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Sentenza — n. 6904/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal inadmissibility ruling due to failure to join concurrent appeals violating procedural principles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6904/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the lower tribunal's ruling inadmissible in part, specifically regarding the taxpayer's appeal. The taxpayer argued that the Regional Tax Commission improperly rejected their appeal without first joining concurrent appeals filed by the tax authority against the same decision. The court held that failing to join multiple appeals against a single judgment does not render the remaining appeals inadmissible unless a res judicata issue arises, prioritizing the protection of the appealing party. Consequently, the lower sentence was quashed and remanded for a new examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 335 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: In cases where multiple appeals are ritually filed against the same judgment without prior joining, the decision on one appeal does not render the others inadmissible, provided no res judicata is formed on the issues, with preference given to the protection of the appealing subject.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal joining of appeals ne bis in idem principle taxation procedure res judicata formation concurrent appeals remand for merits iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 335 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 370, first paragraph, c.p.c.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato né notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod.
art. 335 cod. proc. civ
art. 812 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazionede ll’ art. 812 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17328/2012
Cass. n. 3870/2010
Cass. n. 5846/2008
Cass. n. 4617/2004
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1697/2019 R.G. proposto da : IRTE s.r.l.IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliatain ROMA VIA NAZIONALE 200, presso lo studio dell’avvocato DE CAPITANI DI VIMERCATE PAOLO (DCPPGV78C28D969J) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -resistente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 2460/2018depositata il 29/05/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. Sentite le conclusioni del P.G. che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso. Uditi i procuratori delle parti presenti. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2460/9/2018depositata in data 29 maggio 20 18 e non notificata, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla società Irte s.r.l. in liquidazione e concordato preventivoavverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varesen. 99/5/2026 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuenteavverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 13/IT/003295/000/P001 in data 14/05/2015 emesso dall’ ufficio relativamente ad imposta di registro, ipotecaria e catastale riguardanti l'atto registrato il 10/06/2013 n. 3295, serie 1T , con il quale la società Plutone s . r . l . aveva acquistato dalla Irte S . p .A. l'attività consistente nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’ impianto fotovoltaicocorrente in Suni (Nu). 1.2.

I giudici di merito rilevavano che l’appello de quodoveva essere dichiarato inammissibile in quanto la medesima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varesen. 99/5/2026 era stata impugnata nel giudizio portante il n. 5152/2016 e definito con pronunzia già depositata, senza che le parti avessero notiziato la Commissione della necessità di procedere alla riunione e, che diversamente opinando, si sarebbe configurata una violazione del principio del nebis in idem in quanto “per la sentenz a impugnata era stato instaurato un giudizio avente identità di parti, petitume causa petendi”.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione la società Irte s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, affidato a tre motivi.

3. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato né notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ - alcun controricorso, non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”.

4. La società contribuente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli art.112 e 335 cod. proc. civ. nonché falsa applicazione del principio del ne bis in idem. Deduce che i giudici di appello non potevano rilevare l’ inammissibilità dell’ appello in quanto i due appelli riguardavano atti impositivi diversi e considerato che, in difetto di riunione, era in ogni caso onere della Commissione territoriale regionale esaminare nel merito l’ ulteriore appello, risultando violati sia il disposto di cui all’ art. 335 cod. proc. civ. che il principio del ne bis in idem.

2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionede ll’ art. 812 cod. civ. nonché falsa applicazione dell’ art. 1 della Tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986 e 10 d.lgs. 347/1990. Assume che l’impianto in questione non poteva essere considerato un bene immobile, secondo la definizione dell’ art. 812 cod. civ.

3. Con il terzolamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione dell’ art. 10 dello Statuto del Contribuente in quanto alla data della stipula del contratto in esame era la stessa Agenzia delle Entrate a considerare gli impianti fotovoltaici beni mobili.

4. Il primo motivo è fondato. 4.1. La controversia in esame riguarda il contratto in forza del quale la Irte s.r.l.ha ceduto alla Plutone s.r.l. un ramo di azienda costituito da un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sito nella zona industriale di Suni (NU). Con un primo atto di rettifica e liquidazione (n. 20131T0003295000) l’ Agenzia delle Entrate ha ricalcolato l’imposta di registro previa rideterminazione del valore di avviamento del ramo di azienda rideterminato in misura notevolmente superiore; con un secondo avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni (n. 2013/1T/003295/P001) l’Agenzia delle Entrate ha ricalcolato l’imposta di registro sul presupposto che l’impianto fotovoltaico configurasse non un bene mobile ma un bene immobile, recuperando anche le imposte catastali e ipotecarie non versate. 4.2.

La Irte s.r.l. impugnava i predetti atti impostivi deducendone l’illegittimità; la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente l’impugnazione e confermava la legittimità dell’avviso di liquidazione relativo alla liquidazione di imposte e irrogazione di sanzioni; la sentenza del primo grado veniva appellata, in via principale, tanto dalla Agenzia delle Entrate che dalla Irte s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo. 4.3. La Commissione tributaria regionale con una prima sentenza , emessa senza aver previamente riunito gli appelli proposti avverso la medesima pronuncia, rigettava l’appello dell’Ufficio, e quindi con la sentenza n. 2460/2018, qui impugnata, dichiarava inammissibile l’appello dellasocietà Irte s.r.l. 4.4.

Orbene va osservato che è pacifico insegnamento di questa Corte quello secondo cui "in caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità delle altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza -in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 cod. proc. civ. - alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati" (Cass. n.17328/2012, 3870/2010, 5846/2008, 4617/2004), con la conseguenza che la Commissione tributaria regionale non poteva dichiarare inammissibile l’appello in questione. 4.5.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il motivova accolto. 4.6. Gli ulteriori motivi sono ritenere inammissibili in quanto riguardano profili di merito non presi in esame dai giudici di appello i quali, nel rilevare la inammissibilità della impugnazione, hanno ritenuto assorbita ogni altra questione.

5. In accoglimento del primo motivo la sentenza va, dunque, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione che provvederà ad esaminare l’appello nel merito.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 11 gennaio 2024. Il Cons