Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's finding that the proceedings terminated automatically under specific legislative provisions. The plaintiff, representing the tax authority, argued that the insertion of the case into a statutory list documented the regular conclusion of the dispute, thereby rendering further litigation unnecessary. The court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction took precedence over the parties' ability to request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically listed for extinction under new legislation, the proceedings terminate by operation of law, barring further litigation unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19117/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro ANDIDERO VITTORIA e ANDIDERO VITTORIO, rappresentati e difesi dall’Avv. DALFINO LUCIANO; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 733/04/2020, depositata il 09/03/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P