Italian Court dismisses appeal due to lost standing after debt settlement, allowing cost offset.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the appellant lost standing due to a subsequent extrajudicial settlement of the debt. Although partial payments were made, the opposing party's lack of objection to a proposed settlement and the likely resolution of the dispute removed the concrete interest required for litigation. Consequently, the appeal was rejected for lack of standing rather than on merits, and litigation costs were offset.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the concrete and current interest in the decision ceases to exist due to a subsequent settlement, as this condition must persist until the judgment is rendered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
€, dando conto che i versamenti effettuati ammontavano a 77.565,05 € e che risultava ancora pendente un residuo di 26.421,07 €, con scadenza il 28 febbraio 2019, a saldo di quanto ancora dovuto.
3. Osserva la Corte che l’assenza di ogni intervento sul punto e di condivisione della suddetta richiesta ad opera dei controricorrenti, il riferimento ad una imprecisata definizione agevolata, con ultima rata di 26.412,07 € già da tempo scaduta (il 28 febbraio 2019), ma di cui non si conosce l’esito, esclude la possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere.
4. Nondimeno, la richiesta della ricorrente dimostra il sopravvenuto venir meno del concreto ed attuale interesse alla decisione e con essa della prima condizione dell’azione, che deve sussistere sino al momento della decisione 5. Il predetto rilievo consente allora di decidere la causa dichiarando l’inammissibilità del ricorso per il (sopravvenuto) difetto di interesse alla decisione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T. 28 febbraio 2024, n. 5011 e la giurisprudenza ivi citata).
6. Le delineate circostanze e segnatamente la verosimile definizione in ambito extragiudiziario della lite giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado giudizio. 7.Non sussistono, poi, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2015, n. 115, la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella sopravvenuta, come in caso di sopravvenuto difetto di interesse (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 28 febbraio 2024, n.