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Sentenza — n. 6927/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court quashes regional decision for apparent lack of reasoning regarding Tarsu waste tax area calculations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6927/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the Lazio Regional Tax Commission's decision regarding a waste tax assessment against Studio 80 S.A.S. The court found the lower tribunal's reasoning on open areas was merely apparent, failing to explain why specific structures were excluded from the taxable surface. Consequently, the judgment was voided for violating constitutional requirements for adequate judicial motivation, sending the case back for a properly reasoned decision.

Regesto Legislator

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Art. 111, sesto comma, Cost.; Art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.: A judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to disclose the logical basis of the decision and preventing effective judicial control.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning judicial motivation nullity Tarsu waste tax open areas calculation constitutional minimum reasoning tassa sui rifiuti tasse di allacciamento fognario riscossione di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 111, sesto comma, Cost.
Siffatta motivazione si considera–come suol dirsi - non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell’art.
Art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
111, sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art.
Art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.
civ.) anche dell’art. 132, secondo comma, num.
Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
art. 378 cod. proc. civ
3.La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato il 22/25 gennaio 2018, formulando due motivi di impugnazione, successivamente depositando memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
art. 111 Cost
in relazione all’art. 111 Cost., rimproverando al Giudice d’appello di aver reso una motivazione apparente.
art. 326 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689
134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione [cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez.
Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053
Cass., 1° marzo 2022, n. 6626
8053, Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez.
Cass., Sez. T, 19 gennaio 2023, n. 1615
Cass., Sez. T, 8 agosto 2022, n. 24449
Cass., Sez. U, 19 giugno 2018, n. 16159
Cass., Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232
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Testo completo

R EPUBBLICA I TALIANA I N NOME DEL P OPOLO I TALIANO L A C ORTE S UPREMA DI C ASSAZIONE - S EZIONE T RIBUTARIA - O GGETTO composta dai seguenti magistrati: Federico Sorrentino Presidente Oronzo De Masi Consigliere Giacomo Maria Stalla Consigliere R.G.N. 4122/2018 Ugo Candia Consigliere – rel. Cron. Fabio Di Pisa Consigliere Rep. Ud. 09/11/2023 ha deliberato di pronunciare la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4122/2018 del ruolo generale, proposto DA T RE E SSE I TALIA S.R.L. (codice fiscale 01625840606) - quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Fiuggi, in persona del legale rappresentante pro tempore, Delia Corsi, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.

Renato Cicerchia (codice fiscale CCR RNT 67C19 A123 Z), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Panisperna n.95, presso lo studio dell’avv. Stefano Guidotti. - RICORRENTE – CONTRO la S OCIETÀ S TUDIO 80 S.A.S. (codice fiscale 02221980606), con sede in Roma, alla Via della Cellulosa, n. 25, in persona del legale TARSU – RIDUZIONE SUPERFICE rappresentante pro tempore, Franca Anna Stroveglia, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. Giorgio De Santis (codice fiscale non dichiarato), elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Somalia, n. 25 presso lo studio dell’avv.

Maria Pia De Benedictis. - CONTRORICORRENTE – E ilC OMUNE DI F IUGGI (codice fiscale 001277900608), in persona del Sindaco pro tempore, con sede alla Piazza Trento e Trieste –Palazzo Comunale. - LITISCONSORTE – per la cassazione della sentenza n. 3826/18/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio (Sezione distaccata di Latina), depositata il 22 giugno 2017, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza del 9 novembre 2023 dal Consigliere Ugo Candia. U DITA la Sostituta Procuratrice Generale, Luisa De Renzis, che, in linea con le motivate conclusioni scritte depositate il 17 ottobre 2023, ha chiesto di accogliere il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo U DITO l’avv.

Renato Cicerchia nell’interesse della ricorrente. F ATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia è la pretesa di cui all’avviso di accertamento n. 853, con il quale il Comune di Fiuggi aveva accertato l'omesso versamento della Tarsu per l’anno 2010, in relazione al possesso da parte di Studio 80 S.A.S. di una tensostruttura amovibile denominata “Palaterme Fiuggi”, per un importo di 22.068,65 €.

2. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lazio (Sezione distaccata di Latina) accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 1045/2/2015 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone, ritenendo corretta la tassazione, «condividendo le argomentazioni addotte a sostegno dell'atto di appello»,affermando, in particolare, che: - « Il Collegio ritiene che sussiste contestazione in ordine alle aree scoperte ai fini Tarsu e non condivide l'operato dell'appellato, mentre ribadisce che le aree scoperte non devono essere conteggiate.

La Commissione ritiene altresì che il calcolo della TRE ESSE è errato in ordine all'applicazione delle tariffe ed evidenzia che i tributi dell'appellata sono illegittimi. Va aggiunto che il Comune nelle Delibere non ha operato una riduzione delle tariffe applicate relativamente ai locali con uso stagionale e pertanto occasionale come nel caso che ne occupa anche per quanto attiene lo svolgimento delle attività nel settore congressuale. La Commissione ritiene pertanto che l'appellante ha fornito idonea documentazione e argomentazione atta a smentire l'assunto dell'appellata sicché appare evidente che neppure le aree esterne possono essere assoggettate a tributo allorquando rappresentino una superficie operativa per l'esercizio dell'attività.

