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Ordinanza — n. 6932/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal, ruling late notice invalid due to pre-existing occupancy and five-year limitation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6932/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a late tax assessment notice for 2011, which was notified in late 2017. The court found that because the property was occupied at the start of 2011, the five-year limitation period expired on December 31, 2016, rendering the late notice invalid. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the taxpayer to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 161, L. 296/2006; Art. 70, comma 1, D.Lgs. 507/1993: The five-year limitation period for tax decay begins from the end of the tax year if occupancy existed at its start, not from the following January deadline.

Parole chiave

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TARSU tax assessment limitation period expiry occupancy date determination late notice invalidity tax decay rule tempestività della tassazione fiscale termine di comunicazione tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 161, L. 296/2006
(subentrante a titolo universale ex art. 1, d.l.
Art. 70, comma 1, D.Lgs. 507/1993
In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, le variazioni relative ai locali e alle aree che comportino un maggior ammontare della tassa o comunque influiscano sull'applicazione, e riscossione, del tributo (art. 70, commi 1 e 2, d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 19531 del 17/06/2022
296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 19531 del 17/06/2022;
Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, n. 12795
Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224
12795; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27578
Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219
Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez.
Sez. 5, n. 25063/2019
507 del 1993 per ogni anno in cui la denuncia non è presentata (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019).
Sez. 5, n. 22894/2017
25063/2019; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass, Sez.
Sez. 5, n. 2672/2016
22894/2017; Cass, Sez. 5, n. 2672/2016).
Sez. 5, n. 17219/2018
296 del 2006 (così Cass., Sez. 5, n. 17219/2018 per un precedente specifico; conf.
Sez. 5, n. 27578/2018
Cass., Sez. 5, n. 27578/2018; Cass., Sez.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 306 / 20 2 2 propost i da: L.E.M. s.r.l. (già LEM s.n.c. di Mario Totaro C.), (P.IVA: 05634780638), in persona del legale rappresentante pro tempore Mario Totaro, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Esposito del foro di Napoli (C.F. : SPSNTN69E04F839N) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,alla Via Zanardelli n. 34, giusta procura speciale in calce al ricors o (fax: 081/5583498 ; indirizzo p.e.c. : antonioesposito5@avvocatinapoli.legalmail.it); -ricorrente - contro Raggruppamento Temporaneo di Imprese Agenzia delle Entrate – RiscossioneEPE, già Equitalia Sud S.p.a. (subentrante a titolo universale ex art. 1, d.l. 193/2016, conv. in l. 225/2016), C.F.:11210661002 - GE.SE.T.

Italia S.p.a., P.IVA: 05946940631 - Ottogas S.r.l., P.IVA: 03408010639, Avviso accertamento Tarsu –Infedele denuncia superfici tassabili – Decadenza potere impositivo con sede in Cercola, al Corso Domenico Riccardi Villa Villari, in qualità di concessionario, ex artt. 52 e 53, d.lgs. 446/1997, del servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU e TIA per Napoli e Provincia, in virtù di contratto Rep. S.A.P.NA. 00-095- 2011, in persona del responsabile della gestione e legale rappresentante della GE.SE.T.

Italia S.p.a., dott. Francesco Carrese, a ciò autorizzato con procura speciale rilasciata dall’avv. Ernesto Maria Ruffini, legale rappresentante p.t. della mandataria Equitalia Servizi di RiscossioneS.p.a., già Equitalia Sud S.p.a. ora Agenzia delle Entrate - Riscossione, con atto perNotar Marco De Luca con studio in Roma ( rep. 43.250 ; racc . 24.654 ) del 9.11.2017, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al controricorso e su foglio separato, da gli A vv. ti Roberta Finizio ( C.F.: FNZRRT75R67F839M) e Maria Voccia De Felice ( C.F.:

VCCMRA66M64G813U) ed elettivamente domicilia ta presso lo studio di quest’ultimoin Salerno, alla Via Giacinto Vicinanza n. 42 ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 4233/22/2021 emessa d a l la C TR Campania in data 17/05/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. La L.E.M. s.r.l. impugnava un avviso di accertamento relativo a TARSU per le annualità 2011 e 2012 notificato il 16.1.2018, eccependo, tra l'altro, la prescrizione del tributo.

2. La CTP di Napoli accoglieva l'eccezione di prescrizione, annullando l'avviso impugnato.

3. Sulla impugnazione della RTI Equitalia Servizi Riscossione s.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione), secondo cui il termine di prescrizione non era decorso essendo l'avviso impugnato stato notificato entro il 31.12.2017, la CTR Campania accoglieva il gravame, evidenziando che il credito aveva ad oggetto la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, che era soggetta al termine di prescrizione di cinque anni decorrente dal giorno in cui il tributo era dovuto e che l'avviso impugnato risultava notificato il 16.1.2018, ma spedito il 22.12.2017, data al momento della quale non era decorso il termine di 5 anni entro il quale il creditore avrebbe dovuto esercitare il suo diritto di accertamento/riscossione.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la L.E.M. s.r.l. sulla base di un unico motivo. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Agenzia delle Entrate Riscossione EPE - GE.SE.T. Italia S.p.a. - Ottogas S.r.l., ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 70 d.lgs. n. 507/1993, 1, comma 161, l. n. 296/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. p roc . c iv ., per non aver la CTR considerato che, per l’anno di imposta 2011, il termine doveva decorrere dal 2012, con scadenza quindi al 31 dicembre 2016, sicchè la notifica dell’avviso intervenuta nel dicembre 2017 era tardiva. 1.1.

