato Alessi Carlo non si trovava nel circondario per il quale l’agevolazione prima casa era invocata, ma solo nel distretto interessato.

4. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l’Alessi, censurando la stessa nella parte in cui non si era pronunciata sulla natura di lusso dell’immobile e sulla congruità dell’aliquota IVA applicata a prescindere dall’agevolazione prima casa.

5. Avendo la S.C. ritenuto, quanto ad Alessi Carlo, che l’accertamento della lussuosità o meno della res non avrebbe potuto incidere favorevolmente sulla sua posizione, il medesimo ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. sulla base di un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod.proc. civ., l’errore di fatto costituito dall’omessa percezione dell’esistenza di questioni non esaminate dai giudici di appello perché erroneamente ritenute assorbite e del relativo motivo di ricorso per cassazione volto a censurare la sentenza d’appello sul punto.

2. Con atto del 19.1.2024, il ricorrente ed il di lui difensore, premesso che: -con atto notificato il 29 marzo 2021 e depositato il 14 aprile 2021 Paolo Alessi ed Alessandra Barbagallo avevano riassunto il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Caltanissetta la quale, con la sentenza n. 6614/2021 del 5 -13 luglio 2021, divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge, in accoglimento delle doglianze dei contribuenti aveva riconosciuto la spettanza delle agevolazioni prima casa in relazione all’acquisto della nuda proprietà dell’immobile e del 50% del suo usufrutto trattandosi di immobile “non di lusso”; -alla luce di tale decisione l’Ufficio aveva riconosciuto rilevante l’accertata natura “non di lusso” dell’immobile anche in relazione alla posizione dell’avv.

Carlo Alessi ed applicabile l’aliquota IVA del 10% (in luogo dell’aliquota agevolata del 4%) all’acquisto del 50% dell’usufrutto vitalizio da esso realizzato e conseguentemente, con provvedimento convalidato il 27 aprile 2023, aveva disposto lo sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo in capo al contribuente in dipendenza dell’atto impositivo, rettificando l’importo dovuto a titolo di maggiore IVA in misura pari al 6% del corrispettivo pattuito riferibile al suddetto acquisto; - in relazione al suddetto carico, come rideterminato a seguito del provvedimento di sgravio parziale, l’avv.

Carlo Alessi ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 e ss., della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (cd. ‘rottamazione quater’), provvedendo, a seguito della comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione, al pagamento delle rate finora scadute; tanto premesso, ha rinunciato al proposto ricorso in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sulla domanda di revocazione.2.1. La rinuncia è rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata per definizione stragiudiziale della rescontroversa.

Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le