La Commissione rileva infine che non devono e non possono essere conteggiate le aree esterne scoperte pertinenti a locali quali parcheggi ed aree di accesso alla via pubblica» (così alle pagine nn. 2 e 3 della sentenza appellata). 3.La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato il 22/25 gennaio 2018, formulando due motivi di impugnazione, successivamente depositando memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

4. Studio 80 S.A.S. ha resistito con controricorso notificato in data 2 marzo 2018.

5. Il Comune di Fiuggi, nei confronti della quale Tre Esse ha dichiarato di non voler proporre impugnazione, non ha presentato difese. L E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3., cod. proc. civ, la violazione o la falsa applicazione dell’art. 62, comma 1 e 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 2697 cod. civ. e 6 e 7 del regolamento comunale, nella parte in cui il Giudice regionale ha affermato la non debenza della tassa sulle aree scoperte e non ha rilevato l'assenza della dichiarazione di esenzione dalla tassazione in sede di denuncia originaria o di variazione per quelle aree, in possesso della contribuente, asseritamente non produttive di rifiuti. 1.1.

L’istante ha opposto alla decisione della Commissione regionale il rilievo secondo cui l'art. 62 del citato decreto legislativo prevede una presunzione relativa di produzione dei rifiuti per qualsiasi locale ed area scoperta, a qualsiasi titolo detenuti, risultando poi onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e successivamente di provarle in giudizio sulla base di elementi obiettivi.

2. Con la seconda censura la concessionaria ha lamentato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4., cod. proc. civ, la violazione degli artt. 132, 156 cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 Cost., rimproverando al Giudice d’appello di aver reso una motivazione apparente.

3. Va subito disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa della contribuente nella parte in cui ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso per sua tardività, essendo sufficiente osservare che la sentenza (non notificata) è stata depositata il 22 giugno 2017, mentre l’impugnazione in esame risulta essere stata spedita per la notifica tramite servizio postale in data 22 gennaio 2018 e quindi nei sei mesi di cui all’art. 326 cod. proc. civ.

4. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare preliminarmente il secondo motivo di impugnazione, con cui la concessionaria ha rimproverato al Giudice regionale di aver fornito una motivazione meramente apparente. 4.1. Si è avuto cura di riportare testualmente il contenuto integrale della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la sua lettura meglio di ogni sforzo argomentativo rende palese che le ragioni si cui si è basata la decisione riposano sul susseguirsi di perentorie ed assiomatiche affermazioni, prive di ogni apparato motivazionale volto a dar conto delle ragioni della valutazione offerta, giacchè: a. non è stato spiegato il contenuto della «[…] contestazione in ordine alle aree scoperte ai fini Tarsu […]», cosa non ha condiviso dell’«[…] operato dell'appellato» e perchè «[…] le aree scoperte non devono essere conteggiate […]»; b.non è stato spiegato la ragione per la quale il «[…] calcolo della TRE ESSE è errato in ordine all'applicazione delle tariffe […]» e perchè «[…] i tributi dell'appellata sono illegittimi […]»; c. non è stata spiegata la rilevanza ai fini della decisione alla circostanza secondo la quale […] il Comune nelle Delibere non ha operato una riduzione delle tariffe applicate relativamente ai locali con uso stagionale e pertanto occasionale come nel caso che ne occupa anche per quanto attiene lo svolgimento delle attività nel settore congressuale […] », non essendo comprensibile se abbia o meno proceduto ad una disapplicazione (ed in che termini) del predetto regolamento; d. non è stata indicata quale «[…] documentazione e argomentazione […]» sia stata fornita dalla contribuente«[…] atta a smentire l'assunto dell'appellata […]» che nemmeno è stato indicato; e. non è stata spiegata la ragione per la quale«[…] neppure le aree esterne possono essere assoggettate a tributo allorquando rappresentino una superficie operativa per l'esercizio dell'attività» e che «non devono e non possono essere conteggiate le aree esterne scoperte pertinenti a locali quali parcheggi ed aree di accesso alla via pubblica […]». 4.2.

Sul piano dei principi, va rammentato che costituisce orientamento ampiamente consolidato di questa Corte ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorra allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Siffatta motivazione si considera–come suol dirsi - non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mentre va esclusa (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett.

b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione [cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2023, n. 1615; Cass., Sez. T., 8 agosto 2022, n. 24449; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557(p. 3.5.), Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679]. 4.3. La motivazione sopra riportato costituisce un’ipotesi paradigmatica di motivazione apparente, non avendo avuto cura di spendere una sola argomentazione per giustificare la decisione assunta, di cui, alla fine, non è dato comprendere le ragioni.

5. Alla stregua delle riflessioni svolte la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Giudice regionale affinchè accompagni la decisione sulla base di un’adeguata motivazione e liquidi anche le spese di giudizio del presente grado di legittimità.

6. Resta così assorbito l’esame del secondo motivo di impugnazione, così come la controricorrente potrà riproporre in sede di rinvio i motivi non esaminati dal Giudice dell’appello. P . Q . M . la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e