Il motivo è infondato. Preliminarmente, va evidenziato che l’annualità per la quale il contenzioso permane è solo quella del 2011 (non avendo la contribuente formulato alcuna contestazione con riferimento all’anno d’imposta 2012) e che non risulta contestata l’applicazione, operata dalla CTR, del principio di scissione degli effetti soggettivi della notifica, dovendosi, per l’effetto, conferire rilevanza alla circostanza che l’atto è stato affidato al soggetto notificatore entro il 31/12/2017. Ciò debitamente premesso, questa Sezione ha avuto di recente modo di chiarire (Sez. 5, Sentenza n. 22900 del 21/10/2020) che In tema di TARSU, il contribuente che, negli anni successivi a quelli in cui ha presentato una "denuncia unica dei locali e delle aree tassabili" infedele, ometta di presentare una denuncia corretta, restando inerte, si trova nelle condizioni di chi non ottempera all'obbligo di effettuare tale dichiarazione, sicché avendo in tali ipotesi tempo sino al 20 gennaio dell'anno successivo per adempiere tale obbligo, è dall'anno successivo a quello a cui il tributo si riferisce che decorre il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 .

Da ciò consegue che il dies a quo di decorrenza del termine quinquennale di decadenza entro il quale l’Ufficio può notificare, in siffatta evenienza, l’avviso di accertamento coincide con il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Invero, i soggetti passivi dell'imposta devono presentare al Comune, «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», una denuncia unica dei locali e delle aree tassabili. Tale denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, le variazioni relative ai locali e alle aree che comportino un maggior ammontare della tassa o comunque influiscano sull'applicazione, e riscossione, del tributo (art. 70, commi 1 e 2, d.lgs. n. 507 del 1993). Alla tassa in questione si applica il comma 161 dell'art. 1 I. n. 296 del 2006, ove è previsto che «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». Come appena evidenziato, ai fini dell'applicazione della tassa in esame, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione all'inizio dell'occupazione (o della detenzione) e non deve ripresentarla ogni anno, a meno che non intervengano variazioni che incidano sull'ammontare del tributo. Diverso è, però, il discorso nel caso di totale omissione della dichiarazione, nel qual caso il contribuente non è liberato dall'obbligo di presentare la denuncia, corretta e completa, perché tale obbligo permane e si rinnova di anno in anno, tant'è che la sua inottemperanza è sanzionata dall'art. 76 del d.lgs. n. 507 del 1993 per ogni anno in cui la denuncia non è presentata (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019).

D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non può provocare la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate, che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti presupposto per l'applicazione della tassa (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass, Sez. 5, n. 2672/2016). La decadenza, sancita dall'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006, non attiene, infatti, al potere di accertamento dell'occupazione (o della detenzione) o degli altri presupposti del tributo, ma al diritto del Comune di esigerne il pagamento, dovendo gli avvisi di accertamento essere notificati - appunto, a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia omessa avrebbe dovuto essere effettuata.

Nei casi di omessa denuncia, per ciascun anno di inerzia del contribuente, ciò che rileva è il fatto che sia trascorso tutto l'anno, senza che il contribuente abbia provveduto ad adempiere all'obbligo di presentare la dichiarazione. In altre parole, nelle ipotesi sopra evidenziate, l'obbligo di presentare la denuncia, fedele e completa, resta per tutto l'anno di debenza della tassa e permane fino a che il contribuente non provveda a presentarla. Come sopra evidenziato, in applicazione dell'art. 70 d.lgs. n.507 del 1993, i soggetti passivi dell'imposta devono presentare, «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», denuncia unica dei locali e delle aree tassabili (e, nello stesso termine, devono provvedere a denunciare ogni variazione che influisce sull'importo della tassa dovuta).

L'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», secondo l’orientamento precedente, riguarda sempre e comunque l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare. Ciò significavache, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia dovesse essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Di conseguenza, eraa partire da tale data che iniziavaa decorrere, per l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006 (così Cass., Sez. 5, n. 17219/2018 per un precedente specifico; conf.

Cass., Sez. 5, n. 27578/2018; Cass., Sez. 5, n. 17219/2018; Cass., Sez. 5, n. 1984/2018; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass., Sez. 5, n. 18499/2017; Cass., Sez. 5, n. 11675/2017). Tuttavia, il tenore letterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 19531 del 17/06/2022;

Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016,n. 12795; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6-5, 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070). Laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo «all'anno successivo» l'avrebbe espressamente previsto, così come è avvenuto, ad esempio, con l'art. 10, comma 4, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, che, in tema di ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, ... entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio» cioè l'anno successivo a quello oggetto di imposizione (Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224).

Per cui, si deve disattendere l'orientamento ormai minoritario di questa Corte, secondo il quale l'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque, l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, per l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578;

Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900). Nel caso in disanima non è contestato che la detenzione fosse già in corso al principio dell'anno 2011, sicché il quinquennio rilevante, ai fini della decadenza, andava a maturare al 31 dicembre 2016, a fronte di un avviso di accertamento Tarsu notificato il 21.12.2017. Ne consegue che, con riferimento all’anno 2011, la notifica dell’atto impositivo è da ritenersi tardiva.

2. Il ricorso va, quindi, rigettato. La circostanza che il nuovo orientamento sulla questione principale si è consolidato tra il 2021 ed il 2022 e, quindi, successivamente alla instaurazione del presente grado di giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo